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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 392/1991

ECLI:IT:COST:1991:392
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Trieste di accertare l'appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato, alla data del 16 febbraio 1963, dei beni immobili destinati all'esercizio della soppressa strada ferrata Trieste-[OSCURATO:PERSONA]S.

Elia-Confine affinché potessero essere ritenuti trasferiti ad essa istante dal 1° gennaio 1965 (ai sensi dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401).

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'Appello di Trieste, su impugnazione dell'[OSCURATO:PERSONA], la rigettava.

La Regione ricorreva per cassazione.

L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la determinazione dei beni trasferiti alla Regione doveva avvenire per atto legislativo.

Con ordinanza del 19 giugno 1990, pervenuta alla Corte il 20 aprile 1991 (R.O. 307 del 1991) la Corte di Cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, nella parte in cui prevede il trasferimento alla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] di tutti i beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale.

A parere del collegio remittente, la disposizione citata violerebbe gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione attribuendo al giudice, ovvero all'autorità amministrativa, un potere sostitutivo di quello legislativo, imposto dalle norme costituzionali (Norme di attuazione dello Statuto, indicate in decreti legislativi dall'art. 65 citato).

2. - Nel giudizio è intervenuta la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], la quale ha osservato che l'art. 57 dello Statuto è compreso tra quelle disposizioni che, in forza dell'art. 63 dello stesso Statuto, possono essere modificate con legge ordinaria; che le norme di attuazione dello Statuto, essendo norme contrattate per il previsto intervento di una Commissione paritetica (Governo statale e Regione), dovrebbero essere ritenute accettate se non impugnate tempestivamente.

Nel merito ha sostenuto che l'art. 57 dello Statuto non contrasta con l'art. 1 del d.P.R. 1401 del 1967 perché non prevede che le norme di attuazione provvedano alla determinazione dei beni da trasferirsi alla Regione con immediatezza e con specificazione puntuale di ogni singolo bene; e, peraltro, la determinazione è pur sempre atto del legislatore di attuazione, anche se fatta discendere da un elemento obiettivo di identificazione, indicato dallo stesso legislatore.

La eventuale divergenza della norma denunciata rispetto all'art. 57 dello Statuto si collocherebbe nell'area praeter legem che è possibile attribuire alle norme di attuazione.

3. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza dell'[OSCURATO:PERSONA], nella memoria successiva all'atto di costituzione ha contestato la qualificazione operata dalla difesa della Regione, delle norme di attuazione come norme "contrattate" e l'ipotesi della loro accettazione in caso di mancata impugnazione; ha poi insistito nell'affermazione che la determinazione dei beni trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale debba essere effettuata con legge.

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, recante "norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili", nella parte in cui stabilisce che sono trasferiti alla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] i beni immobili situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale, violi gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], i quali demandano a norme di attuazione dello stesso Statuto, individuate, in via generale ed esclusiva, in decreti legislativi da emettere dopo che sia stata sentita una commissione paritetica, l'indicazione dei beni da trasferire dallo Stato alla Regione e le modalità per la consegna degli stessi.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha disposto il trasferimento alla Regione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, siti nel territorio regionale, da ritenersi disponibili alla data della sua entrata in vigore (16 febbraio 1963).

L'art. 65 dello stesso Statuto ha previsto che l'attuazione del trasferimento avvenga con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, di cui tre di nomina del Governo e tre del Consiglio Regionale.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1967, n. 1401, emanato ai sensi e nelle forme del suddetto art. 65 dello Statuto speciale in attuazione dell'art. 57 dello stesso Statuto speciale, ha determinato i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovavano nel territorio regionale ed erano disponibili alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio 1963).

E li ha indicati anzitutto (lett. a) in uno apposito elenco annesso al decreto.

A detti beni (lett. b) ha aggiunto quelli che, sia pure con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, sarebbero risultati appartenenti allo Stato successivamente o con provvedimento giurisdizionale o con provvedimento amministrativo.

Anzitutto è da escludere che i beni immobili patrimoniali dello Stato da ritenersi disponibili siano solo quelli indicati nell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 1401 del 1967 e che sia del tutto preclusa l'eventuale esistenza, nel territorio regionale, di altri beni patrimoniali disponibili dello Stato omessi dall'elenco suddetto perché al momento della sua redazione di essi era incerta l'appartenenza allo Stato o il loro carattere di beni disponibili.

La disposizione non è in contrasto con lo statuto speciale.

Inoltre, il provvedimento giurisdizionale, alla pari di quello amministrativo, ha solo la funzione di accertare l'appartenenza allo Stato del bene e la sua natura di "disponibile", ma non di attuarne il trasferimento alla Regione, che, invece, si verifica esclusivamente in base e per effetto della norma di attuazione dello Statuto.

Altro è l'accertamento dell'appartenenza allo Stato, della cessazione della demanialità o dell'indisponibilità del bene e altro è il trasferimento del bene alla Regione.

Peraltro, non viene nemmeno in discussione la natura dei decreti di attuazione dei quali questa Corte ha ritenuto il carattere e la veste legislativa (sent. 20 del 1956).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili), sollevata, in riferimento agli artt. 56, 57, 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Trieste di accertare l'appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato, alla data del 16 febbraio 1963, dei beni immobili destinati all'esercizio della soppressa strada ferrata Trieste-[OSCURATO:PERSONA]S. Elia-Confine affinché potessero essere ritenuti trasferiti ad essa istante dal 1° gennaio 1965 (ai sensi dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401). Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'Appello di Trieste, su impugnazione dell'[OSCURATO:PERSONA], la rigettava. La Regione ricorreva per cassazione. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la determinazione dei beni trasferiti alla Regione doveva avvenire per atto legislativo. Con ordinanza del 19 giugno 1990, pervenuta alla Corte il 20 aprile 1991 (R.O. 307 del 1991) la Corte di Cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, nella parte in cui prevede il trasferimento alla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] di tutti i beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale. A parere del collegio remittente, la disposizione citata violerebbe gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione attribuendo al giudice, ovvero all'autorità amministrativa, un potere sostitutivo di quello legislativo, imposto dalle norme costituzionali (Norme di attuazione dello Statuto, indicate in decreti legislativi dall'art. 65 citato). 2. - Nel giudizio è intervenuta la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], la quale ha osservato che l'art. 57 dello Statuto è compreso tra quelle disposizioni che, in forza dell'art. 63 dello stesso Statuto, possono essere modificate con legge ordinaria; che le norme di attuazione dello Statuto, essendo norme contrattate per il previsto intervento di una Commissione paritetica (Governo statale e Regione), dovrebbero essere ritenute accettate se non impugnate tempestivamente. Nel merito ha sostenuto che l'art. 57 dello Statuto non contrasta con l'art. 1 del d.P.R. 1401 del 1967 perché non prevede che le norme di attuazione provvedano alla determinazione dei beni da trasferirsi alla Regione con immediatezza e con specificazione puntuale di ogni singolo bene; e, peraltro, la determinazione è pur sempre atto del legislatore di attuazione, anche se fatta discendere da un elemento obiettivo di identificazione, indicato dallo stesso legislatore. La eventuale divergenza della norma denunciata rispetto all'art. 57 dello Statuto si collocherebbe nell'area praeter legem che è possibile attribuire alle norme di attuazione. 3. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza dell'[OSCURATO:PERSONA], nella memoria successiva all'atto di costituzione ha contestato la qualificazione operata dalla difesa della Regione, delle norme di attuazione come norme "contrattate" e l'ipotesi della loro accettazione in caso di mancata impugnazione; ha poi insistito nell'affermazione che la determinazione dei beni trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale debba essere effettuata con legge. 1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, recante "norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili", nella parte in cui stabilisce che sono trasferiti alla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] i beni immobili situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale, violi gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], i quali demandano a norme di attuazione dello stesso Statuto, individuate, in via generale ed esclusiva, in decreti legislativi da emettere dopo che sia stata sentita una commissione paritetica, l'indicazione dei beni da trasferire dallo Stato alla Regione e le modalità per la consegna degli stessi. 2. - La questione non è fondata. L'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha disposto il trasferimento alla Regione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, siti nel territorio regionale, da ritenersi disponibili alla data della sua entrata in vigore (16 febbraio 1963). L'art. 65 dello stesso Statuto ha previsto che l'attuazione del trasferimento avvenga con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, di cui tre di nomina del Governo e tre del Consiglio Regionale. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1967, n. 1401, emanato ai sensi e nelle forme del suddetto art. 65 dello Statuto speciale in attuazione dell'art. 57 dello stesso Statuto speciale, ha determinato i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovavano nel territorio regionale ed erano disponibili alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio 1963). E li ha indicati anzitutto (lett. a) in uno apposito elenco annesso al decreto. A detti beni (lett. b) ha aggiunto quelli che, sia pure con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, sarebbero risultati appartenenti allo Stato successivamente o con provvedimento giurisdizionale o con provvedimento amministrativo. Anzitutto è da escludere che i beni immobili patrimoniali dello Stato da ritenersi disponibili siano solo quelli indicati nell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 1401 del 1967 e che sia del tutto preclusa l'eventuale esistenza, nel territorio regionale, di altri beni patrimoniali disponibili dello Stato omessi dall'elenco suddetto perché al momento della sua redazione di essi era incerta l'appartenenza allo Stato o il loro carattere di beni disponibili. La disposizione non è in contrasto con lo statuto speciale. Inoltre, il provvedimento giurisdizionale, alla pari di quello amministrativo, ha solo la funzione di accertare l'appartenenza allo Stato del bene e la sua natura di "disponibile", ma non di attuarne il trasferimento alla Regione, che, invece, si verifica esclusivamente in base e per effetto della norma di attuazione dello Statuto. Altro è l'accertamento dell'appartenenza allo Stato, della cessazione della demanialità o dell'indisponibilità del bene e altro è il trasferimento del bene alla Regione. Peraltro, non viene nemmeno in discussione la natura dei decreti di attuazione dei quali questa Corte ha ritenuto il carattere e la veste legislativa (sent. 20 del 1956). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili), sollevata, in riferimento agli artt. 56, 57, 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 392/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris