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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27816/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso svolto avverso la sentenza in epigrafe , con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Sciacca del 7 gennaio 2022„ di condanna per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 159/2011, lamenta che entrambi i giudici di merito avrebbero eluso il doveroso controllo di legittimità dell'atto amministrativo in punto di motivazione della pericolosità sociale, immotivatamente ritenuta sulla mera scorta di segnalazioni di polizia; Ritenuto, al riguardo, che l'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi aspecifici e manifestamente infondati; Considerato, infatti, che - come già affermato da questa Corte con orientamento costante - il giudice penale non iouò sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, è consentito e doveroso il sindacato di legittimità sul provvedimento, consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto; ricordato che pertanto il provvedimento, per fungere da valido presupposto del reato, deve esplicitare gli elementi di fatto, in base ai quali esprime il giudizio di appartenenza del destinatario ad una delle categorie indicate nell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l'appartenenza a una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, che va desunta da ulteriori circostanze di fatto, delle quali si deve dare atto in modo specifico e che nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, indichi in modo chiaro, intelligibile e razionale le ragioni dell'affermata pericolosità del sottoposto a foglio di via obbligatorio, esso può essere disapplicato solo a fronte dell'accertata insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità; ritenuto che a tali superiori e condivisi principi il provvedimento impugnato si è correttamente attenuto, valorizzando quanto emerso dal decreto del Questore, che ha esposto gli elementi fattuali, sui quali si è incentrato il giudizio di pericolosità sociale ;Ritenuto che, pertanto, la motivazione della decisione, sintetica ma compiuta, ha, dunque, riscontrato nel provvedimento amministrativo la presenza di idonea specificazione sia della pericolosità del soggetto, sia degli elementi a tal fine significativi; Considerato, altresì, che le censure contenute nel secondo motivo sono anche esse inammissibili in quanto dirette ad una differente (ed inammissibile in questa sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, coerentemente valutati dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato; Rilevato, infine, che il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della attenuanti generiche è anche esso manifestamente infondato atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi„ tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, facendo proprio il giudizio espresso dal primo giudice, avendo negato il beneficio in relazione alla assenza di elementi positivi da valutare a tal fine; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso svolto avverso la sentenza in epigrafe , con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Sciacca del 7 gennaio 2022„ di condanna per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 159/2011, lamenta che entrambi i giudici di merito avrebbero eluso il doveroso controllo di legittimità dell'atto amministrativo in punto di motivazione della pericolosità sociale, immotivatamente ritenuta sulla mera scorta di segnalazioni di polizia; Ritenuto, al riguardo, che l'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi aspecifici e manifestamente infondati; Considerato, infatti, che - come già affermato da questa Corte con orientamento costante - il giudice penale non iouò sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, è consentito e doveroso il sindacato di legittimità sul provvedimento, consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto; ricordato che pertanto il provvedimento, per fungere da valido presupposto del reato, deve esplicitare gli elementi di fatto, in base ai quali esprime il giudizio di appartenenza del destinatario ad una delle categorie indicate nell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l'appartenenza a una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, che va desunta da ulteriori circostanze di fatto, delle quali si deve dare atto in modo specifico e che nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, indichi in modo chiaro, intelligibile e razionale le ragioni dell'affermata pericolosità del sottoposto a foglio di via obbligatorio, esso può essere disapplicato solo a fronte dell'accertata insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità; ritenuto che a tali superiori e condivisi principi il provvedimento impugnato si è correttamente attenuto, valorizzando quanto emerso dal decreto del Questore, che ha esposto gli elementi fattuali, sui quali si è incentrato il giudizio di pericolosità sociale ;Ritenuto che, pertanto, la motivazione della decisione, sintetica ma compiuta, ha, dunque, riscontrato nel provvedimento amministrativo la presenza di idonea specificazione sia della pericolosità del soggetto, sia degli elementi a tal fine significativi; Considerato, altresì, che le censure contenute nel secondo motivo sono anche esse inammissibili in quanto dirette ad una differente (ed inammissibile in questa sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, coerentemente valutati dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato; Rilevato, infine, che il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della attenuanti generiche è anche esso manifestamente infondato atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi„ tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, facendo proprio il giudizio espresso dal primo giudice, avendo negato il beneficio in relazione alla assenza di elementi positivi da valutare a tal fine; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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