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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32076/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione del fatto nella forma tentata, è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha correttamente affermato che il reato deve ritenersi consumato.

Il ricorrente, infatti, sottratto il bene, si è dato a precipitosa fuga conseguendo, anche se per un breve lasso temporale, l'impossessamento della res.

Tale circostanza, pertanto, è sufficiente ad integrare la consumazione del reato a prescindere dall'immediato recupero della refurtiva da parte dei Carabinieri, essendosi trattato, inoltre, di un intervento puramente casuale e sopravvenuto; Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione del fatto nella forma tentata, è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha correttamente affermato che il reato deve ritenersi consumato. Il ricorrente, infatti, sottratto il bene, si è dato a precipitosa fuga conseguendo, anche se per un breve lasso temporale, l'impossessamento della res. Tale circostanza, pertanto, è sufficiente ad integrare la consumazione del reato a prescindere dall'immediato recupero della refurtiva da parte dei Carabinieri, essendosi trattato, inoltre, di un intervento puramente casuale e sopravvenuto; Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris