CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15854/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3887/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avversola SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA n.215/2022 depositata i l 04/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Basilicata (hinc: CTR), con la sentenza n. 215/2022 depositata in data 04/07/2022, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia Dogane e Monopoli (hinc: ADMO) contro la sentenza n. 183/2020, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Potenza, accogliendo il ricorso del contribuente, aveva annullato la cartella e gli estratti di ruolo. 2. La CTR, in sintesi, ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse ritenuto nulla la pretesa, senza tenere conto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e non era stata oggetto di impugnazione, consolidando la pretesa dell’amministrazione. Ha poi rilevato che la cartella di pagamento emessa in esito a un atto impositivo diventato definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza, che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass., 07/02/2020, n. 3005). Solo se quest’ultimo non sia stato impugnato il diritto di difesa del contribuente può trovare nuova espansione nella forma consentita dall’impugnazione congiunta degli atti. Nel caso in esame, tuttavia, risulta che l’atto accertativo sia stato trasmesso in data 26/09/2013 alla legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e restituito per compiuta giacenza, determinando, in mancanza di impugnazione, il consolidamento della pretesa tributaria e la conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo. La CTR conclude, quindi, evidenziando che la questione relativa alla mancata notifica dell’atto di accertamento avrebbe dovuto essere fatta valere con l’impugnazione della cartella esattoriale. 3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tremotivi. 4. ADMO ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2712, 2719 e 2697 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione dell’impugnata sentenza sul fatto decisivo riguardante il disconoscimento e/o la carenza di probatoria del procedimento notificatorio. 1.1. La ricorrente lamenta che la CTR abbia omesso di «valutare la contestazione dell'esistenza ontologica della documentazione prodotta in copia al fine di comprovare l’asserito perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto di accertamento presupposto all'iscrizione a ruolo della pretesa erariale (tale documento risulta ome allegato n. 9, tipologia atto: [OSCURATO:PERSONA], fascicolo di secondo grado parte appellante –DOC. 4, fascicoletto). In realtà, risulta che la società ricorrente, con le controdeduzioni (cfr. punto 7.1 - pagg. 4 e 5 – tipologia atto: CONTRO[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fascicolo di secondo grado parte appellata - DOC. 5, fascicoletto), aveva già evidenziato al Giudice del gravame che: «Al riguardo preliminarmente si eccepisce l’inesistenza giuridica e materiale e/o la nullità e/o l’invalidità del procedimento notificatorio riguardante l’avviso di accertamento n. 14/2013 e dei relativi referti di notifica depositati in copia, in relazione ai quali si nega l’esistenza stessa degli originali.» La ricorrente, ritendodi aver fatto il disconoscimento efficacemente rileva come la CTR sia incorsa nella violazione dei parametri normativi evocati con il primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 4, 140,145 e 149 c.p.c. e degli artt. 8 e 14 della l. n. 890 del 1982 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 –Violazione degli artt. 112 e 132, comma 4, c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c. 2.1. Con tale motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata per aver ritenuto correttamente eseguita la notificazione nei confronti della società contribuente tramite il servizio postale e a seguito di compiuta giacenza. Ad avviso della ricorrente la CTR avrebbe dovuto, invece,rilevare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita per mezzo del servizio postale e ritenuta erroneamente perfezionata a seguito di compiuta giacenza dell'atto con gli avvisi di deposito di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890. In particolare, la notifica degli atti alle persone giuridiche, in assenza di persone abilitate alla ricezione dell'atto presso la sede dell'ente, non poteva effettuarsi con il deposito dell'atto presso l'ufficio postale, dovendosi procedere alla notifica nella residenza della persona fisica che rappresenta l'ente medesimo. 3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e Violazione degli artt. 112 e 132, comma 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c. per omessa motivazione dell’impugnata sentenza sul fatto decisivo riguardante l’acquiescenza parziale dell’Ufficio appellante e/o il giudicato interno già formatisi sui capi autonomi della sentenza di primo grado. 3.1. Con tale motivo la ricorrente censura l’accoglimento dell’appello proposto dall’ADMO, senza che la CTR abbia considerato che con tale atto non era stata proposta alcuna impugnazione contro le ulteriori statuizioni del giudice di prime cure. In particolare, la ricorrente si incentra sulla mancata censura,ad opera dell’appellante, delle parti della sentenza di primo gradoin cui, accogliendo il secondo e il terzo motivo di ricorso, era stato precisato che: «non avendo provato, l'Ente impositore, alcuna notifica di atti impositivi, va da sé che i termini di legge risultano ampiamente decorsi» e che: « Parimenti decorsi devono ritenersi i termini di prescrizione dei crediti erariali iscritti nei ruoli esecutivi, atteso che, nel caso inesame, trattasi di crediti relativi all'anno d'imposta 2008, quindi, ben oltre un decennio. Considerato che detti crediti soggiacciono al termi ne prescrizionale quinquennale, ex art. 2948, n. 4 c.c., ne consegue che, nel lungo lasso di tempo trascorso dal periodod'imposta 2008, fino alla data di notifica della cartella oppostaavvenuta il 16.01.19, alcun atto interruttivo è intervenuto, pertanto, è di tutta evidenza come detti crediti siano ormaiprescritti, ai sensi dell'art. 2948 c.c.». «Ne consegue che, tali eccezioni risultano fondate, quindi, vanno accolte» In sintesi, ad avviso di parte ricorrente l’ADMO non avrebbe impugnato la parte appena riportata della sentenza di primo grado, essendosi limitata a censurare solamente la parte in cui veniva ritenuta inesistente la notifica degli atti impositivi, oggetto del primo motivo di ricorso del contribuente. 5. Passando all’esame del ricorso, in via preliminare occorre rilevare la carenza di interesse all’impugnazione della cartella di pagamento, per omessa notifica, di cui la parte ricorrente assume essere venuta a conoscenza tramite l’estratto di ruolo. Sul punto nella sentenza impugnata si legge che: «La “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, a seguito di richiesta di estratto di ruolo dal quale apprendeva l’esistenza di debito nei confronti dell’Erario di imposta unica sulle scommesse, per l’anno 2008, per €. 224.433,25 oltre sanzioni e interessi, proponeva ricorso avverso l’estratto di ruolo e gli atti prodromici (cartella di pagamento e avviso di accertamento) che si assumeva non essere stati notificati.» 5.1. In proposito occorre richiamare l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3-bis, comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215), il quale stabilisce che: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovutedai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto o infine perla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.» 5.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che: «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante depositodi documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.» (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283). 5.3. Le Sezioni Unite di questa Corte –sulla scorta dell’intervento della Corte costituzionale (n. 190 del 2023) –hanno, poi, precisato che: «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità dellacartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.» (Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12459). 5.4. Occorre,infine, evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte: «la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.» (Cass.26/10/2023, n. 29729). 6. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’originario ricorso del contribuente deve essere dichiarato inammissibile, disponendo la compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio. P.Q.M pronunciando sul