Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 1972

Cassazione n. 31543/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 9/05/46 in [OSCURATO:PERSONA] nata il 2/03/1972 in Cina avverso la sentenza del 21/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ammando che ha insistito nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 27 settembre 2016 del Tribunale di Pavia, che condannava [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per il reato di calunnia nei confronti di nove operanti della Guardia di Finanza.

Si contesta agli imputati, in concorso tra loro, di avere reso dichiarazioni verbali calunniatorie, nel corso delle attività di esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei militari operanti della Guardia di Finanza, alla presenza di un agente della [OSCURATO:PERSONA] che aveva l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria.

In particolare, i predetti erano incolpati del reato di furto dei soldi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], quantificati in euro 8.000,00.

Il compendio probatorio su fonda sulle dichiarazioni dei militari della Guardia t di Finanza e su quelle dell'agente di [OSCURATO:PERSONA] intervenuta nell'immediatezza, che aveva sottoscritto la relazione di servizio.

2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della ordinanza dibattimentale di primo grado del 3 maggio 2016 sollevata per violazione del diritto di difesa, nonché dell'eccezione di nullità dell'ordinanza dibattimentale di primo grado del 27 settembre 2016, anch'essa sollevata per violazione del diritto di difesa, e travisamento dei fatti che si sono tradotti nella inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

I dieci testimoni ammessi erano stati tutti richiesti dal Pubblico ministero e la difesa, non avendo alcun teste a discarico, aveva chiesto il controesame di tutti per verificarne la attendibilità; dopo la rinuncia del Pubblico ministero a ben sei di essi, nel rispetto del principio di economia processuale, la difesa aveva insistito per sentire unicamente il [OSCURATO:PERSONA], giustificando la propria richiesta in relazione alla necessità di chiedergli le ragioni per le quali non aveva ripreso con la telecamera il momento saliente della vicenda ossia la reazione dell'imputato, le parole dallo stesso pronunciate nei confronti dei militari e, soprattutto, la traduzione delle medesime dalla lingua cinese a quella italiana, così come operato dalla figlia. [OSCURATO:PERSONA] di appello, evidenziando che il contributo fornito da tutti i militari era stato lo stesso, ha commesso un duplice errore di omessa valutazione e motivazione, atteso che la spiegazione sulla necessità di sentire quell'unico teste risultava chiaramente esposta.

E', altresì, nulla l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'istanza di rinvio per l'esame dell'imputato principale che era dovuto rientrare in Cina per urgenti terapie e cure mediche.

In ogni caso sussiste la nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine alla subordinata richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel senso di assumere le deposizioni di tutti i testi originariamente ammessi o quantomeno del [OSCURATO:PERSONA] e/o comunque disporre l'esame dell'imputato.

2.2. Violazione di legge vizio di motivazione, per erroneità, travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione, laddove, nel merito della ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnata non tiene adeguatamente conto delle censure indicate nei motivi di appello.

La Corte d'appello ha evidenziato che le conformi dichiarazioni degli operanti della Guardia di Finanza hanno trovato riscontro in quelle dell'agente della polizia municipale [OSCURATO:PERSONA].

Tali affermazioni sono basate su un travisamento dei fatti, atteso che le dichiarazioni rese dalla Mariotti, in più parti, non confermano affatto le dichiarazioni delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta in un secondo tempo e non ha redatto la relazione di servizio che spettava alla squadra di polizia giudiziaria incaricata di eseguire l'ordine di custodia cautelare, avendola soltanto sottoscritta in quanto presente sul luogo, circostanza questa alla quale la teste non poteva certo sottrarsi, né poteva ragionevolmente pretendere di fare annotare diverse considerazioni.

Contrariamente, però, a quanto affermato dalla Corte di appello, la condotta della teste non equivale a fare propria la descrizione dei fatti svolta dai colleghi. [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento ha dichiarato che la figlia dell'imputato traduceva sostanzialmente quello che quest'ultimo sosteneva e cioè che gli erano spariti dei soldi che custodiva a letto e che, quindi, incolpava gli operanti della Guardia di finanza.

La teste ha, infine, chiarito che le accuse principali erano partite dal padre e che la figlia dimostrava solo di sostenere le ragioni del padre dando un po' la colpa ai colleghi perché era suo padre a sostenere il furto.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 368 cod. pen., posto che il fatto reato non sussiste.

L'accusa non era rivolta o dichiarata all'autorità giudiziaria in quanto tale, ma agli stessi destinatari accusati.

La sentenza impugnata tenta di aggirare la eccepita sovrapposizione di qualità, laddove ritiene che la falsa te incolpazione è stata portata a conoscenza ad altra autorità che ad essa aveva l'obbligo di riferirne attraverso la relazione di servizio sottoscritta dall'agente Mariotti che non è persona offesa del reato, non considerando, tuttavia, che, alla stregua delle dichiarazioni da questa rese, non è stata confermata la sussistenza della offesa rivolta con l'epiteto di "ladri e mafiosi".

In effetti, qualora fosse stata dimostrata la pronuncia di tali offese nei confronti di più persone presenti, gli imputati avrebbero dovuto rispondere del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ma tale ipotesi di reato, originariamente contestata dal Pubblico ministero, sono state poi dallo stesso archiviate perché i fatti non si sono verificati in luogo pubblico. 2.4.

Vizio di motivazione in relazione all'art. 368 cod. pen. in ordine al quarto motivo di appello sulla dedotta mancanza degli elementi essenziali del reato.

La sentenza impugnata si limita a sostenere che il quarto motivo di appello è stato solo genericamente dedotto, mentre, in realtà, gli allora appellanti avevano ampiamente sviluppato tale censura esponendo che la univoca e costante giurisprudenza di legittimità ha enunciato tre condizioni essenziali affinché possa configurarsi la sussistenza della calunnia e che, nella fattispecie di cui trattasi, difettavano tutte e cioè: a) la condotta oggettivamente idonea a far scattare un procedimento penale nei confronti di uno o più soggetti.

A seguito della relazione di servizio, lo stesso Pubblico ministero, che avrebbe dovuto esercitare l'azione penale per il reato di furto aggravato nei confronti dei militari accusati, ha ritenuto di non darvi seguito alcuno e non ha neppure aperto un fascicolo di indagine a carico degli stessi; b) la falsa accusa deve essere rivolta nei confronti di un determinato soggetto, univocamente e agevolmente individuabile.

Dalla relazione di servizio si comprende che l'accusa e le parole offensive erano state rivolte indistintamente nei confronti di tutti i presenti e non nei confronti di uno o più soggetti univocamente determinati e individuati; c) la necessaria consapevolezza da parte dei prevenuti della innocenza degli incolpati, che non è ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole; la sparizione del denaro, che fino alla sera prima era stato contato, ha ingenerato la ragionevole convinzione che qualcuno l'avesse sottratto e, visto che nessuno, ad eccezione delle parti offese, era nella notte entrato nella abitazione, da parte dell'imputato non poteva certamente sussistere la consapevolezza della loro innocenza; Quanto alla posizione della figlia Schuyan, de relato non poteva non sostenere le ragioni del padre e, pur con tutte le riserve espresse nel corso del suo esame, era quantomeno stata indotta a quell'errore ragionevole che vale ad escludere il dolo anche nei suoi confronti.

In ogni caso, per entrambi gli imputati, non avendo assistito alla materiale sottrazione del denaro;sussistevano seri dubbi sulla responsabilità dei presenti che valevano egualmente a escludere il dolo.

Non sussisteva prova alcuna sulla consapevolezza dell'innocenza da parte degli imputati.

2.5. Violazione di legge vizio di motivazione, laddove, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata ritiene comprovata, in capo a Shuyan la consapevolezza della falsità delle accuse.

La sensazione riferita dalla testa Mariotti, ossia che si percepiva che l'imputata, nella traduzione, sosteneva le ragioni del padre, non sembrano giustificare alcuna consapevolezza sulla falsità delle accuse rivolte dal genitore, tali da integrare il reato di calunnia anche sotto l'aspetto del suo elemento soggettivo.2.6.

Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante il buon comportamento processuale, nonché la mancanza di precedenti penali di rilievo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Come evidenziato dalla Corte di appello, il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla revoca dei restanti testi del Pubblico ministero, ai quali il predetto aveva rinunciato, essendo tutti chiamati a deporre sulla medesima circostanza.

In ogni caso, non si trattava anche di testi della difesa, quindi il giudice ben poteva revocare l'ordinanza ammissiva, senza che l'imputato potesse vantare alcuna lesione del diritto di difesa.

La decadenza da una prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero di una prova alla quale un'altra parte abbia rinunciato.

Ne consegue che allorchè il Pubblico ministero abbia rinunciato all'audizione dei propri testimoni, la difesa può procedere al loro esame solo se ha osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio (Sez. 6, n. 23025 del 09/02/2004, Russo, Rv. 229915), valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, M., Rv. 271848).

2.1. Quanto poi alla asserita carenza di motivazione in ordine alla subordinata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel senso di assumere le deposizioni di tutti i testi originariamente ammessi, o, quantomeno del [OSCURATO:PERSONA] e, comunque disporre l'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non vi è dubbio che la struttura argomentativa della decisione in ordine al rigetto delle eccezioni di nullità delle ordinanze del 3 maggio 2016 e del 27 settembre 2016 porti a sostenere una valutazione di completezza degli elementi probatori a disposizione della Corte, in grado di sostenere una motivazione implicita sulla superfluità delle rinnovazioni istruttorie invocate dalla difesa, superfluità, appunto, condivisa dal giudice di secondo grado con riferimento alla revoca dell'ammissione delle prove già disposta dal giudice di prime cure.

2.2. Quanto, inoltre, alla asserita nullità dell'ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'istanza di rinvio per l'esame dell'imputato principale che era dovuto rientrare in Cina per urgenti terapie e cure mediche, La Corte di appello sottolinea, con motivazione congrua e logica, che, dalla documentazione prodotta, non poteva in alcun modo evincersi che il giorno dell'udienza l'imputato si trovasse all'estero per cure mediche.

2.3. Infine, deve sottolinearsi che, pur a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il Giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

La nuova disciplina, invero, consente di dedurre solo il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il Giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva sull'esito del giudizio.

Nel caso dì specie, di contro, la censura non è volta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai Giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione dì legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte si è adeguata al principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01).

La sentenza impugnata, non solo ha correttamente sottolineato che le dichiarazioni delle parti offese erano sufficienti ai fini della prova del fatto, ma ha anche evidenziato la convergenza delle propalazioni dagli operanti escussi e il riscontro ad esse fornito dalla testimonianza dell'agente Mariottì.

La circostanza che la stessa sia stata leggermente più vaga sulla condotta di [OSCURATO:PERSONA] è, sotto questo profilo, irrilevante.

4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

Costituisce jus receptum il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza (Sez. 6 n. 44594 del 08/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241654 - 01).

Nel caso in esame, come rimarcato dalla Corte di appello, è vero quanto sostenuto dalla difesa circa il fatto che l'accusa era rivolta agli stessi destinatari accusati, ma assume rilievo determinate la circostanza che al fatto era presente anche un'agente della polizia municipale che aveva, quindi, in quanto tale, l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria.

5. Il quarto motivo di ricorso è generico e reiterativo delle doglianze formulate in appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione.

La sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di calunnia sia in capo al padre il quale accusa direttamente gli operanti di avere rubato i soldi che si trovavano nella camera da letto, sia in capo alla figlia, che non si limitava a tradurre quanto riferito dal padre, ma faceva proprie le sue affermazioni, chiamando i predetti "ladri".

5.1. Quanto all'elemento soggettivo, occorre osservare che la prova dello stesso può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336 - 01.) Nel caso in esame, il Collegio di appello ha, a questo fine, messo in evidenza l'anomalia della condotta dei due imputati, i quali, all'arrivo degli operanti, erano calmi, per poi, tutto a un tratto, e dopo avere confabulato fra di loro, iniziare a urlare accusando gli operanti di avere rubato il portafogli che si trovava in camera da letto, luogo ove gli operanti si erano recati unicamente in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] ed erano stati filmati dalle telecamere, che non avevano ripreso alcun movimento sospetto da parte dei finanzieri.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non si limitava a tradurre quanto detto dal padre ma rivolgeva direttamente accuse alle parti civili chiamandole "ladri mafiosi".

La Corte di appello, con motivazione ineccepibile, ha evidenziato il carattere dilatorio, rispetto all'eseguendo arresto, della condotta sopra descritta.

5.2. Quanto alla condotta, deve rimarcarsi che, ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è reato di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari princìpi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia ( Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268 - 01).

Adeguandosi a tale regula iuris la Corte di appello ha correttamente ritenuto irrilevante il fatto che il Pubblico ministero non avesse aperto un procedimento penale nei confronti degli operanti per furto.

5.3. E', infine, di tutta evidenza, sulla base di quanto riportato dalla sentenza impugnata, che la falsa accusa è stata rivolta nei confronti di nove determinati soggetti, univocamente e agevolmente individuabili.

6. Il quinto motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte di appello ha puntualizzato che tutte le persone offese avevano ricordato concordemente che anche [OSCURATO:PERSONA] accusava autonomamente i finanzieri dì furto, chiamandoli "ladri e mafiosi".

E' vero quanto sostenuto dalla difesa circa il fatto che questa frase non è stata rìcordata a dibattimento dalla Mariotti, ma, correttamente, la sentenza impugnata ha rimarcato che la predetta aveva sottoscritto la relazione degli operanti della Guardia di Finanza, dalla quale risulta pacificamente la dinamica dei fatti, ivi compresa la frase proferita dalla donna.

Nella sentenza impugnata si sottolinea, infine, con motivazione congrua e logica, che l'imputata aveva accompagnato gli operanti nella camera da letto ove si sarebbe verificato asseritamente il fatto e che, quindi, non poteva non essere consapevole che nulla di quanto denunciato era accaduto.

Non è ravvisabile alcun travisamento dei fatti per le ragioni indicate al paragrafo

2.3. del "Considerato in diritto".

7. Il sesto motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità.

Va ricordato che le circostanze attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato.

Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza dì stretta contestazione.

Nella fattispecie in esame la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge ha correttamente sottolineato la carenza di congrui elementi di segno positivo, non potendosi considerare tale il mero stato di incensuratezza.

8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 9/05/46 in [OSCURATO:PERSONA] nata il 2/03/1972 in Cina avverso la sentenza del 21/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ammando che ha insistito nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 27 settembre 2016 del Tribunale di Pavia, che condannava [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per il reato di calunnia nei confronti di nove operanti della Guardia di Finanza. Si contesta agli imputati, in concorso tra loro, di avere reso dichiarazioni verbali calunniatorie, nel corso delle attività di esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei militari operanti della Guardia di Finanza, alla presenza di un agente della [OSCURATO:PERSONA] che aveva l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria. In particolare, i predetti erano incolpati del reato di furto dei soldi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], quantificati in euro 8.000,00. Il compendio probatorio su fonda sulle dichiarazioni dei militari della Guardia t di Finanza e su quelle dell'agente di [OSCURATO:PERSONA] intervenuta nell'immediatezza, che aveva sottoscritto la relazione di servizio. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della ordinanza dibattimentale di primo grado del 3 maggio 2016 sollevata per violazione del diritto di difesa, nonché dell'eccezione di nullità dell'ordinanza dibattimentale di primo grado del 27 settembre 2016, anch'essa sollevata per violazione del diritto di difesa, e travisamento dei fatti che si sono tradotti nella inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. I dieci testimoni ammessi erano stati tutti richiesti dal Pubblico ministero e la difesa, non avendo alcun teste a discarico, aveva chiesto il controesame di tutti per verificarne la attendibilità; dopo la rinuncia del Pubblico ministero a ben sei di essi, nel rispetto del principio di economia processuale, la difesa aveva insistito per sentire unicamente il [OSCURATO:PERSONA], giustificando la propria richiesta in relazione alla necessità di chiedergli le ragioni per le quali non aveva ripreso con la telecamera il momento saliente della vicenda ossia la reazione dell'imputato, le parole dallo stesso pronunciate nei confronti dei militari e, soprattutto, la traduzione delle medesime dalla lingua cinese a quella italiana, così come operato dalla figlia. [OSCURATO:PERSONA] di appello, evidenziando che il contributo fornito da tutti i militari era stato lo stesso, ha commesso un duplice errore di omessa valutazione e motivazione, atteso che la spiegazione sulla necessità di sentire quell'unico teste risultava chiaramente esposta. E', altresì, nulla l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'istanza di rinvio per l'esame dell'imputato principale che era dovuto rientrare in Cina per urgenti terapie e cure mediche. In ogni caso sussiste la nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine alla subordinata richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel senso di assumere le deposizioni di tutti i testi originariamente ammessi o quantomeno del [OSCURATO:PERSONA] e/o comunque disporre l'esame dell'imputato. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione, per erroneità, travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione, laddove, nel merito della ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnata non tiene adeguatamente conto delle censure indicate nei motivi di appello. La Corte d'appello ha evidenziato che le conformi dichiarazioni degli operanti della Guardia di Finanza hanno trovato riscontro in quelle dell'agente della polizia municipale [OSCURATO:PERSONA]. Tali affermazioni sono basate su un travisamento dei fatti, atteso che le dichiarazioni rese dalla Mariotti, in più parti, non confermano affatto le dichiarazioni delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta in un secondo tempo e non ha redatto la relazione di servizio che spettava alla squadra di polizia giudiziaria incaricata di eseguire l'ordine di custodia cautelare, avendola soltanto sottoscritta in quanto presente sul luogo, circostanza questa alla quale la teste non poteva certo sottrarsi, né poteva ragionevolmente pretendere di fare annotare diverse considerazioni. Contrariamente, però, a quanto affermato dalla Corte di appello, la condotta della teste non equivale a fare propria la descrizione dei fatti svolta dai colleghi. [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento ha dichiarato che la figlia dell'imputato traduceva sostanzialmente quello che quest'ultimo sosteneva e cioè che gli erano spariti dei soldi che custodiva a letto e che, quindi, incolpava gli operanti della Guardia di finanza. La teste ha, infine, chiarito che le accuse principali erano partite dal padre e che la figlia dimostrava solo di sostenere le ragioni del padre dando un po' la colpa ai colleghi perché era suo padre a sostenere il furto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 368 cod. pen., posto che il fatto reato non sussiste. L'accusa non era rivolta o dichiarata all'autorità giudiziaria in quanto tale, ma agli stessi destinatari accusati. La sentenza impugnata tenta di aggirare la eccepita sovrapposizione di qualità, laddove ritiene che la falsa te incolpazione è stata portata a conoscenza ad altra autorità che ad essa aveva l'obbligo di riferirne attraverso la relazione di servizio sottoscritta dall'agente Mariotti che non è persona offesa del reato, non considerando, tuttavia, che, alla stregua delle dichiarazioni da questa rese, non è stata confermata la sussistenza della offesa rivolta con l'epiteto di "ladri e mafiosi". In effetti, qualora fosse stata dimostrata la pronuncia di tali offese nei confronti di più persone presenti, gli imputati avrebbero dovuto rispondere del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ma tale ipotesi di reato, originariamente contestata dal Pubblico ministero, sono state poi dallo stesso archiviate perché i fatti non si sono verificati in luogo pubblico. 2.4. Vizio di motivazione in relazione all'art. 368 cod. pen. in ordine al quarto motivo di appello sulla dedotta mancanza degli elementi essenziali del reato. La sentenza impugnata si limita a sostenere che il quarto motivo di appello è stato solo genericamente dedotto, mentre, in realtà, gli allora appellanti avevano ampiamente sviluppato tale censura esponendo che la univoca e costante giurisprudenza di legittimità ha enunciato tre condizioni essenziali affinché possa configurarsi la sussistenza della calunnia e che, nella fattispecie di cui trattasi, difettavano tutte e cioè: a) la condotta oggettivamente idonea a far scattare un procedimento penale nei confronti di uno o più soggetti. A seguito della relazione di servizio, lo stesso Pubblico ministero, che avrebbe dovuto esercitare l'azione penale per il reato di furto aggravato nei confronti dei militari accusati, ha ritenuto di non darvi seguito alcuno e non ha neppure aperto un fascicolo di indagine a carico degli stessi; b) la falsa accusa deve essere rivolta nei confronti di un determinato soggetto, univocamente e agevolmente individuabile. Dalla relazione di servizio si comprende che l'accusa e le parole offensive erano state rivolte indistintamente nei confronti di tutti i presenti e non nei confronti di uno o più soggetti univocamente determinati e individuati; c) la necessaria consapevolezza da parte dei prevenuti della innocenza degli incolpati, che non è ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole; la sparizione del denaro, che fino alla sera prima era stato contato, ha ingenerato la ragionevole convinzione che qualcuno l'avesse sottratto e, visto che nessuno, ad eccezione delle parti offese, era nella notte entrato nella abitazione, da parte dell'imputato non poteva certamente sussistere la consapevolezza della loro innocenza; Quanto alla posizione della figlia Schuyan, de relato non poteva non sostenere le ragioni del padre e, pur con tutte le riserve espresse nel corso del suo esame, era quantomeno stata indotta a quell'errore ragionevole che vale ad escludere il dolo anche nei suoi confronti. In ogni caso, per entrambi gli imputati, non avendo assistito alla materiale sottrazione del denaro;sussistevano seri dubbi sulla responsabilità dei presenti che valevano egualmente a escludere il dolo. Non sussisteva prova alcuna sulla consapevolezza dell'innocenza da parte degli imputati. 2.5. Violazione di legge vizio di motivazione, laddove, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata ritiene comprovata, in capo a Shuyan la consapevolezza della falsità delle accuse. La sensazione riferita dalla testa Mariotti, ossia che si percepiva che l'imputata, nella traduzione, sosteneva le ragioni del padre, non sembrano giustificare alcuna consapevolezza sulla falsità delle accuse rivolte dal genitore, tali da integrare il reato di calunnia anche sotto l'aspetto del suo elemento soggettivo.2.6. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante il buon comportamento processuale, nonché la mancanza di precedenti penali di rilievo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato. Come evidenziato dalla Corte di appello, il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla revoca dei restanti testi del Pubblico ministero, ai quali il predetto aveva rinunciato, essendo tutti chiamati a deporre sulla medesima circostanza. In ogni caso, non si trattava anche di testi della difesa, quindi il giudice ben poteva revocare l'ordinanza ammissiva, senza che l'imputato potesse vantare alcuna lesione del diritto di difesa. La decadenza da una prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero di una prova alla quale un'altra parte abbia rinunciato. Ne consegue che allorchè il Pubblico ministero abbia rinunciato all'audizione dei propri testimoni, la difesa può procedere al loro esame solo se ha osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio (Sez. 6, n. 23025 del 09/02/2004, Russo, Rv. 229915), valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, M., Rv. 271848). 2.1. Quanto poi alla asserita carenza di motivazione in ordine alla subordinata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel senso di assumere le deposizioni di tutti i testi originariamente ammessi, o, quantomeno del [OSCURATO:PERSONA] e, comunque disporre l'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non vi è dubbio che la struttura argomentativa della decisione in ordine al rigetto delle eccezioni di nullità delle ordinanze del 3 maggio 2016 e del 27 settembre 2016 porti a sostenere una valutazione di completezza degli elementi probatori a disposizione della Corte, in grado di sostenere una motivazione implicita sulla superfluità delle rinnovazioni istruttorie invocate dalla difesa, superfluità, appunto, condivisa dal giudice di secondo grado con riferimento alla revoca dell'ammissione delle prove già disposta dal giudice di prime cure. 2.2. Quanto, inoltre, alla asserita nullità dell'ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'istanza di rinvio per l'esame dell'imputato principale che era dovuto rientrare in Cina per urgenti terapie e cure mediche, La Corte di appello sottolinea, con motivazione congrua e logica, che, dalla documentazione prodotta, non poteva in alcun modo evincersi che il giorno dell'udienza l'imputato si trovasse all'estero per cure mediche. 2.3. Infine, deve sottolinearsi che, pur a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il Giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). La nuova disciplina, invero, consente di dedurre solo il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il Giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva sull'esito del giudizio. Nel caso dì specie, di contro, la censura non è volta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai Giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione dì legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte si è adeguata al principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). La sentenza impugnata, non solo ha correttamente sottolineato che le dichiarazioni delle parti offese erano sufficienti ai fini della prova del fatto, ma ha anche evidenziato la convergenza delle propalazioni dagli operanti escussi e il riscontro ad esse fornito dalla testimonianza dell'agente Mariottì. La circostanza che la stessa sia stata leggermente più vaga sulla condotta di [OSCURATO:PERSONA] è, sotto questo profilo, irrilevante. 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Costituisce jus receptum il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza (Sez. 6 n. 44594 del 08/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241654 - 01). Nel caso in esame, come rimarcato dalla Corte di appello, è vero quanto sostenuto dalla difesa circa il fatto che l'accusa era rivolta agli stessi destinatari accusati, ma assume rilievo determinate la circostanza che al fatto era presente anche un'agente della polizia municipale che aveva, quindi, in quanto tale, l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria. 5. Il quarto motivo di ricorso è generico e reiterativo delle doglianze formulate in appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione. La sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di calunnia sia in capo al padre il quale accusa direttamente gli operanti di avere rubato i soldi che si trovavano nella camera da letto, sia in capo alla figlia, che non si limitava a tradurre quanto riferito dal padre, ma faceva proprie le sue affermazioni, chiamando i predetti "ladri". 5.1. Quanto all'elemento soggettivo, occorre osservare che la prova dello stesso può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336 - 01.) Nel caso in esame, il Collegio di appello ha, a questo fine, messo in evidenza l'anomalia della condotta dei due imputati, i quali, all'arrivo degli operanti, erano calmi, per poi, tutto a un tratto, e dopo avere confabulato fra di loro, iniziare a urlare accusando gli operanti di avere rubato il portafogli che si trovava in camera da letto, luogo ove gli operanti si erano recati unicamente in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] ed erano stati filmati dalle telecamere, che non avevano ripreso alcun movimento sospetto da parte dei finanzieri. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non si limitava a tradurre quanto detto dal padre ma rivolgeva direttamente accuse alle parti civili chiamandole "ladri mafiosi". La Corte di appello, con motivazione ineccepibile, ha evidenziato il carattere dilatorio, rispetto all'eseguendo arresto, della condotta sopra descritta. 5.2. Quanto alla condotta, deve rimarcarsi che, ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è reato di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari princìpi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia ( Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268 - 01). Adeguandosi a tale regula iuris la Corte di appello ha correttamente ritenuto irrilevante il fatto che il Pubblico ministero non avesse aperto un procedimento penale nei confronti degli operanti per furto. 5.3. E', infine, di tutta evidenza, sulla base di quanto riportato dalla sentenza impugnata, che la falsa accusa è stata rivolta nei confronti di nove determinati soggetti, univocamente e agevolmente individuabili. 6. Il quinto motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di appello ha puntualizzato che tutte le persone offese avevano ricordato concordemente che anche [OSCURATO:PERSONA] accusava autonomamente i finanzieri dì furto, chiamandoli "ladri e mafiosi". E' vero quanto sostenuto dalla difesa circa il fatto che questa frase non è stata rìcordata a dibattimento dalla Mariotti, ma, correttamente, la sentenza impugnata ha rimarcato che la predetta aveva sottoscritto la relazione degli operanti della Guardia di Finanza, dalla quale risulta pacificamente la dinamica dei fatti, ivi compresa la frase proferita dalla donna. Nella sentenza impugnata si sottolinea, infine, con motivazione congrua e logica, che l'imputata aveva accompagnato gli operanti nella camera da letto ove si sarebbe verificato asseritamente il fatto e che, quindi, non poteva non essere consapevole che nulla di quanto denunciato era accaduto. Non è ravvisabile alcun travisamento dei fatti per le ragioni indicate al paragrafo 2.3. del "Considerato in diritto". 7. Il sesto motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. Va ricordato che le circostanze attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza dì stretta contestazione. Nella fattispecie in esame la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge ha correttamente sottolineato la carenza di congrui elementi di segno positivo, non potendosi considerare tale il mero stato di incensuratezza. 8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di e
Sentenza Cassazione n. 31543/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris