CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 06698/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 4, comma 3 L. 110/75 e del vizio di motivazione - oltre a essere manifestamente infondate, sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalle parti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., in quanto si è al cospetto di una condotta di apprezzabile offensività (avendo il coltello trovato una lama in acciaio affilata ed appuntita di 8,5 cm; in più, il ricorrente risulta essere stato condannato per plurimi reati tra cui tentato omicidio, minacce, furto tentato, evasione e guida senza patente; alla vista dei militari, il Nita ha tentato di nascondersi, da ciò emergendone la consapevolezza della illiceità della sua condotta); e, con riguardo alla richiesta di riqualificare la condotta contestata ai sensi dell'art. 4, comma 3, I. 110/1975, si esclude la circostanza del fatto di lieve entità facendo leva sui precedenti penali a carico dell'imputato e sul conseguente giudizio negativo sulla sua personalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.