CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di IMPERIA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con decreto dell'Il ottobre 2022 il magistrato di sorveglianza di Imperia ha dichiarato inammissibile l'istanza di misure alternative (affidamento in prova, semilibertà detenzione domiciliare) presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto ha evidenziato che il condannato era stato espulso dal territorio nazionale ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed è rientrato nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine, per cui deve scontare il residuo pena nelle forme detentive ordinarie. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen. i. Con il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale perché il decreto è emesso dal magistrato di sorveglianza, ma il potere di dichiarare l'inammissibilità de plano spetta al presidente del Tribunale di sorveglianza. Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione, perché la violazione della espulsione a titolo di sanzione sostitutiva ex art. 16 d.lgs. 286 del 1998 non impedisce la concessione delle misure alternative. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il secondo motivo di ricorso con assorbimento del primo. Il magistrato di sorveglianza ha motivato il giudizio di manifesta infondatezza dell'istanza con il riferimento alla situazione personale del condannato che era stato espulso dal territorio nazionale ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed era rientrato nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine. In realtà, in tale situazione ciò che è precluso è soltanto la presentazione di una istanza di misura alternativa da libero, perché l'art. 16, co. 8, secondo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 dispone che "in tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena". Pertanto, l'art. 16 prevede che con il reingresso anticipato nel territorio dello Stato l'esecuzione della pena sostituita con l'espulsione riprenda automaticamente. Però, la norma dell'art. 16 citato non prevede una preclusione a che, sempre che non sussistano altre ragioni ostative, il condannato presenti l'istanza da detenuto, né tale preclusione si rinviene in disposizioni di carattere più generale, perché la norma dell'art. 58-quater ord. pen. che vieta, per anni tre, la concessione di misura alternativa a chi ne ha fruito e se la è vista revocare, è stata ritenuta non essere applicabile alla espulsione a titolo di sanzione sostitutiva (Sez. 1, Sentenza n. 38040 del 09/04/2019, Qosia, Rv. 276845: Il divieto di concessione di taluni benefici penitenziari per un periodo di anni tre, previsto dall'art. 58-quater ord. pen. in caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione, nella specie, affidamento in prova cd. terapeutico, non si applica in relazione all'espulsione dello straniero di cui all'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che detta espulsione, in quanto misura amministrativa finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario, non configura propriamente un beneficio penitenziario ed il citato art. 58-quater ord. pen., stabilendo limiti alla ordinaria fruizione dei benefici dallo stesso contemplati, è disposizione di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste). Il ricorso è, pertanto, fondato ed provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi all'autorità competente (Sez. 1, Sentenza n. 17027 del 10/03/2015, Nigest, Rv. 263378), che si individua nel Tribunale di sorveglianza di Genova. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso.