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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 03176/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro emesso in data 22/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, confermava il provvedimento impugnato e condannava l’istante al pagamento delle spese della procedura incidentale.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli propone ricorso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del XXXXXXX, articolando un unico motivo con cui deduce “violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al principio dell’autonoma valutazione del giudice; omessa motivazione in merito alle deduzioni svolte in sede di riesame”.

In particolare, lamenta il ricorrente che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le eccezioni e deduzioni difensive, risultando la motivazione mancante o apparente con riferimento alla dedotta nullità del decreto disposto dal Giudice per le indagini preliminari per illegittimo procedimento acquisitivo dei beni sottoposti a sequestro, nonché in ordine al fumus commissi delicti; deduce, inoltre, l’inefficacia del sequestro sulle tre sim card associate alle utenze telefoniche XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX e, in relazione al rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall’art.275 cod. proc. pen., vieppiù contraddittorietà e manifesta irragionevolezza della motivazione ed al riguardo cita Cass. sentenza n. 11173/2025.

Ribadisce poi il ricorrente come non vi sarebbero prove che dimostrino che i beni sottoposti a sequestro la seconda volta fossero rinvenuti a seguito di perquisizione, come invece richiesto dall’art. 252 cod. proc. pen., e come sarebbe stata omessa la motivazione in ordine alla dedotta circostanza che “l’ordine del Tribunale di Cosenza, circa la restituzione dei beni, non era stato rispettato in aperta violazione quindi dei diritti fondamentali della Costituzione”.

Si evidenzia come, con altro motivo di riesame, si fosse eccepita l’inefficacia del sequestro preventivo disposto sulle tre sim, avendo omesso il PM di richiederne la convalida nei termini di cui all’art 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., e come il Tribunale sia finanche giunto a riconoscere fondatezza all’argomento della difesa, con la motivazione secondo cui il decreto di non convalida non menzionava espressamente le sim contenute nei telefoni sequestrati.

Argomenta quindi il ricorrente esponendo la distinzione tra scheda sim, memoria del telefono, e spazio cloud, per dedurne che il vincolo reale non poteva riguardare le sim,che pertanto avrebbero dovuto essere restituite.

Si duole, inoltre, della mancanza dei presupposti per giustificare il sequestro d’urgenza, e vieppiù del periculum, della assenza “dei dettagli specifici sulle condotte illecite ascritte” e della mancanza di “connessione di tali fatti con il sequestro dei beni”; lamenta altresì come non siano stati “evidenziati i contenuti sessualmente espliciti né di altra natura che sarebbero stati rinvenuti all’interno delle memorie virtuali” (pag. 5 ricorso).

Infine, lamenta il ricorrente come l’ordinanza sia rimasta silente sulle modalità di acquisizione di due interi dispositivi elettronici, senza far menzione delle difficoltà tecniche nella selezione ed estrazione dei dati o sulla individuazione dello spazio-tempo necessari per l’analisi degli stessi, nonché sulla finalità probatoria.

Insta pertanto per annullamento dell’ordinanza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al sequestro delle tre sim card, mentre va dichiarato inammissibile nel resto.

Invero, le censure formulate in ricorso, fatta eccezione per quella relativa al sequestro delle tre sim card di cui si dirà, se compiutamente apprezzate al di là della loro rubricazione formale, esorbitano dai limiti entro cui è consentito il sindacato di legittimità.

1.1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656- 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 -01).

1.2. Ciò premesso, il Tribunale ha operato un’autonoma valutazione con riguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa, costituiti dal fumus commissi delicti e dal periculum in mora, in risposta alle contestazioni difensive portate nella richiesta di riesame ed alla luce degli elementi emergenti agli atti.

1.2.1. Sul punto, invero, l’ordinanza impugnata ha dato evidenza, con motivazione non apparente ma anzi compiuta, coerente e logica, degli elementi indiziari sulla base dei quali è stato ritenuto il fumus del reato di tentata estorsione contestato («posto che la XXXXXXXXXX è stata oggetto di richieste estorsive dietro la minaccia di diffusione di diffusione di materiale di natura sessuale precedentemente inviato all’indagato e in parte rinvenuto nei telefoni a lui sequestrati»), illustrando quindi la situazione emergente dagli elementi acquisiti che dimostra, a livello indiziario, anche la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale.

D’altro canto, sarebbe stato onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto, allegare l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame, dare prova della sua effettiva esistenza agli atti e spiegarne la natura decisiva, alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame, sia del fatto che, ai fini del sequestro preventivo, neppure sono richiesti indizi caratterizzati da gravità, potendo il provvedimento ablativo riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei.

1.2.2. Il provvedimento impugnato espone, inoltre, una compiuta e congrua motivazione in ordine alla connessione dei beni (telefoni cellulari) con il reato per cui si procede ed alla sussistenza delpericulum, rilevando, da un lato, che «i cellulari caduti in sequestro sono lo strumento attraverso il quale è stato commesso il reato […] che costituiscono corpo del reato essendo presenti nella memoria degli stessi (ovvero nel cloud ad essi collegato) i contenuti sessualmente espliciti inviati dalla persona offesa ed oggetto della tentata estorsione» e, dall’altro, che «concreto è il pericolo che i telefoni possano essere utilizzati per agevolare ulteriori attività illecite dello stesso tipo anche attraverso la diffusione a terzi delle immagini contenute in memoria»).

Trattasi, dunque, di accertamento fattuale e di valutazione compiuti ed esposti con motivazione non meramente apparente, come tali rimessi alla cognizione del giudice di merito e sottratti al sindacato di legittimità, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33116 del 08/05/2024; Bushi, Rv. 286839 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656).

1.2.3. D’altro canto, la formula pur sintetica adottata dal Tribunale nel provvedimento impugnato risulta idonea a far ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione, esplicitando e rendendo intellegibile, e quindi verificabile, il percorso logico-argomentativo seguito e la sua aderenza agli elementi acquisiti al fascicolo.

La stessa pronuncia delle Sezioni Unite, richiamata in ricorso per sostenere la richiesta di annullamento senza rinvio del decreto di sequestro e della ordinanza di riesame carenti di motivazione, fornisce una importante indicazione all’interprete, nella impossibilità di indicare, in linea puramente astratta, il quantum minimo di compendio argomentativo per ritenere adempiuto l’obbligo motivazionale, laddove rileva come «per le sentenze, la cui componente motivazionale avrebbe in sé connotati di maggior diffusività da rapportare, se non altro, al diverso momento processuale, è lo stesso legislatore ad avere stabilito come idonea ad integrare il requisito una ‘concisa’ esposizione dei motivi» (Sez U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc.

Botticelli e altri, Rv. 273549 – 01).

1.2.4. Nella specie, poi, il ricorrente, accompagna la denunzia della violazione di legge a quella del vizio della motivazione sotto il profilo della insufficienza, contraddittorietà o manifesta irragionevolezza, vizi, questi, che, per quanto sopra detto, esulano dal perimetro di sindacabilità in materia cautelare reale.

1.3. Assolutamente generica, ed eccentrica, risulta invece la doglianza con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione in ordine alla finalità probatoria del sequestro, trattandosi di sequestro preventivo.

1.4. Manifestamente infondato risulta poi il motivo nella parte in cui deduce l’inefficacia del sequestro disposto sulle sim per scadenza dei termini di cui all’art 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. o la violazione dell’art. 252 cod. proc. pen. sul rilievo che i beni sottoposti a sequestro la seconda volta non siano stati rinvenuti a seguito di perquisizione; il relativo motivo deve ritenersi invece non consentito laddove, unitamente alla violazione di legge, il ricorrente lamenta vizi della motivazione, vizi non denunciabili con riferimento alle questioni di diritto (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05).

1.4.1. In particolare, quanto al primo profilo di violazione di legge, si rileva che costituisce principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui, in materia di sequestro preventivo d'urgenza, ordinato dal pubblico ministero o disposto dalla polizia giudiziaria, la caducazione della misura dovuta alla mancata convalida per inosservanza dei termini di quarantotto ore, stabiliti dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale con efficacia ex nunc; d’altro canto, non sono autonomamente impugnabili – con il riesame o con l’appello - né il decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, né l'ordinanza con la quale il giudice ne dispone la convalida (Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 – 01; Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, Piscitelli, Rv. 283881 – 01; Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936 – 01).

1.4.2. Per altro verso, il ricorrente lamenta anche l’illegittimo procedimento acquisitivo dei beni sottoposti a sequestro, argomentando, sulla base del disposto di cui all’art. 252 cod. proc. pen., dal fatto che i beni nuovamente sottoposti a sequestro (la seconda volta, dopo l’annullamento del provvedimento di convalida del sequestro probatorio ad opera del Tribunale di Cosenza) non sarebbero stati rinvenuti a seguito di perquisizione.

Anche con riferimento a tale ulteriore profilo la censura risulta manifestamente infondata, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene ed alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 273641 – 01; Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis, Rv. 269856 – 01; Sez. 2, n. 26819 del 23/04/2010,P.M. in proc.

Ceschini, Rv. 24767901 - 01).

1.5. Risulta invece fondato il motivo con cui si deduce mancanza assoluta, nel provvedimento impugnato, di apparato argomentativo con riferimento al sequestro delle sim card, a fronte di specifica deduzione formulata con la richiesta di riesame (vds. istanza di riesame).

Invero, il requisito della proporzionalità della misura, espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, quello della "residualità", per cui la misura ablativa potrà incidere sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni solo in ragione di interessi maggiormente meritevoli di tutela e con il minor sacrificio in funzione dello stesso risultato.

Gli stessi principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali ed applicabili anche al sequestro preventivo – impongono dunque al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva o con delimitazione della apprensione alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato, al fine di evitare un'esasperata compressione dei diritti di proprietà o di altri diritti su cui il vincolo anche indirettamente incide (Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979 – 01; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 – 01).

Orbene, nella specie, il Tribunale ha omesso di dare risposta alla specifica doglianza difensiva sul punto, eludendo le allegazioni in ordine alla assenza di pertinenza della sim card al reato e omettendo, comunque, di considerare se la loro apprensione fosse necessaria e funzionale alla finalità impeditiva sottesa al sequestro disposto.

1.6. La ordinanza impugnata deve essere dunque annullata limitatamente al sequestro delle tre sim card, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Per le superiori considerazioni, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle tre sim cards e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro emesso in data 22/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, confermava il provvedimento impugnato e condannava l’istante al pagamento delle spese della procedura incidentale. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli propone ricorso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del XXXXXXX, articolando un unico motivo con cui deduce “violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al principio dell’autonoma valutazione del giudice; omessa motivazione in merito alle deduzioni svolte in sede di riesame”. In particolare, lamenta il ricorrente che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le eccezioni e deduzioni difensive, risultando la motivazione mancante o apparente con riferimento alla dedotta nullità del decreto disposto dal Giudice per le indagini preliminari per illegittimo procedimento acquisitivo dei beni sottoposti a sequestro, nonché in ordine al fumus commissi delicti; deduce, inoltre, l’inefficacia del sequestro sulle tre sim card associate alle utenze telefoniche XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX e, in relazione al rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall’art.275 cod. proc. pen., vieppiù contraddittorietà e manifesta irragionevolezza della motivazione ed al riguardo cita Cass. sentenza n. 11173/2025. Ribadisce poi il ricorrente come non vi sarebbero prove che dimostrino che i beni sottoposti a sequestro la seconda volta fossero rinvenuti a seguito di perquisizione, come invece richiesto dall’art. 252 cod. proc. pen., e come sarebbe stata omessa la motivazione in ordine alla dedotta circostanza che “l’ordine del Tribunale di Cosenza, circa la restituzione dei beni, non era stato rispettato in aperta violazione quindi dei diritti fondamentali della Costituzione”. Si evidenzia come, con altro motivo di riesame, si fosse eccepita l’inefficacia del sequestro preventivo disposto sulle tre sim, avendo omesso il PM di richiederne la convalida nei termini di cui all’art 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., e come il Tribunale sia finanche giunto a riconoscere fondatezza all’argomento della difesa, con la motivazione secondo cui il decreto di non convalida non menzionava espressamente le sim contenute nei telefoni sequestrati. Argomenta quindi il ricorrente esponendo la distinzione tra scheda sim, memoria del telefono, e spazio cloud, per dedurne che il vincolo reale non poteva riguardare le sim,che pertanto avrebbero dovuto essere restituite. Si duole, inoltre, della mancanza dei presupposti per giustificare il sequestro d’urgenza, e vieppiù del periculum, della assenza “dei dettagli specifici sulle condotte illecite ascritte” e della mancanza di “connessione di tali fatti con il sequestro dei beni”; lamenta altresì come non siano stati “evidenziati i contenuti sessualmente espliciti né di altra natura che sarebbero stati rinvenuti all’interno delle memorie virtuali” (pag. 5 ricorso). Infine, lamenta il ricorrente come l’ordinanza sia rimasta silente sulle modalità di acquisizione di due interi dispositivi elettronici, senza far menzione delle difficoltà tecniche nella selezione ed estrazione dei dati o sulla individuazione dello spazio-tempo necessari per l’analisi degli stessi, nonché sulla finalità probatoria. Insta pertanto per annullamento dell’ordinanza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al sequestro delle tre sim card, mentre va dichiarato inammissibile nel resto. Invero, le censure formulate in ricorso, fatta eccezione per quella relativa al sequestro delle tre sim card di cui si dirà, se compiutamente apprezzate al di là della loro rubricazione formale, esorbitano dai limiti entro cui è consentito il sindacato di legittimità. 1.1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656- 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 -01). 1.2. Ciò premesso, il Tribunale ha operato un’autonoma valutazione con riguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa, costituiti dal fumus commissi delicti e dal periculum in mora, in risposta alle contestazioni difensive portate nella richiesta di riesame ed alla luce degli elementi emergenti agli atti. 1.2.1. Sul punto, invero, l’ordinanza impugnata ha dato evidenza, con motivazione non apparente ma anzi compiuta, coerente e logica, degli elementi indiziari sulla base dei quali è stato ritenuto il fumus del reato di tentata estorsione contestato («posto che la XXXXXXXXXX è stata oggetto di richieste estorsive dietro la minaccia di diffusione di diffusione di materiale di natura sessuale precedentemente inviato all’indagato e in parte rinvenuto nei telefoni a lui sequestrati»), illustrando quindi la situazione emergente dagli elementi acquisiti che dimostra, a livello indiziario, anche la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale. D’altro canto, sarebbe stato onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto, allegare l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame, dare prova della sua effettiva esistenza agli atti e spiegarne la natura decisiva, alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame, sia del fatto che, ai fini del sequestro preventivo, neppure sono richiesti indizi caratterizzati da gravità, potendo il provvedimento ablativo riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei. 1.2.2. Il provvedimento impugnato espone, inoltre, una compiuta e congrua motivazione in ordine alla connessione dei beni (telefoni cellulari) con il reato per cui si procede ed alla sussistenza delpericulum, rilevando, da un lato, che «i cellulari caduti in sequestro sono lo strumento attraverso il quale è stato commesso il reato […] che costituiscono corpo del reato essendo presenti nella memoria degli stessi (ovvero nel cloud ad essi collegato) i contenuti sessualmente espliciti inviati dalla persona offesa ed oggetto della tentata estorsione» e, dall’altro, che «concreto è il pericolo che i telefoni possano essere utilizzati per agevolare ulteriori attività illecite dello stesso tipo anche attraverso la diffusione a terzi delle immagini contenute in memoria»). Trattasi, dunque, di accertamento fattuale e di valutazione compiuti ed esposti con motivazione non meramente apparente, come tali rimessi alla cognizione del giudice di merito e sottratti al sindacato di legittimità, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33116 del 08/05/2024; Bushi, Rv. 286839 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656). 1.2.3. D’altro canto, la formula pur sintetica adottata dal Tribunale nel provvedimento impugnato risulta idonea a far ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione, esplicitando e rendendo intellegibile, e quindi verificabile, il percorso logico-argomentativo seguito e la sua aderenza agli elementi acquisiti al fascicolo. La stessa pronuncia delle Sezioni Unite, richiamata in ricorso per sostenere la richiesta di annullamento senza rinvio del decreto di sequestro e della ordinanza di riesame carenti di motivazione, fornisce una importante indicazione all’interprete, nella impossibilità di indicare, in linea puramente astratta, il quantum minimo di compendio argomentativo per ritenere adempiuto l’obbligo motivazionale, laddove rileva come «per le sentenze, la cui componente motivazionale avrebbe in sé connotati di maggior diffusività da rapportare, se non altro, al diverso momento processuale, è lo stesso legislatore ad avere stabilito come idonea ad integrare il requisito una ‘concisa’ esposizione dei motivi» (Sez U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273549 – 01). 1.2.4. Nella specie, poi, il ricorrente, accompagna la denunzia della violazione di legge a quella del vizio della motivazione sotto il profilo della insufficienza, contraddittorietà o manifesta irragionevolezza, vizi, questi, che, per quanto sopra detto, esulano dal perimetro di sindacabilità in materia cautelare reale. 1.3. Assolutamente generica, ed eccentrica, risulta invece la doglianza con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione in ordine alla finalità probatoria del sequestro, trattandosi di sequestro preventivo. 1.4. Manifestamente infondato risulta poi il motivo nella parte in cui deduce l’inefficacia del sequestro disposto sulle sim per scadenza dei termini di cui all’art 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. o la violazione dell’art. 252 cod. proc. pen. sul rilievo che i beni sottoposti a sequestro la seconda volta non siano stati rinvenuti a seguito di perquisizione; il relativo motivo deve ritenersi invece non consentito laddove, unitamente alla violazione di legge, il ricorrente lamenta vizi della motivazione, vizi non denunciabili con riferimento alle questioni di diritto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05). 1.4.1. In particolare, quanto al primo profilo di violazione di legge, si rileva che costituisce principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui, in materia di sequestro preventivo d'urgenza, ordinato dal pubblico ministero o disposto dalla polizia giudiziaria, la caducazione della misura dovuta alla mancata convalida per inosservanza dei termini di quarantotto ore, stabiliti dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale con efficacia ex nunc; d’altro canto, non sono autonomamente impugnabili – con il riesame o con l’appello - né il decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, né l'ordinanza con la quale il giudice ne dispone la convalida (Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 – 01; Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, Piscitelli, Rv. 283881 – 01; Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936 – 01). 1.4.2. Per altro verso, il ricorrente lamenta anche l’illegittimo procedimento acquisitivo dei beni sottoposti a sequestro, argomentando, sulla base del disposto di cui all’art. 252 cod. proc. pen., dal fatto che i beni nuovamente sottoposti a sequestro (la seconda volta, dopo l’annullamento del provvedimento di convalida del sequestro probatorio ad opera del Tribunale di Cosenza) non sarebbero stati rinvenuti a seguito di perquisizione. Anche con riferimento a tale ulteriore profilo la censura risulta manifestamente infondata, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene ed alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 273641 – 01; Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis, Rv. 269856 – 01; Sez. 2, n. 26819 del 23/04/2010,P.M. in proc. Ceschini, Rv. 24767901 - 01). 1.5. Risulta invece fondato il motivo con cui si deduce mancanza assoluta, nel provvedimento impugnato, di apparato argomentativo con riferimento al sequestro delle sim card, a fronte di specifica deduzione formulata con la richiesta di riesame (vds. istanza di riesame). Invero, il requisito della proporzionalità della misura, espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, quello della "residualità", per cui la misura ablativa potrà incidere sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni solo in ragione di interessi maggiormente meritevoli di tutela e con il minor sacrificio in funzione dello stesso risultato. Gli stessi principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali ed applicabili anche al sequestro preventivo – impongono dunque al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva o con delimitazione della apprensione alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato, al fine di evitare un'esasperata compressione dei diritti di proprietà o di altri diritti su cui il vincolo anche indirettamente incide (Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979 – 01; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 – 01). Orbene, nella specie, il Tribunale ha omesso di dare risposta alla specifica doglianza difensiva sul punto, eludendo le allegazioni in ordine alla assenza di pertinenza della sim card al reato e omettendo, comunque, di considerare se la loro apprensione fosse necessaria e funzionale alla finalità impeditiva sottesa al sequestro disposto. 1.6. La ordinanza impugnata deve essere dunque annullata limitatamente al sequestro delle tre sim card, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Per le superiori considerazioni, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle tre sim cards e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Decreto Cassazione n. 03176/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris