Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 392/1991
ECLI:IT:COST:1991:392
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di
Trieste di accertare l'appartenenza al patrimonio disponibile dello
Stato, alla data del 16 febbraio 1963, dei beni immobili destinati
all'esercizio della soppressa strada ferrata Trieste-[OSCURATO:PERSONA]S.
Elia-Confine affinché potessero essere ritenuti trasferiti ad essa
istante dal 1° gennaio 1965 (ai sensi dell'art. 1, primo comma, del
d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401).
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'Appello di
Trieste, su impugnazione dell'[OSCURATO:PERSONA], la rigettava.
La Regione ricorreva per cassazione.
L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la
determinazione dei beni trasferiti alla Regione doveva avvenire per
atto legislativo.
Con ordinanza del 19 giugno 1990, pervenuta alla Corte il 20
aprile 1991 (R.O. 307 del 1991) la Corte di Cassazione sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 31
ottobre 1967, n. 1401, nella parte in cui prevede il trasferimento
alla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] di tutti i beni immobili, situati
nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio
disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio
1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale.
A parere del collegio remittente, la disposizione citata
violerebbe gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione
attribuendo al giudice, ovvero all'autorità amministrativa, un
potere sostitutivo di quello legislativo, imposto dalle norme
costituzionali (Norme di attuazione dello Statuto, indicate in
decreti legislativi dall'art. 65 citato).
2. - Nel giudizio è intervenuta la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA],
la quale ha osservato che l'art. 57 dello Statuto è compreso tra
quelle disposizioni che, in forza dell'art. 63 dello stesso Statuto,
possono essere modificate con legge ordinaria; che le norme di
attuazione dello Statuto, essendo norme contrattate per il previsto
intervento di una Commissione paritetica (Governo statale e Regione),
dovrebbero essere ritenute accettate se non impugnate
tempestivamente.
Nel merito ha sostenuto che l'art. 57 dello Statuto non contrasta
con l'art. 1 del d.P.R. 1401 del 1967 perché non prevede che le
norme di attuazione provvedano alla determinazione dei beni da
trasferirsi alla Regione con immediatezza e con specificazione
puntuale di ogni singolo bene; e, peraltro, la determinazione è pur
sempre atto del legislatore di attuazione, anche se fatta discendere
da un elemento obiettivo di identificazione, indicato dallo stesso
legislatore.
La eventuale divergenza della norma denunciata rispetto all'art.
57 dello Statuto si collocherebbe nell'area praeter legem che è
possibile attribuire alle norme di attuazione.
3. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza dell'[OSCURATO:PERSONA], nella memoria successiva all'atto
di costituzione ha contestato la qualificazione operata dalla difesa
della Regione, delle norme di attuazione come norme "contrattate" e
l'ipotesi della loro accettazione in caso di mancata impugnazione; ha
poi insistito nell'affermazione che la determinazione dei beni
trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale
debba essere effettuata con legge.
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, primo comma,
lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, recante "norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]
per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali
disponibili", nella parte in cui stabilisce che sono trasferiti alla
Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] i beni immobili situati nel territorio
regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello
Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga
accertata con provvedimento giurisdizionale, violi gli artt. 56, 57 e
65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], i
quali demandano a norme di attuazione dello stesso Statuto,
individuate, in via generale ed esclusiva, in decreti legislativi da
emettere dopo che sia stata sentita una commissione paritetica,
l'indicazione dei beni da trasferire dallo Stato alla Regione e le
modalità per la consegna degli stessi.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha
disposto il trasferimento alla Regione dei beni immobili patrimoniali
dello Stato, siti nel territorio regionale, da ritenersi disponibili
alla data della sua entrata in vigore (16 febbraio 1963).
L'art. 65 dello stesso Statuto ha previsto che l'attuazione del
trasferimento avvenga con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, di cui tre di nomina del
Governo e tre del Consiglio Regionale.
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 31
ottobre 1967, n. 1401, emanato ai sensi e nelle forme del suddetto
art. 65 dello Statuto speciale in attuazione dell'art. 57 dello
stesso Statuto speciale, ha determinato i beni immobili patrimoniali
dello Stato che si trovavano nel territorio regionale ed erano
disponibili alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio
1963). E li ha indicati anzitutto (lett. a) in uno apposito elenco
annesso al decreto.
A detti beni (lett. b) ha aggiunto quelli che, sia pure con
riferimento alla data del 16 febbraio 1963, sarebbero risultati
appartenenti allo Stato successivamente o con provvedimento
giurisdizionale o con provvedimento amministrativo.
Anzitutto è da escludere che i beni immobili patrimoniali dello
Stato da ritenersi disponibili siano solo quelli indicati nell'elenco
annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 1401 del 1967 e
che sia del tutto preclusa l'eventuale esistenza, nel territorio
regionale, di altri beni patrimoniali disponibili dello Stato omessi
dall'elenco suddetto perché al momento della sua redazione di essi
era incerta l'appartenenza allo Stato o il loro carattere di beni
disponibili.
La disposizione non è in contrasto con lo statuto speciale.
Inoltre, il provvedimento giurisdizionale, alla pari di quello
amministrativo, ha solo la funzione di accertare l'appartenenza allo
Stato del bene e la sua natura di "disponibile", ma non di attuarne
il trasferimento alla Regione, che, invece, si verifica
esclusivamente in base e per effetto della norma di attuazione dello
Statuto.
Altro è l'accertamento dell'appartenenza allo Stato, della
cessazione della demanialità o dell'indisponibilità del bene e
altro è il trasferimento del bene alla Regione.
Peraltro, non viene nemmeno in discussione la natura dei decreti
di attuazione dei quali questa Corte ha ritenuto il carattere e la
veste legislativa (sent. 20 del 1956).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n.
1401 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Friuli-[OSCURATO:PERSONA] per il trasferimento alla Regione di beni
immobili patrimoniali disponibili), sollevata, in riferimento agli
artt. 56, 57, 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI