CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 gennaio 1946
Cassazione n. 45705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1/1/1946; avverso la sentenza del 16/12/2021 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie lievissime commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] pronunziata dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla nomina all'udienza del 14 gennaio 2019 di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del difensore di fiducia non ritualmente avvisato seppure tempestivamente nominato. Illegittimamente la Corte territoriale avrebbe respinto l'analoga eccezione proposta nel giudizio d'appello considerando rituale la sostituzione operata dal primo giudice in quanto giustificata da esigenze di economia processuale determinate dal fatto che il difensore di fiducia non potesse raggiungere il luogo di celebrazione dell'udienza. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito al mancato accoglimento delle censure proposte con il gravame di merito in relazione al provvedimento con il quale il Giudice di pace aveva deciso di non procedere all'audizione del teste Crocifisso ritenendo la prova superflua. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa sulle quali si fonda la prova dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, evidenziando come la stessa avrebbe dovuto essere sentita nella sua qualità di imputata di reati probatoriamente collegati, essendo pendenti nei suoi confronti, come documentato dalla difesa nel giudizio d'appello, procedimenti penali per reati commessi ai danni del Giaber. Infine con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, invece ravvisabile in ragione del fatto che la persona offesa e il marito fecero irruzione nel terreno condotto dall'imputato in maniera aggressiva, ingenerando nello stesso un ragionevole timore per la propria incolumità. Peraltro il mancato riconoscimento dell'esimente sarebbe frutto dell'erronea individuazione del luogo in cui i fatti si sarebbero consumati, da identificarsi non nell'abitazione locata dal Giaber e di proprietà della persona offesa e dalla quale il primo era stato sfrattato, ma per l'appunto un fondo non oggetto di alcuna procedura di sfratto. Errore determinato dall'inopinata decisione del giudice di primo grado di ritenere superflua l'audizione dell'ufficiale giudiziario indicato nella lista testi della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dal relativo verbale risulta che all'udienza del 14 gennaio 2019 l'imputato, presente, ha revocato il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e che il giudice lo ha invitato a nominare un nuovo difensore di fiducia, sospendendo brevemente l'udienza per consentirgli di contattarlot/. e)14 r resa Jia, 0%4 dell'udienza l'imputato ha nominato a verbale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nna di non essere riuscito a parlargli direttamente. Il giudice, ritenuta la nomina inefficace per mancata "accettazione" da parte del difensore nominato e comunque rilevato che lo stesso non era prontamente disponibile, ha provveduto a nominare ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. in sua sostituzione lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], disponendo la prosecuzione dell'udienza. Al di là dell'improprio riferimento all'accettazione della nomina come condizione di efficacia della medesima - già appropriatamente corretto dal Tribunale - le decisioni assunte dal Giudice di pace non sono censurabili, come affermato dalla sentenza impugnata. Infatti, l'imputato può legittimamente revocare e sostituire il proprio difensore in qualunque momento, ma, se vi procede per propria libera scelta - e non già per eventi imponderabili - nel corso dell'udienza, non vanta alcun diritto al rinvio della medesima per consentire al nuovo legale di parteciparvi, potendo al più lo stesso o quello d'ufficio designato in sostituzione avanzare richiesta di un termine a difesa ex art. 108 c.p.p., che però non è stata presentata nel caso di specie. Men che meno è ravvisabile l'eccepito omesso avviso dell'udienza al nuovo difensore, giacchè questo, per consolidato insegnamento di questa Corte, deve essere effettuato esclusivamente al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (ex multis Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, come già prima il giudice di primo grado e contrariamente a quanto eccepito, ha logicamente giustificato la decisione di non assumere il teste Rubino. Peraltro il ricorrente non ha precisato se ed in che termini si fosse effettivamente opposto alla revoca del teste, risultando in tal senso le censure proposte con il motivo in esame anche generiche. 4. Il terzo motivo è infondato. Infatti il ricorrente ha precisato, coerentemente a quanto risulta in atti, di aver documentato la concomitante pendenza di procedimenti a carico della persona offesa e del marito per reati probatoriannente collegati solo nel corso del giudizio d'appello. Va allora ribadito che l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato comporta l'inutilizzabilità dell7e dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, Sentenza n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624; Sez. 6, Sentenza n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422). Il che, per come appunto ammesso dallo stesso ricorrente, non è avvenuto nel caso di specie. 5. Il quarto ed ultimo motivo è invece generico nella misura in cui evoca circostanze fattuali asseritamente trascurate dal Tribunale senza indicare con la necessaria specificità le risultanze processuali che le comproverebbero. Non di meno le censure del ricorrente si risolvono nella mera deduzione di vizi di motivazione della sentenza impugnata, i quali sono però indeducibili ai sensi dell'art. 606 comma 2-bis c.p.p., mentre insussistente è il vizio di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. strumentalmente denunziato con il motivo in esame, posto che lo stesso riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione laddove consentito (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i