CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 24099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17928-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 224/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, esponendo che i convenuti avevano innalzato il piano di campagna del loro fondo, confinante con quello dell’attore, realizzando una servitù di veduta e introspezione prima inesistente, ed invocandone la condanna alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda. Con sentenza n. 428/2013 il Tribunale rigettava la domanda, dando atto che la C.T.U. aveva confermato l’innalzamento del terreno dei convenuti di circa 30 cm., ma ha reputato tale modifica non rilevante, sia perché di minima entità, sia perché rientrante nei limiti consentiti dalla normativa locale (che, appunto, consentiva il livellamento del terreno per un massimo di 30 cm.), sia perché non idonea a creare danno alla proprietà dell’attore né possibilità di introspezione in quest’ultima. Interponeva appello avverso detta decisione il Panefresco e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 224/2021, resa nella resistenza degli appellati, originari convenuti, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, esponendo che i convenuti avevano innalzato il piano di campagna del loro fondo, confinante con quello dell’attore, realizzando una servitù di veduta e introspezione prima inesistente, ed invocandone la condanna alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda. Con sentenza n. 428/2013 il Tribunale rigettava la domanda, dando atto che la C.T.U. aveva confermato l’innalzamento del terreno dei convenuti di circa 30 cm., ma ritenendo tale modifica non rilevante, sia perché di minima entità, sia perché rientrante nei limiti consentiti dalla normativa locale (che, appunto, consentiva il livellamento del terreno per un massimo di 30 cm.), sia perché non idonea a creare danno alla proprietà attorea né possibilità di introspezione in quest’ultima. Interponeva appello avverso detta decisione il Panefresco e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 224/2021, resa nella resistenza degli appellati, originari convenuti, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 900 – 905 c.c., in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente tenuto conto delle conclusioni del C.T.U. nominato in prime cure, il quale, dopo aver confermato l’esistenza dell’innalzamento del piano di campagna denunciato dall’odierno ricorrente, lo avrebbe ritenuto consentito alla luce della normativa locale vigente, la quale autorizza livellamenti del terreno per una altezza massima di 30 cm. Ad avviso del Panefresco, le disposizioni locali non possono rilevare in relazione alla disciplina dei diritti dei confinanti e hanno efficacia limitatamente al rapporto con la pubblica amministrazione, e comunque salvi i diritti dei terzi. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 900 – 905 c.c., i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’introspezione lamentata, sulla scorta delle conclusioni del C.T.U., senza considerare che l’innalzamento del piano di campagna, confermato dall’ausiliario nel suo elaborato, creava da sé solo il presupposto per l’inspicere, posto che il muro a confine, di altezza pari a metri 1,70 dal suolo, veniva a trovarsi, dal lato della proprietà dei convenuti e per effetto del denunziato innalzamento del suolo, a soli metri 1,40 da quest’ultimo. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. Occorre prendere le mosse dal principio, che merita di essere ribadito, secondo cui, in presenza di un muro di confine, non può essere configurata una servitù di inspicere e prospicere a vantaggio di uno dei fondi e a carico dell’altro, poiché esso ha la funzione di marcare il confine tra i fondi ed assicurarne la tutela, e, se consente l’affaccio sul fondo vicino, lo consente in modo reciproco (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6927 del 07/04/2015, Rv. 634834; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 820 del 25/01/2000 , Rv. 533137, secondo cui l’innalzamento del muro di confine non può comunque ledere un diritto di veduta, anteriormente non configurabile). Ciò premesso, va tuttavia considerata la rilevanza, al fine di favorire la possibilità di introspezione, dell’innovazione della preesistente situazione tra i fondi, che consista nell'innalzamento del piano di campagna, tale da determinare un diverso rapporto con il muro confinario, agevolando così la possibilità, per uno dei confinanti, di gettare lo sguardo oltre il muro, nel fondo del vicino (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 12497 del 19/07/2012, Rv. 623236). La decisione impugnata è coerente con i richiamati principi: la Corte di Appello ha infatti dato atto che, secondo le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del primo grado di giudizio, ambedue i fondi, del ricorrente e degli intimati, erano stati oggetto di livellamento, con conseguente alterazione dei rispettivi piani di campagna; ha poi affermato che dette attività rientravano nei limiti del livellamento consentito dalle norme locali applicabili (30 cm.); ha quindi aggiunto che l’attore –odierno ricorrente– non aveva dimostrato che prima dell’innalzamento del piano di campagna del terreno vicino non fosse possibile l’introspezione da quegli lamentata, e che essa sia stata resa possibile soltanto grazie al denunziato innalzamento del fondo dei vicini. Su queste basi, il giudice di merito ha concluso per l’ininfluenza del livellamento eseguito dagli odierni controricorrenti in relazione allo stato dei luoghi ed al rapporto tra i fondi. Tale conclusione, che si sostanzia in un giudizio di fatto, non viene adeguatamente attinta dai motivi di ricorso, con i quali il ricorrente propone in sostanza una lettura alternativa delle risultanze di causa, al fine di sostenere che l’introspezione sia stata resa possibile proprio dall’innalzamento oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, avrebbe dovuto dimostrare -come correttamente ha affermato la Corte di Appello- che prima dell’innalzamento del terreno dei vicini l’introspezione non fosse possibile, poiché solo in tale ipotesi il fatto denunziato avrebbe potuto rilevare ai fini del rapporto tra i fondi, posta l’impossibilità di configurare una servitù di veduta in presenza di muro divisorio. Secondo la Corte distrettuale, tale prova non era stata conseguita, ed il ricorrente non attinge tale fondamentale passaggio della motivazione, né indica alcun elemento idoneo a dimostrare l’assenza della precedente possibilità di inspicere e prospicere, con conseguente carenza di specificità delle doglianze. A tal riguardo, infatti, non è sufficiente il mero richiamo alla C.T.U. -che aveva accertato che dal lato dei convenuti l’altezza del muro dal suolo era pari a 1,40 metri, mentre dal lato del Panefresco era pari a 1,70 metri: cfr. pag. 3 del ricorso– posto che ambedue le altezze non escludono in radice la possibilità di inspicere nel fondo vicino, sia pure con un differente grado di facilità. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 878 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che, ove si potesse ravvisare una modesta introspezione a carico del fondo del Panefresco, essa avrebbe potuto essere ovviata con il semplice innalzamento del muro posto a confine tra le due proprietà. In questo modo il giudice di merito, anziché pronunziarsi sulla liceità della servitù di veduta costituita a carico del fondo del ricorrente per effetto dell’innalzamento del piano di campagna del fondo finitimo, avrebbe suggerito una soluzione, evidentemente a carico dell’originario attore, senza considerare l’impatto negativo della stessa sul profilo architettonico della proprietà. La censura è infondata. La Corte di Appello non ha omesso di pronunziarsi sulla domanda, ma ha implicitamente escluso la sussistenza di una servitù di veduta reciproca, valorizzando la funzione divisoria svolta dal muro posto a confine tra le due proprietà, del ricorrente e degli intimati. Ha poi ritenuto non raggiunta laprova del fatto che, prima dell’innalzamento di cui è causa, non fosse possibile comunque inspicere nel fondo Panefresco, sia pure con modalità più difficoltose. Ed ha concluso affermando che l’eventuale introspezione potrebbe essere evitata dall’innalzamento del muro di cui è causa, poiché tale modifica costituisce una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge. Tale ultima affermazione, che certamente non esprime la ratio decidendi, è a sua volta coerente sia con i dati normativi di riferimento (cfr.artt. 878, 885 e 886 c.c.) sia con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui “ Il muro comune divisorio può essere sopraelevato –anche abbattendo una preesistente rete metallica– senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativafacoltà, ai sensi dell'art.885 c.c., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 c.c.” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 237 del 11/01/1997, Rv. 501680; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 8000 del 30/03/2018, Rv. 648004)”. [OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo non condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui una modifica del piano di campagna di 30 cm. non sarebbe rilevante ai fini della verifica della possibilità di inspicere e prospiciere in alienum , perchè rientrante nei limiti consentiti dalle norme locali, condivide le conclusioni della proposta del Relatore rilevando, in via dirimente, che l a natura stessa del manufatto di cui si discute – “muro di confine” (ne dà atto sia il ricorso, sia la stessa sentenza impugnata alla penultima pagina) – esclude in radice la possibilità di configurare una servitù di veduta a carico di un fondo ed a vantaggio dell’altro, poiché il muro assolve ad una funzione essenzialmente divisoria dei due fondi e di demarcazione del relativo confine e consente l’affaccio sul fondo confinante in condizioni di reciprocità (v. Sez. 2, Sentenza n. 6927 del 07/04/2015Rv. 634834; Sez. 2, Sentenza n. 6407 del 07/07/1994 Rv. 487312). L’accertamento condotto dal giudice di merito sulla tipologia del manufatto di cui è causa, dunque, è sufficiente –alla luce dei precedenti diquesta Corte richiamati in proposta – ad escludere la possibilità di configurare una illecita introspezione o prospezione sul fondo del vicino. Il ricorso, quindi, va rigettato. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteri