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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 1962

Cassazione n. 41905/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1991 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditoiLdifensorit ; 11) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di SICINDUSTRIA depositando contestualmente nomina e procura speciale per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ONLUS; anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di F.A.I.; anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERNO nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA PALERMO e [OSCURATO:PERSONA]; anche in qualità di sostituito processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' /SICILIA, si riporta come da conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alle note spese. 3) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa dì [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. 4) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 giugno 2022, con la quale è stata confermata la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo il 27 luglio 2021 all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato: Barbera alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in ordine al seguente reato: - favoreggiamento, ai sensi dell'art. :378 cod. pen. (capo 8), perché nel mese di aprile 2018 aveva favorito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a eludere le investigazioni delle Forze dell'ordine, essendosi prestato alla veicolazione delle informazioni e avendo organizzato riunioni; Galioto alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati: - associazione di tipo mafioso, ai sensi degli artt. 416-bis, primo, terzo quarto e sesto comma, e 61, primo comma, n. 6, cod. pen. (capo 2), perché da maggio 2016 con condotta perdurante aveva fatto parte dell'associazione di tipo mafioso definita "cosa nostra"; in particolare, facendo parte della c.d. famiglia dell'Arenella, aveva mantenuto per conto di [OSCURATO:PERSONA] rapporti con vari affiliati del sodalizio, nell'interesse primario dell'organizzazione criminale, e aveva organizzato e coordinato attività estorsive, nonché atti ritorsivi e di danneggiamento nei confronti di imprenditori e commercianti della zona, alle dirette dipendenze del reggente, nella sua qualità di portavoce delle direttive dello stesso; - estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 629, secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen. (capo 5), perché nel mese di maggio 2018 in Palermo, in concorso a [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto, mediante minacce consistite nell'aver manifestato l'appartenenza all'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" e nell'aver posto intimidazioni, il rilascio della postazione in [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], esercente ambulante di alimenti e bevande, con relativo danno per la persona offesa.

2. Barbera articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 378, primo e secondo comma, 416-bis cod. pen., 530 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della sussistenza del dolo generico del reato di favoreggiamento, posto che era mancata la volontà dell'imputato di intralciare le indagini: infatti, non sarebbe stata indicata alcuna prova in ordine alla natura illecita dell'unico incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che Barbera si era limitato a riferire al proprio consuocero, [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto desiderio di incontrarlo, poiché i due avevano condiviso una lunga carcerazione.

Inoltre, con riferimento ai rapporti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito si sarebbe limitato a valorizzare in maniera errata una frase pronunciata da Barbera con riferimento ad «un soggetto che deve pagare», senza però fornire la prova della riconducibilità di tale frase ad un'attività estorsiva.

Al contrario, secondo il ricorrente, dagli atti di causa si evincerebbe che la frase pronunciata sarebbe stata riferita alla mancata corresponsione degli alimenti dovuti ai figli da parte dell'e>: marito dell'attuale convivente del figlio di [OSCURATO:PERSONA] di nome Antonino, come era stato confermato sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA].

Infine, nel ricorso si evidenzia che il riferimento - o, meglio, l'utilizzo - da parte di Barbera di nomignoli ogni volta che si doveva rivolgere a Ferrante o a Scotto non andava estrapolato dal contesto della conversazione, come quando lo stesso aveva manifestato preoccupazione sul fatto che i contatti neutri e le riprese di frequentazioni potessero essere oggetto di equivoci da parte degli organi inquirenti.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che Barbera non aveva avuto alcuna cognizione che la sua condotta avesse potuto favorire l'organizzazione di tipo mafioso, anche considerando che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, nel reato di favoreggiamento, la circostanza aggravante in esame può ritenersi integrata solo quando lo stesso sia stato commesso al fine specifico di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, con la conseguente necessità di una prova oggettiva sulla finalizzazione dell'azione per favorire l'associazione.

3. Galioto articola quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen., e la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in merito alla partecipazione all'associazione mafiosa, perché la Corte territoriale avrebbe considerato in maniera errata indici fattuali dell'appartenenza al sodalizio alcuni episodi non provati, che originariamente avevano formato oggetto di indagini ma che, successivamente, non erano confluiti nei capi di accusa.

In particolare, nel ricorso si evidenziano gli episodi segnalati alle pagine 13 e 14 della sentenza di appello, di cui ai punti 1, 2, 4 e 9, che sarebbero rimasti privi di dimostrazione: al punto 1, Scotto avrebbe ordinato a Galioto di compiere un atto di ritorsione nei confronti dell'imprenditore Tramuto, titolare di un pontile e di un rimessaggio barche nel porticciolo dell'Arenella; al punto 2 Scotto, al fine di evitare eccessive attenzioni da parte delle forze dell'ordine, avrebbe incaricato Galiotto di allontanare soggetti sgraditi addirittura muovendosi con il revolver in mano; al punto 4, Galioto il 2 giugno 2017 aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la disposizione di allontanare un soggetto dal suo territorio, perché da lui non autorizzato; al punto 9, si fa riferimento ad illeciti commessi da Galioto e legati al traffico di stupefacenti: in particolare dalie intercettazioni tra Galioto e Paolo e [OSCURATO:PERSONA] risulta che Galioto avrebbe detto di aver «parlato con un certo soggetto" "stasera al solito orario porta 10 frigoriferi in un sacchetto, faglieli entrare 100 lavatrici in un sacchetto", "c'è quello che ti aspetta all'angolo, scendigli tre frigoriferi».

La sentenza impugnata, poi, da una parte, avrebbe valorizzato condotte non ricomprese nella forbice temporale dal maggio di 2016 al dicembre 2016 indicata nel capo di accusa, dall'altra non avrebbe affrontato, in mancanza di una formale affiliazione al sodalizio mafioso, il tema della qualificazione della vicinanza di Galioto allo Scotto, nel senso che non scioglie il dubbio se trattasi di una vicinanza al singolo soggetto oppure se abbia proiezioni associative.

3.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con riferimento agli artt. 416-bis, 629, secondo comma (in relazione all'art. 618, secondo comma, nn. 1 e 3), 110 cod. pen. e artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avrebbe chiarito su quali presupposti si poteva ritenere che Galioto si fosse intromesso nelle vicende associative invece di considerare in termini utilitaristici e personali l'allontanamento di Scarlato dalla zona in cui il bar del fratello del Galioto esercitava la propria attività.

In particolare, non sarebbe stata esaminata la circostanza dedotta a pagina 30 della sentenza di primo grado, risultante dall'intercettazione del 9 maggio 2018, secondo la quale, insieme a un gruppo di giovani, l'imputato avrebbe organizzato l'allontanamento coatto di Scarlato.

Inoltre, solo Scotto, come accertato anche dal giudice di primo grado, si sarebbe recato da [OSCURATO:PERSONA] per inibirgli di fornire il ghiaccio allo Scarlato, al fine di allontanare quest'ultimo dal luogo in cui esercitava abusivamente l'attività di rivenditore ambulante.

Non si riuscirebbe, quindi, a comprendere in cosa sarebbe consistita l'attività estorsiva di Galioto in base all'elencazione di condotte che non avrebbero trovato riscontro in elementi probatori.

Non vi era prova nemmeno che Galiota avesse partecipato all'estorsione che doveva essere decisa - secondo le parole di Scotto - da una persona che si trovava a Napoli.

Nessuna prova vi era, poi, del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse conferito con Galiotto in ordine alla vicenda di Scarlato e,, tantomeno, che il ricorrente si fosse messo a disposizione di Scotto, per allontanare il concorrente - così come indicato a pagina 9 della sentenza di appello - circostanza che invece la decisione gravata ha assunto come certa.

In definitiva, secondo il ricorrente, mancherebbe la prova dell'accordo (cioè del pactum sceleris), nonché della disponibilità e del ruolo quindi del paradigma richiesto dalla Corte di Cassazione per ritenere la partecipazione di Galioto all'associazione criminale.

Non corrisponderebbe al vero nemmeno l'asserzione contenuta a pagina 9 della decisione del giudice di appello, secondo la quale sarebbe non giuridicamente tutelabile la pretesa che altri non vendano alcolici nella zona in cui è situato il proprio bar.

Infatti, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che Scarlato stava esercitando abusivamente l'attività di venditore ambulante di alcolici e che la concorrenza era sleale, cioè contra legem, perché non autorizzata. [OSCURATO:PERSONA] il fratello del titolare del bar lecitamente gestito in concorrenza con la illecita attività di Scarlato, la sua condotta non poteva considerarsi penalmente rilevante.

3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis, quarto e sesto comma, e 629 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante dell'uso delle armi nel reato ex art. 416-bis cod. pen. (posto che non vi era prova del fatto che le risultanze delle captazioni fossero relative ad un'attività riconducibile all'associazione di tipo mafioso) e in ordine alla ritenuta circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. al reato estorsivo (posto che non c'era alcuna dimostrazione del fatto che la condotta accertata fosse stata finalizzata agli interessi del sodalizio mafioso né che fosse stata posta in essere con un metodo mafioso).

3.4. Con il quarto motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in violazione degli artt. 125, 544 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche e all'entità della misura di sicurezza applicata.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. Il ricorso di Barbera non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura delle intercettazioni delle conversazioni tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], era emerso che il primo fosse consapevole del fatto che l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era privo di rischi, tanto da aver indotto lo stesso imputato a usare solo pseudonimi nelle sue attività e a non andare al medesimo appuntamento, posto che c'era il rischio che i partecipanti fossero seguiti dalle Forze dell'ordine.

Vi era prova, inoltre, del fatto che l'imputato fosse a conoscenza della natura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che quest'ultimo facesse incontri riservati con esponenti criminali di livello internazionale.

La Corte di appello, pertanto, ha accertato diverse condotte favoreggiatrici poste in essere dall'imputato al solo fine di evitare una sovraesposizione di [OSCURATO:PERSONA], predisponendo all'uopo incontri tra quest'ultimo e altri sodali, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], o tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di trattare questioni di rilevanza criminale.

Secondo il giudice di merito, infatti, le accortezze adottate nell'organizzare gli incontri, le conversazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA], il metodo comunicativo cifrato utilizzato, oltre che l'espressa dichiarazione di aver organizzato incontri tra gli esponenti del sodalizio mafioso, costituivano elementi dimostrativi della consumazione del reato in esame, non potendo trovare accoglimento la tesi difensiva secondo la quale i rapporti tra i soggetti coinvolti fossero da ricondurre a dei meri rapporti familiari e amichevoli.

Infine, la Corte territoriale ha evidenziato con argomentazioni conformi a logica in modo plausibile che la consapevolezza in capo all'imputato circa la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che la previsione circa il probabile monitoraggio delle Forze dell'ordine in ordine ai loro spostamenti, costituivano elementi che offrivano prova della idoneità delle condotte accertate a far eludere le indagini nei confronti dei citati sodali dell'organizzazione mafiosa, indipendentemente dalla esistenza o meno di rapporti pregressi di parentela o amicizia.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, con la sua condotta, aveva permesso che i sodali all'organizzazione non si esponessero eccessivamente nell'organizzare gli incontri, così contribuendo a eludere le investigazioni dell'Autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa.

Così facendo, quindi, l'imputato aveva assicurato un vantaggio all'associazione di tipo mafioso, consistito nell'impedire agli investigatori il monitoraggio dei contatti, degli incontri e degli interessi di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri affiliati.

La Corte di appello, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quale, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522-02).

3. Il ricorso di Galioto è infondato.

3.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede dì legittimità.

Il ricorso, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato che l'imputato era appartenente all'associazione di tipo mafioso riconducibile alla c.d. famiglia dell'Arenella.

Come già rilevato dal giudice di primo grado, infatti, l'imputato era uno dei collaboratori più fidati di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che lo aveva reso partecipe dei particolari delle attività delittuose, delle imposizioni ad alcuni imprenditori, oltre che su altre vicende della realtà associativa, e che aveva affidato allo stesso incarichi di compiere atti ritorsivi.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597).

La Corte di appello, poi, ha attribuito un particolare valore probatorio all'estorsione e all'allontanamento ai danni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che era stato vittima della forza intimidatrice dell'associazione di tipo mafioso solo perché non gradito all'imputato.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nei suoi scritti difensivi, quindi, il giudice di merito ha ritenuto che l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato in esame, avendo ricoperto un ruolo attivo all'interno dell'associazione di tipo mafioso di riferimento e avendo rivestito un ruolo attivo al servizio di [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che non fosse credibile la tesi difensiva, secondo la quale Scarlato si sarebbe allontanato volontariamente dal luogo nel quale esercitava la sua attività, considerando che, dalla lettura delle trascrizioni di cui alla conversazione captata del 9 maggio 2018, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] stava organizzando l'allontanamento coatto del primo.

Anche solo da tale circostanza, la Corte di appello ha ritenuto provata la sussistenza del reato in esame, considerando che l'imputato aveva prima chiesto l'intervento di Scotto al fine di risolvere la questione in materia di concorrenza tra esercenti l'attività di vendita al dettaglio e, poi, si era messo a sua completa disposizione per eseguire l'allontanamento del concorrente, essendosi anche occupato di accompagnare [OSCURATO:PERSONA] dal pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], che si era opposto alla decisione, al fine di risolvere la questione.

Vi era prova del fatto, quindi, che l'imputato avesse piena consapevolezza della forza intimidatrice tipicamente mafiosa, mediante la quale si era realizzato l'allontanamento di Scarlato da una piazza di vendita.

Vi era prova, inoltre, del fatto che l'imputato fosse pienamente consapevole dell'ingiustizia del profitto, elemento essenziale del reato in esame, posto che non è giuridicamente tutelabile la pretesa a che altri non vendano alcolici nella zona nella quale è situato il proprio bar.

3.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Sotto il profilo della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., si evidenzia che la Corte di appello, fornendo sul punto idonea motivazione, ha evidenziato che vi era prova del fatto che l'imputato fosse consapevole che l'associazione di tipo mafioso di riferimento aveva disponibilità di armi (come era confermato dalla conversazione intercettata il 15 giugno 2017 e da quella intercettata il 10 gennaio 2018, dalle quali si è evinto che l'imputato era a conoscenza che i sociali del gruppo criminale, in alcune circostanze, avevano detenuto armi nell'esecuzione delle loro condotte).

D'altronde, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010).

Per quanto riguarda, invece, la circostanza aggravante ex 416-bis.1 cod. pen. del reato associativo, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che l'intera azione estorsiva si era innestata nel contesto mafioso di riferimento, di cui [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato facevano stabilmente parte, tanto da non tollerare intrusioni di terzi nella zona di propria competenza e di incutere timore tale da far desistere la parte offesa dall'esercitare la sua attività.

Il giudice di secondo grado, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quaie, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884).

3.4. Anche il quarto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, RV. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello ha evidenziato che non erano emersi elementi suscettibili di favorevole valutazione nei riguardi dell'imputato, tali da giustificare la richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando la rilevante gravità della condotta accertate.

Quanto alla contestazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, la doglianza appare del tutto aspecifica, a fronte della constatazione che la Corte di appello ha ritenuto, con chiaro richiamo della motivazione resa sul punto nella sentenza di primo grado, congrua la misura stessa in relazione alla rilevante gravità del reato commesso dall'imputato ed all'emersa sua pericolosità sociale.

4. In forza di quanto sopra, i ricorsi devono essere rigettato.

Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civili che vanno determinate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Sicindustria, Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie "[OSCURATO:PERSONA]" e Centro studi e iniziative culturali '[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte civile.

Condanna, altresì, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Solidaria scs Onlus, Sos impresa, Rete per la legalità/Sicilia, Confcommercio imprese per l'Italia Pale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1991 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditoiLdifensorit ; 11) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di SICINDUSTRIA depositando contestualmente nomina e procura speciale per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ONLUS; anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di F.A.I.; anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERNO nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA PALERMO e [OSCURATO:PERSONA]; anche in qualità di sostituito processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' /SICILIA, si riporta come da conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alle note spese. 3) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa dì [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. 4) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 giugno 2022, con la quale è stata confermata la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo il 27 luglio 2021 all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato: Barbera alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in ordine al seguente reato: - favoreggiamento, ai sensi dell'art. :378 cod. pen. (capo 8), perché nel mese di aprile 2018 aveva favorito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a eludere le investigazioni delle Forze dell'ordine, essendosi prestato alla veicolazione delle informazioni e avendo organizzato riunioni; Galioto alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati: - associazione di tipo mafioso, ai sensi degli artt. 416-bis, primo, terzo quarto e sesto comma, e 61, primo comma, n. 6, cod. pen. (capo 2), perché da maggio 2016 con condotta perdurante aveva fatto parte dell'associazione di tipo mafioso definita "cosa nostra"; in particolare, facendo parte della c.d. famiglia dell'Arenella, aveva mantenuto per conto di [OSCURATO:PERSONA] rapporti con vari affiliati del sodalizio, nell'interesse primario dell'organizzazione criminale, e aveva organizzato e coordinato attività estorsive, nonché atti ritorsivi e di danneggiamento nei confronti di imprenditori e commercianti della zona, alle dirette dipendenze del reggente, nella sua qualità di portavoce delle direttive dello stesso; - estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 629, secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen. (capo 5), perché nel mese di maggio 2018 in Palermo, in concorso a [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto, mediante minacce consistite nell'aver manifestato l'appartenenza all'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" e nell'aver posto intimidazioni, il rilascio della postazione in [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], esercente ambulante di alimenti e bevande, con relativo danno per la persona offesa. 2. Barbera articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 378, primo e secondo comma, 416-bis cod. pen., 530 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi era prova della sussistenza del dolo generico del reato di favoreggiamento, posto che era mancata la volontà dell'imputato di intralciare le indagini: infatti, non sarebbe stata indicata alcuna prova in ordine alla natura illecita dell'unico incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che Barbera si era limitato a riferire al proprio consuocero, [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto desiderio di incontrarlo, poiché i due avevano condiviso una lunga carcerazione. Inoltre, con riferimento ai rapporti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito si sarebbe limitato a valorizzare in maniera errata una frase pronunciata da Barbera con riferimento ad «un soggetto che deve pagare», senza però fornire la prova della riconducibilità di tale frase ad un'attività estorsiva. Al contrario, secondo il ricorrente, dagli atti di causa si evincerebbe che la frase pronunciata sarebbe stata riferita alla mancata corresponsione degli alimenti dovuti ai figli da parte dell'e>: marito dell'attuale convivente del figlio di [OSCURATO:PERSONA] di nome Antonino, come era stato confermato sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA]. Infine, nel ricorso si evidenzia che il riferimento - o, meglio, l'utilizzo - da parte di Barbera di nomignoli ogni volta che si doveva rivolgere a Ferrante o a Scotto non andava estrapolato dal contesto della conversazione, come quando lo stesso aveva manifestato preoccupazione sul fatto che i contatti neutri e le riprese di frequentazioni potessero essere oggetto di equivoci da parte degli organi inquirenti. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che Barbera non aveva avuto alcuna cognizione che la sua condotta avesse potuto favorire l'organizzazione di tipo mafioso, anche considerando che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, nel reato di favoreggiamento, la circostanza aggravante in esame può ritenersi integrata solo quando lo stesso sia stato commesso al fine specifico di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, con la conseguente necessità di una prova oggettiva sulla finalizzazione dell'azione per favorire l'associazione. 3. Galioto articola quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen., e la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in merito alla partecipazione all'associazione mafiosa, perché la Corte territoriale avrebbe considerato in maniera errata indici fattuali dell'appartenenza al sodalizio alcuni episodi non provati, che originariamente avevano formato oggetto di indagini ma che, successivamente, non erano confluiti nei capi di accusa. In particolare, nel ricorso si evidenziano gli episodi segnalati alle pagine 13 e 14 della sentenza di appello, di cui ai punti 1, 2, 4 e 9, che sarebbero rimasti privi di dimostrazione: al punto 1, Scotto avrebbe ordinato a Galioto di compiere un atto di ritorsione nei confronti dell'imprenditore Tramuto, titolare di un pontile e di un rimessaggio barche nel porticciolo dell'Arenella; al punto 2 Scotto, al fine di evitare eccessive attenzioni da parte delle forze dell'ordine, avrebbe incaricato Galiotto di allontanare soggetti sgraditi addirittura muovendosi con il revolver in mano; al punto 4, Galioto il 2 giugno 2017 aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la disposizione di allontanare un soggetto dal suo territorio, perché da lui non autorizzato; al punto 9, si fa riferimento ad illeciti commessi da Galioto e legati al traffico di stupefacenti: in particolare dalie intercettazioni tra Galioto e Paolo e [OSCURATO:PERSONA] risulta che Galioto avrebbe detto di aver «parlato con un certo soggetto" "stasera al solito orario porta 10 frigoriferi in un sacchetto, faglieli entrare 100 lavatrici in un sacchetto", "c'è quello che ti aspetta all'angolo, scendigli tre frigoriferi». La sentenza impugnata, poi, da una parte, avrebbe valorizzato condotte non ricomprese nella forbice temporale dal maggio di 2016 al dicembre 2016 indicata nel capo di accusa, dall'altra non avrebbe affrontato, in mancanza di una formale affiliazione al sodalizio mafioso, il tema della qualificazione della vicinanza di Galioto allo Scotto, nel senso che non scioglie il dubbio se trattasi di una vicinanza al singolo soggetto oppure se abbia proiezioni associative. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con riferimento agli artt. 416-bis, 629, secondo comma (in relazione all'art. 618, secondo comma, nn. 1 e 3), 110 cod. pen. e artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avrebbe chiarito su quali presupposti si poteva ritenere che Galioto si fosse intromesso nelle vicende associative invece di considerare in termini utilitaristici e personali l'allontanamento di Scarlato dalla zona in cui il bar del fratello del Galioto esercitava la propria attività. In particolare, non sarebbe stata esaminata la circostanza dedotta a pagina 30 della sentenza di primo grado, risultante dall'intercettazione del 9 maggio 2018, secondo la quale, insieme a un gruppo di giovani, l'imputato avrebbe organizzato l'allontanamento coatto di Scarlato. Inoltre, solo Scotto, come accertato anche dal giudice di primo grado, si sarebbe recato da [OSCURATO:PERSONA] per inibirgli di fornire il ghiaccio allo Scarlato, al fine di allontanare quest'ultimo dal luogo in cui esercitava abusivamente l'attività di rivenditore ambulante. Non si riuscirebbe, quindi, a comprendere in cosa sarebbe consistita l'attività estorsiva di Galioto in base all'elencazione di condotte che non avrebbero trovato riscontro in elementi probatori. Non vi era prova nemmeno che Galiota avesse partecipato all'estorsione che doveva essere decisa - secondo le parole di Scotto - da una persona che si trovava a Napoli. Nessuna prova vi era, poi, del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse conferito con Galiotto in ordine alla vicenda di Scarlato e,, tantomeno, che il ricorrente si fosse messo a disposizione di Scotto, per allontanare il concorrente - così come indicato a pagina 9 della sentenza di appello - circostanza che invece la decisione gravata ha assunto come certa. In definitiva, secondo il ricorrente, mancherebbe la prova dell'accordo (cioè del pactum sceleris), nonché della disponibilità e del ruolo quindi del paradigma richiesto dalla Corte di Cassazione per ritenere la partecipazione di Galioto all'associazione criminale. Non corrisponderebbe al vero nemmeno l'asserzione contenuta a pagina 9 della decisione del giudice di appello, secondo la quale sarebbe non giuridicamente tutelabile la pretesa che altri non vendano alcolici nella zona in cui è situato il proprio bar. Infatti, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che Scarlato stava esercitando abusivamente l'attività di venditore ambulante di alcolici e che la concorrenza era sleale, cioè contra legem, perché non autorizzata. [OSCURATO:PERSONA] il fratello del titolare del bar lecitamente gestito in concorrenza con la illecita attività di Scarlato, la sua condotta non poteva considerarsi penalmente rilevante. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis, quarto e sesto comma, e 629 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante dell'uso delle armi nel reato ex art. 416-bis cod. pen. (posto che non vi era prova del fatto che le risultanze delle captazioni fossero relative ad un'attività riconducibile all'associazione di tipo mafioso) e in ordine alla ritenuta circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. al reato estorsivo (posto che non c'era alcuna dimostrazione del fatto che la condotta accertata fosse stata finalizzata agli interessi del sodalizio mafioso né che fosse stata posta in essere con un metodo mafioso). 3.4. Con il quarto motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in violazione degli artt. 125, 544 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche e all'entità della misura di sicurezza applicata.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il ricorso di Barbera non può trovare accoglimento in sede di legittimità. 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura delle intercettazioni delle conversazioni tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], era emerso che il primo fosse consapevole del fatto che l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era privo di rischi, tanto da aver indotto lo stesso imputato a usare solo pseudonimi nelle sue attività e a non andare al medesimo appuntamento, posto che c'era il rischio che i partecipanti fossero seguiti dalle Forze dell'ordine. Vi era prova, inoltre, del fatto che l'imputato fosse a conoscenza della natura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che quest'ultimo facesse incontri riservati con esponenti criminali di livello internazionale. La Corte di appello, pertanto, ha accertato diverse condotte favoreggiatrici poste in essere dall'imputato al solo fine di evitare una sovraesposizione di [OSCURATO:PERSONA], predisponendo all'uopo incontri tra quest'ultimo e altri sodali, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], o tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di trattare questioni di rilevanza criminale. Secondo il giudice di merito, infatti, le accortezze adottate nell'organizzare gli incontri, le conversazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA], il metodo comunicativo cifrato utilizzato, oltre che l'espressa dichiarazione di aver organizzato incontri tra gli esponenti del sodalizio mafioso, costituivano elementi dimostrativi della consumazione del reato in esame, non potendo trovare accoglimento la tesi difensiva secondo la quale i rapporti tra i soggetti coinvolti fossero da ricondurre a dei meri rapporti familiari e amichevoli. Infine, la Corte territoriale ha evidenziato con argomentazioni conformi a logica in modo plausibile che la consapevolezza in capo all'imputato circa la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che la previsione circa il probabile monitoraggio delle Forze dell'ordine in ordine ai loro spostamenti, costituivano elementi che offrivano prova della idoneità delle condotte accertate a far eludere le indagini nei confronti dei citati sodali dell'organizzazione mafiosa, indipendentemente dalla esistenza o meno di rapporti pregressi di parentela o amicizia. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, con la sua condotta, aveva permesso che i sodali all'organizzazione non si esponessero eccessivamente nell'organizzare gli incontri, così contribuendo a eludere le investigazioni dell'Autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa. Così facendo, quindi, l'imputato aveva assicurato un vantaggio all'associazione di tipo mafioso, consistito nell'impedire agli investigatori il monitoraggio dei contatti, degli incontri e degli interessi di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri affiliati. La Corte di appello, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quale, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522-02). 3. Il ricorso di Galioto è infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede dì legittimità. Il ricorso, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato che l'imputato era appartenente all'associazione di tipo mafioso riconducibile alla c.d. famiglia dell'Arenella. Come già rilevato dal giudice di primo grado, infatti, l'imputato era uno dei collaboratori più fidati di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che lo aveva reso partecipe dei particolari delle attività delittuose, delle imposizioni ad alcuni imprenditori, oltre che su altre vicende della realtà associativa, e che aveva affidato allo stesso incarichi di compiere atti ritorsivi. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597). La Corte di appello, poi, ha attribuito un particolare valore probatorio all'estorsione e all'allontanamento ai danni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che era stato vittima della forza intimidatrice dell'associazione di tipo mafioso solo perché non gradito all'imputato. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nei suoi scritti difensivi, quindi, il giudice di merito ha ritenuto che l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato in esame, avendo ricoperto un ruolo attivo all'interno dell'associazione di tipo mafioso di riferimento e avendo rivestito un ruolo attivo al servizio di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che non fosse credibile la tesi difensiva, secondo la quale Scarlato si sarebbe allontanato volontariamente dal luogo nel quale esercitava la sua attività, considerando che, dalla lettura delle trascrizioni di cui alla conversazione captata del 9 maggio 2018, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] stava organizzando l'allontanamento coatto del primo. Anche solo da tale circostanza, la Corte di appello ha ritenuto provata la sussistenza del reato in esame, considerando che l'imputato aveva prima chiesto l'intervento di Scotto al fine di risolvere la questione in materia di concorrenza tra esercenti l'attività di vendita al dettaglio e, poi, si era messo a sua completa disposizione per eseguire l'allontanamento del concorrente, essendosi anche occupato di accompagnare [OSCURATO:PERSONA] dal pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], che si era opposto alla decisione, al fine di risolvere la questione. Vi era prova del fatto, quindi, che l'imputato avesse piena consapevolezza della forza intimidatrice tipicamente mafiosa, mediante la quale si era realizzato l'allontanamento di Scarlato da una piazza di vendita. Vi era prova, inoltre, del fatto che l'imputato fosse pienamente consapevole dell'ingiustizia del profitto, elemento essenziale del reato in esame, posto che non è giuridicamente tutelabile la pretesa a che altri non vendano alcolici nella zona nella quale è situato il proprio bar. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Sotto il profilo della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., si evidenzia che la Corte di appello, fornendo sul punto idonea motivazione, ha evidenziato che vi era prova del fatto che l'imputato fosse consapevole che l'associazione di tipo mafioso di riferimento aveva disponibilità di armi (come era confermato dalla conversazione intercettata il 15 giugno 2017 e da quella intercettata il 10 gennaio 2018, dalle quali si è evinto che l'imputato era a conoscenza che i sociali del gruppo criminale, in alcune circostanze, avevano detenuto armi nell'esecuzione delle loro condotte). D'altronde, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010). Per quanto riguarda, invece, la circostanza aggravante ex 416-bis.1 cod. pen. del reato associativo, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che l'intera azione estorsiva si era innestata nel contesto mafioso di riferimento, di cui [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato facevano stabilmente parte, tanto da non tollerare intrusioni di terzi nella zona di propria competenza e di incutere timore tale da far desistere la parte offesa dall'esercitare la sua attività. Il giudice di secondo grado, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quaie, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884). 3.4. Anche il quarto motivo di ricorso non può trovare accoglimento. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, RV. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello ha evidenziato che non erano emersi elementi suscettibili di favorevole valutazione nei riguardi dell'imputato, tali da giustificare la richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando la rilevante gravità della condotta accertate. Quanto alla contestazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, la doglianza appare del tutto aspecifica, a fronte della constatazione che la Corte di appello ha ritenuto, con chiaro richiamo della motivazione resa sul punto nella sentenza di primo grado, congrua la misura stessa in relazione alla rilevante gravità del reato commesso dall'imputato ed all'emersa sua pericolosità sociale. 4. In forza di quanto sopra, i ricorsi devono essere rigettato. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civili che vanno determinate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Sicindustria, Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie "[OSCURATO:PERSONA]" e Centro studi e iniziative culturali '[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte civile. Condanna, altresì, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Solidaria scs Onlus, Sos impresa, Rete per la legalità/Sicilia, Confcommercio imprese per l'Italia Pale
Sentenza Cassazione n. 41905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris