CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'unico motivo, Pozzato lamenta che, dopo l'ammissione del suo esame, l'incombente non sia stato espletato, avendo egli rilasciato, invece, spontanee dichiarazioni, ciò che avrebbe inciso, pregiudicandolo, sull'esercizio del diritto di difesa; che la doglianza appare manifestamente infondata atteso, in primo luogo, che l'omesso espletamento dell'esame non è, come chiarito già da risalente giurisprudenza (Sez. 5, n. 5421 del 09/06/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207778), causa di nullità ma, semmai, di illegittimità in caso di errore di valutazione in ordine alla superfluità del mezzo; che, nel caso di specie, non è dato ravvisarsi falle logiche nel ragionamento seguito dal giudice di merito, che ha ritenuto la completezza dell'istruttoria e, quindi, la non necessarietà dell'esame dell'imputato, mentre il ricorrente articola considerazioni critiche che non si emancipano da un approccio tangibilmente ed irrimediabilmente generico, che non si confronta con gli argomenti — rispondenti a canoni di logica ordinaria e coerenti con le emergenze istruttorie — utilizzati da Tribunale e Corte di appello a dimostrazione della fondatezza dell'impostazione accusatoria, avuto riguardo, specificamente, al corretto funzionamento del citofono dell'abitazione dell'imputato ed alla capacità, in capo allo stesso, di percepire il suono del campanello e di presentarsi al controllo delle forze dell'ordine; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o V03/2,023 Così deci