CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 02179/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria inviata per PEC, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - in particolare in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed ai riscontri esterni di tale dichiarazioni- sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a p. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo è il terzo motivo di ricorso, avendo il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, indicato a p. 4 della sentenza le risultanze processuali attraverso le quali è possibile cogliere i profili di inattendibilità dell'imputato; considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, primo comma, n. 1 cod.pen. è indeducibile in quanto è fondato su motivi già vagliati e disattesi dal giudice di appello con un percorso logico- argomentativo immune dai vizi lamentati dal ricorrente (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] iere Estenso ,[OSCURATO:PERSONA]