CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZ LAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. considerato che entrambi i motivi risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di nneritojche ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al trattamento punitivo: in relazione al primo motivo di ricorso che contesta l'omessa esclusione della recidiva la Corte d'Appello di Venezia ha valorizzato sia i numerosi e diversi precedenti penali che la manifesta insofferenza del ricorrente al rispetto delle prescrizioni impostegli (pag. 3 della sentenza impugnata); nonché sul sec:ondo motivo di ricorso relativo all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche/ dovuta alla mancanza di segni di resipiscenza da parte ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere este re [OSCURATO:PERSONA]