CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01176/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il primo motivo, sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto assolverlo dai reati di tentata rapina e porto ingiustificato di armi, per non averli commessi. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il 10/09/24 è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ribadisce come il ricorrente sia già stato condannato per il medesimo fatto (reato di detenzione di sostanze stupefacenti commesso a Paceco il 21/03/2019 con sentenza n. 971 del 2023, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 03/07/23, irrevocabile il 23/02/24, in corso di espiazione ed annotata nel certificato del casellario giudiziale. Allega ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale provvedimento di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il primo motivo di ricorso appare del tutto inconferente rispetto all'impugnata sentenza la quale afferisce unicamente al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; e che il secondo motivo non é stato devoluto nel giudizio di appello. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id