Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:732
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C‑422/09, C‑425/09 e C‑426/09
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] kai Thriskevmaton
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias)
«Artt. 39 CE e 43 CE — Direttiva 89/48/CE — Riconoscimento di diplomi — Nozione di “esperienza professionale”»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi e dei titoli — Direttiva
89/48 — Attività professionale regolamentata — Esperienza professionale — Nozione
[Artt. 39 CE e 43 CE; direttiva del Consiglio 89/48, artt. 1, lett. e), e 4, n. 1, lett. b)]
Un’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro è tenuta,
in virtù degli artt. 39 CE e 43 CE, a prendere in considerazione, in sede di determinazione di eventuali misure compensative
dirette a colmare le differenze sostanziali tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato
membro ospitante, qualsiasi esperienza pratica idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
Infatti, sebbene l’esperienza acquisita dai richiedenti prima dell’ottenimento del diploma che conferisce loro il diritto
di esercitare la professione in uno Stato membro non possa includere l’esercizio di attività professionali regolamentate e
nonostante non derivi alcun obbligo di prendere in considerazione un’esperienza pratica, che non costituisca un’«esperienza
professionale» ai sensi dell’art. 1, lett. e), della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dall’art. 4, n. 1,
lett. b), secondo comma, di detta direttiva, risulta tuttavia che le misure adottate in applicazione del diritto dell’Unione
devono conformarsi ai principi generali di tale diritto, segnatamente al principio di proporzionalità. A tal proposito, l’esercizio
effettivo delle libertà fondamentali garantite dagli artt. 39 CE e 43 CE può essere ostacolato in modo ingiustificato se le
autorità nazionali competenti incaricate del riconoscimento di titoli professionali acquisiti in un altro Stato membro prescindono
dalle conoscenze e dalle qualifiche pertinenti già acquisite da un richiedente che cerca di esercitare, nel territorio nazionale,
una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica
professionale. Il valore preciso da collegare all’esperienza pratica utile all’esercizio della professione a cui viene richiesto
l’accesso dovrà essere determinato dall’autorità competente alla luce delle funzioni specifiche esercitate, delle conoscenze
acquisite e applicate nell’esercizio di tali funzioni, nonché delle responsabilità conferite e del grado di indipendenza accordato
all’interessato di cui trattasi.
(v. punti 61, 64-66, 69, 72 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
2 dicembre 2010 (
*
)
«Artt. 39 CE e 43 CE – Direttiva 89/48/CE – Riconoscimento di diplomi – Nozione di “esperienza professionale”»
Nei procedimenti riuniti C‑422/09, C‑425/09 e C‑426/09,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] tis
Epikrateias ([OSCURATO:PERSONA]) con decisioni 12 maggio 2009, pervenute alla Corte il 28 ottobre 2009, nei procedimenti
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑422/09),
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑425/09),
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑426/09)
contro
[OSCURATO:PERSONA] kai Thriskevmaton
,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann (relatore), presidente di sezione, dal sig. L. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 settembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ellenico, dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. G. Zavvos e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 1, lett. e), e 4, n. 1, lett. b), della direttiva
del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), come modificata dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/48»).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie, che oppongono la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] kai Thriskevmaton (Ministro della [OSCURATO:PERSONA] e dei Culti), aventi ad
oggetto talune decisioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio responsabile
del riconoscimento dell’equipollenza dei diplomi di istruzione superiore; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»). Con tali decisioni,
il [OSCURATO:PERSONA] ha subordinato il diritto dei richiedenti nella causa principale di esercitare in [OSCURATO:PERSONA] le loro professioni, che
essi sono abilitati ad esercitare in altri Stati membri, a misure compensative, vale a dire ad una prova attitudinale o ad
un tirocinio di adattamento.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
Emerge dal terzo e dal quarto ‘considerando’ della direttiva 89/48 che la medesima ha lo scopo di istituire un sistema generale
di riconoscimento dei diplomi atto ad agevolare l’esercizio da parte dei cittadini europei di tutte le attività professionali
subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in
possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati
rilasciati in un altro Stato membro.
4
L’art. 1 della direttiva 89/48 così dispone:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli:
– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure
di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto di livello
di formazione equivalente e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo
di studi post-secondari e
– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata
in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità
o quando il titolare ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma,
certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
(…)
(...)
c) per professione regolamentata, l’attività o l’insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa
professione in uno Stato membro;
d) per attività professionale regolamentata, un’attività professionale per la quale l’accesso alla medesima o l’esercizio o una
delle modalità di esercizio dell’attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio
di un’attività professionale regolamentata:
– l’esercizio di un’attività con l’impiego di un titolo professionale qualora l’uso del titolo sia limitato a chi possieda un
dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
– l’esercizio di un attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il rimborso della medesima siano
subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un diploma.
(…)
e) per esperienza professionale, l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;
f) per tirocinio di adattamento, l’esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità
di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una
valutazione. (...)
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità
competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una
professione regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione
richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i
dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato
membro d’origine o di provenienza. Essa vert[e] su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza
è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere
la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. L[e] modalità della prova
attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.
(…)».
5
Conformemente all’art. 2, primo comma, della direttiva 89/48, la medesima si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro
che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.
6
L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 prevede quanto segue:
«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di
un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche,
l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa
professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure (...)».
7
Ai termini dell’art. 4 della direttiva 89/48:
«1. L’articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede un’esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell’articolo 3, lettere
a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante (…)
(…)
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:
– quando la formazione ricevuta conformemente all’articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle
contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,
(…)
Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una
prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale
non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento
e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una
prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle
quali la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante
dell’attività. (...)
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1».
La normativa nazionale
Le misure dirette a trasporre la direttiva 89/48 nel diritto nazionale
8
Il decreto presidenziale 23 giugno 2000, n. 165/2000 (FEK A’ 149/28.6.2000), come modificato dai decreti presidenziali 22
ottobre 2001, n. 373/2001 (FEK A’ 251), e 23 dicembre 2002, n. 385/2002 (FEK A’ 334; in prosieguo: il «decreto n. 165/2000»),
è diretto a recepire la direttiva 89/48 nell’ordinamento giuridico greco.
9
Pertanto, gli artt. 2, nn. 5 e 7, 3, 4, n. 1, lett. a), e 5 del decreto n. 165/2000 riproducono rispettivamente gli artt. 1,
lett. e) e g), 2, primo comma, 3, primo comma, lett. a), e 4 della direttiva 89/48, soprammenzionati.
10
Inoltre, l’art. 10 del decreto n. 165/2000 prevede l’istituzione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto organo collegiale nell’ambito del Ministero
dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei Culti a cui, in virtù dell’art. 11 del medesimo decreto, è stata attribuita la missione di statuire
sulle domande di riconoscimento dei diplomi d’insegnamento superiore rientranti nella sfera di applicazione della direttiva
89/48.
Le professioni di ingegnere meccanico e di ingegnere delle telecomunicazioni
11
[OSCURATO:PERSONA], le professioni di ingegnere meccanico e di ingegnere delle telecomunicazioni sono professioni regolamentate il
cui esercizio è riservato ai membri iscritti al [OSCURATO:PERSONA] tis Elladas (Camera tecnica di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo:
il «TEE»).
12
Il decreto presidenziale del 27 novembre e del 14 dicembre 1926, recante codificazione delle disposizioni e dei testi relativi
alla composizione del TEE (FEK A’ 430), come modificato dalla legge n. 1486/1984 (FEK A’ 161) e dal decreto presidenziale
30 novembre e 12 dicembre 1991, n. 512/1991 (FEK A’ 190; in prosieguo: il «decreto TEE»), prevede, al suo art. 2, n. 1, che
sono obbligatoriamente iscritti come membri del TEE tutti i cittadini degli Stati membri «titolari di un diploma rilasciato
dal Politecnico nazionale di Metsovo, dai Politecnici del paese e dagli equivalenti istituti di insegnamento all’estero, previa
acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della professione».
13
I professionisti sono inquadrati in nove specializzazioni elencate dall’art. 2, n. 5, di tale decreto, tra le quali figura
la specializzazione di ingegnere meccanico, ma non quella di ingegnere delle telecomunicazioni.
14
In virtù dell’art. 2, n. 6, del decreto TEE, le specializzazioni che non figurano tra quelle definite all’art. 2, n. 5, di
tale decreto sono classificate nella specializzazione più vicina. Indipendentemente da tale circostanza, il membro del TEE
così integrato beneficia dei diritti professionali legati alla specializzazione o solo alla specializzazione menzionata nella
sua autorizzazione ad esercitare la professione, come sono determinati dalla legislazione vigente.
15
L’art. 4, n. 3, del decreto TEE prevede, in particolare, che il TEE svolga gli esami, conceda le abilitazioni all’esercizio
della professione di ingegnere conformemente alle disposizioni vigenti e tenga gli albi degli ingegneri.
16
In tale contesto, gli artt. 1 e 4 della legge 30 e 31 dicembre 1981, n. 1225/1981 (FEK B’ 713), attribuiscono al TEE la competenza
a concedere l’abilitazione ad esercitare la loro professione in [OSCURATO:PERSONA] agli ingegneri diplomati in istituti greci di insegnamento
superiore nonché in istituti superiori equivalenti situati all’estero. Conformemente all’art. 1, n. 3, di tale legge, ciò
vale anche nel caso degli ingegneri diplomati in istituti superiori situati all’estero che offrano specializzazioni non corrispondenti
a quelle degli ingegneri diplomati degli istituti superiori nazionali.
17
In forza della legge n. 1225/1981, una decisione interministeriale del 14 settembre e del 5 ottobre 1984, ED 5/4/339, adottata
dal Ministro dei Lavori pubblici e dal Ministro della [OSCURATO:PERSONA] e dei Culti, ha disciplinato la procedura di concessione,
da parte del TEE, dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
Cause principali e questioni pregiudiziali
Il procedimento C‑422/09 ([OSCURATO:PERSONA])
18
Dopo aver seguito corsi e superato esami postuniversitari presso la [OSCURATO:PERSONA] (Università di Londra-[OSCURATO:PERSONA])
([OSCURATO:PERSONA]) nel periodo compreso tra il settembre 1994 e il febbraio 1997, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il titolo di «Master
of [OSCURATO:PERSONA]». Durante i suoi studi, ella aveva lavorato nel [OSCURATO:PERSONA], in particolare presso la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
19
Il 15 agosto 1997, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si è iscritta all’Association of [OSCURATO:PERSONA] (Camera dei revisori
contabili giurati del [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«ACCA»). Dopo aver superato un ciclo di esami ed aver effettuato il tirocinio
professionale richiesto ed approvato nel settore della contabilità/controllo, ella è divenuta ufficialmente membro di tale
organizzazione professionale il 17 aprile 2000 e ha ottenuto il titolo di «[OSCURATO:PERSONA]» (revisore contabile
giurato). Tra tali due date, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato in [OSCURATO:PERSONA], presso la società per azioni di revisione contabile
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
20
Il 10 aprile 2002, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda presso il [OSCURATO:PERSONA] affinché le venisse riconosciuto il diritto
di esercitare in [OSCURATO:PERSONA] la professione di contabile fiscalista.
21
La medesima ha prodotto certificati che attestavano che ella aveva il diritto di esercitare nel [OSCURATO:PERSONA] la professione
di «[OSCURATO:PERSONA]» e che descrivevano le attività che tale professione comprende. Ella ha, peraltro, fatto
valere la sua esperienza professionale acquisita nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e ha prodotto attestati
corrispondenti rilasciati da tali società.
22
Con atto 23 marzo 2004, n. 80 (in prosieguo: il «primo atto impugnato»), il [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto constatato che la professione
di contabile era una professione regolamentata sia in [OSCURATO:PERSONA] sia nel [OSCURATO:PERSONA] e che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità
di titolare del titolo professionale di «[OSCURATO:PERSONA]», rilasciato dall’ACCA, organizzazione professionale
del [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe essere considerata titolare di un diploma di contabile conformemente alla direttiva 89/48 e al decreto
n. 165/2000. Poi, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che occorresse sottoporre la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a misure compensative «in ragione di
differenze sostanziali nel suo programma di studi rispetto alla formazione dei contabili in [OSCURATO:PERSONA]». Esso ha dunque deciso
di riunire una commissione composta da tre membri per precisare il contenuto delle misure soprammenzionate che dovevano essere
imposte alla ricorrente.
23
Sulla base della decisione di tale commissione composta da tre membri, il [OSCURATO:PERSONA], con atto 25 ottobre 2004, n. 89 (in prosieguo:
il «secondo atto impugnato»), ha poi imposto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], a titolo di misure compensative, di sottoporsi, affinché
le venisse riconosciuto il diritto di esercitare in [OSCURATO:PERSONA] la professione di contabile-fiscalista, ad una prova attitudinale
in diritto nazionale e, in particolare, in diritto societario, in diritto commerciale, in diritto del lavoro, in diritto tributario,
poiché l’esercizio della professione di contabile-fiscalista richiederebbe una conoscenza precisa delle norme di diritto interno.
Basandosi sull’art. 5 del decreto n. 165/2000, diretto a trasporre l’art. 4, n. 1, lett. b), terzo comma, della direttiva
89/48, il [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre precisato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non poteva scegliere tra una prova attitudinale ed un tirocinio
di adattamento dato che la professione di contabile-fiscalista era una professione «il cui esercizio richiede una conoscenza
precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce
un elemento essenziale e costante dell’attività».
24
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’esperienza professionale che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito in [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
del suo lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere presa in considerazione. Infatti, le condizioni previste
all’art. 2, n. 5, del decreto n. 165/2000, che, in modo identico all’art. 1, lett. e), della direttiva 89/48, definisce i
termini «esperienza professionale» come l’«esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro»,
non sarebbero soddisfatte poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di un’abilitazione ad esercitare la professione di contabile
in [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui ella ha acquisito l’esperienza di cui trattasi.
25
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias due ricorsi, rispettivamente, contro il primo ed
il secondo atto impugnato.
26
Per quanto riguarda il ricorso contro il primo atto impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias ritiene che tale atto debba essere
annullato poiché esso non è sufficientemente motivato nella parte in cui impone alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di sottoporsi a misure
compensative. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a riferirsi, in modo generico ed indeterminato, a «differenze sostanziali
nel programma di studi», mentre avrebbe dovuto riferirsi in modo specifico e concreto alle materie su cui verte la formazione
seguita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e alle materie comprese nel diploma greco corrispondente, individuare le differenze tra queste
materie ed emettere una decisione pienamente e specificamente motivata sul carattere sostanziale di tali differenze.
27
Quanto al ricorso contro il secondo atto impugnato, il giudice del rinvio constata che la validità del medesimo è subordinata
alla validità del primo atto impugnato e che, di conseguenza, l’annullamento del primo dovrebbe comportare l’annullamento
del secondo.
28
Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias considera che, in tale contesto, occorre anche esaminare il motivo di annullamento
secondo cui la motivazione del secondo atto impugnato è viziata da errori di diritto in quanto, con tale atto, il [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto che, nell’esaminare la questione se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere sottoposta a misure compensative, non occorresse
tener conto dell’esperienza professionale che la medesima aveva acquisito in [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudice del rinvio, l’esame
di tale motivo si rivela necessario affinché, identificando le questioni che l’autorità nazionale competente dovrà approfondire
dopo l’annullamento degli atti impugnati, gli obblighi di quest’ultima siano determinati in modo preciso nel momento in cui
la medesima dovrà adeguarsi alla sentenza di annullamento e offrire in tal modo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in considerazione anche
del principio di economia processuale, una tutela giudiziale piena ed effettiva.
29
Ciò considerato, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48 (...), per “esperienza professionale”, presa in considerazione
dall’autorità nazionale competente per valutare se le competenze acquisite dall’interessata attraverso tale esperienza siano
idonee a colmare, in tutto o in parte, la differenza sostanziale tra le materie su cui verte la formazione seguita dall’interessata
nello Stato membro di provenienza e le materie rientranti nel diploma richiesto nello Stato membro ospitante, si intenda anche
l’esperienza che presenta cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) è stata acquisita dall’interessata dopo il conseguimento del diploma che le garantisce l’accesso ad una determinata professione
regolamentata nello Stato membro di provenienza;
b) è stata acquisita con l’esercizio nello Stato membro ospitante di un’attività professionale che, se non coincide con la professione
regolamentata, al cui diritto di esercizio nello Stato membro ospitante si riferisce la domanda presentata in base alla direttiva
89/48 (...) dall’interessata (e che non può d’altronde essere esercitata legittimamente nello Stato membro ospitante prima
dell’accoglimento della domanda di cui trattasi), costituisce tuttavia, secondo la valutazione nel merito compiuta dall’autorità
nazionale competente per la decisione sulla domanda, un’attività professionale che appare collegata con tale professione regolamentata,
e
c) secondo la valutazione nel merito di detta autorità nazionale, è considerata come idonea, grazie al menzionato collegamento,
a colmare almeno in parte le sostanziali differenze tra le materie apprese dall’interessata nel corso della sua formazione nello
Stato membro di provenienza e le materie comprese nel corrispondente diploma dello Stato membro ospitante».
Il procedimento C‑425/09 ([OSCURATO:PERSONA])
30
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un diploma di laurea del Dipartimento di ingegneria della Scuola di applicazioni tecniche
del [OSCURATO:PERSONA] di Kavala ([OSCURATO:PERSONA]) e di un diploma post-universitario (Master of Science) dell’Istituto
di tecnologia di Cranfield ([OSCURATO:PERSONA]) in materia di ingegneria dei sistemi produttivi.
31
Il 17 aprile 1996, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Egli ha lavorato nel reparto fonderia della medesima fino al 31 dicembre 1997 come tecnico addetto
alla manutenzione e fino al 31 dicembre 2000 come responsabile della manutenzione meccanica delle fonderie.
32
Dal 12 luglio 2000, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è membro dell’Institution of [OSCURATO:PERSONA] (Istituto degli ingegneri meccanici
del [OSCURATO:PERSONA]). In conformità ad un attestato datato 8 novembre 2000 proveniente da detto istituto, egli ha diritto di avvalersi
del titolo di «[OSCURATO:PERSONA]». La sua iscrizione all’albo dei [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta alla luce delle sue qualifiche
accademiche nonché dell’esperienza professionale che egli aveva acquisito in [OSCURATO:PERSONA].
33
Dal 1° gennaio 2002, il sig. [OSCURATO:PERSONA] lavora nel reparto unico fonderia e colata continua della [OSCURATO:PERSONA]
come tecnico addetto alla manutenzione.
34
Il 9 marzo 2001, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda al [OSCURATO:PERSONA] con cui chiedeva che gli si riconoscesse il diritto di
esercitare in [OSCURATO:PERSONA] la professione di ingegnere meccanico. Oltre i documenti attestanti la sua formazione accademica soprammenzionata,
egli ha prodotto un attestato relativo alla sua esperienza professionale presso la [OSCURATO:PERSONA].
35
A seguito di diverse riunioni che hanno dato luogo solo a decisioni di sospensione dell’esame della domanda, il [OSCURATO:PERSONA], con
atto 8 aprile 2002, n. 42 (in prosieguo: il «terzo atto impugnato»), ha ritenuto che la formazione ricevuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]
presso il [OSCURATO:PERSONA] di Kavala fosse sostanzialmente diversa dall’esperienza corrispondente offerta
dalle sezioni politecniche degli istituti di insegnamento superiore in [OSCURATO:PERSONA] e che la sua esperienza professionale, limitata
alla [OSCURATO:PERSONA], non vertesse sulla professione di ingegnere meccanico. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ritenuto che, per compensare tali
differenze sostanziali nella formazione, occorresse sottoporre il sig. [OSCURATO:PERSONA] a misure compensative e riunire una commissione
composta da tre membri per precisare il contenuto di tali misure.
36
La commissione così costituita ha raccomandato, nel suo verbale del 12 novembre 2002, di sottoporre il sig. [OSCURATO:PERSONA] ad
un esame o ad un tirocinio triennale in quattro gruppi di materie per ottenere la corrispondenza ai programmi nelle materie
fondamentali degli studi di ingegneria meccanica, e in sette gruppi di materie per coprire le materie relative alla professione
di ingegnere elettronico.
37
In seguito ad altre due sospensioni del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato l’atto 21 settembre 2004, n. 87 (in prosieguo:
il «quarto atto impugnato») e ha deciso di non accogliere la relazione della commissione soprammenzionata solo nella parte
in cui riguarda le misure compensative relative alla professione di ingegnere meccanico. Così, il [OSCURATO:PERSONA] ha imposto al sig. [OSCURATO:PERSONA],
a titolo di misure compensative, di sottoporsi ad un esame o di effettuare un tirocinio triennale supervisionato nelle seguenti
materie, rientranti nel settore dell’ingegneria meccanica: «Termotecnica – Termodinamica – Impianti termici – Impianti frigoriferi
– Condizionamento dell’aria – Impianti elevatori – Impianti idraulici e stazioni di pompaggio».
38
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias e ha chiesto l’annullamento, segnatamente,
del terzo e del quarto atto impugnati.
39
Per quanto riguarda il terzo atto impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias ritiene che tale atto debba essere annullato, poiché
non è sufficientemente motivato nella parte in cui impone al sig. [OSCURATO:PERSONA] di sottoporsi a misure compensative. Infatti,
il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a riferirsi, in modo generico ed indeterminato, a differenze sostanziali nella formazione del
sig. [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto riferirsi in modo specifico e concreto alle materie coperte dalla formazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]
e alle materie che costituiscono il contenuto degli studi che si concludono in [OSCURATO:PERSONA] con l’acquisizione del diploma da cui
la legge fa dipendere l’esercizio dell’attività professionale regolamentata di ingegnere meccanico, individuare le differenze
tra queste materie e, infine, emettere una decisione pienamente e specificamente motivata sul carattere sostanziale di tali
differenze.
40
Quanto al quarto atto impugnato, il giudice del rinvio constata che la validità del medesimo è subordinata alla validità del
terzo atto impugnato e che, di conseguenza, l’annullamento del terzo dovrebbe comportare l’annullamento del quarto.
41
Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias sostiene che, in tale contesto, occorre anche esaminare il motivo di annullamento secondo
cui la motivazione del quarto atto impugnato è viziata da errori di diritto in quanto, adottando la relazione della commissione
composta da tre membri, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in sede di imposizione di misure compensative, che l’esperienza professionale
acquisita dal ricorrente in [OSCURATO:PERSONA] non dovesse essere presa in considerazione. Secondo il giudice del rinvio, l’esame di tale
motivo risulta necessario allo scopo di definire in modo preciso, mediante l’individuazione delle questioni che l’autorità
nazionale competente dovrà esaminare dopo l’annullamento degli atti impugnati, gli obblighi di quest’ultima nel momento in
cui essa dovrà conformarsi alla sentenza di annullamento e offrire in tal modo al sig. [OSCURATO:PERSONA], in considerazione anche
del principio di economia processuale, una tutela giudiziale piena ed effettiva.
42
Nell’ambito dell’esame di tale motivo, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se l’esperienza professionale acquisita
dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dopo l’ottenimento del titolo di «[OSCURATO:PERSONA]» costituisca un’«esperienza professionale» che deve
essere presa in considerazione in sede di applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48.
43
Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se la nozione di “esperienza professionale” contenuta nell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48 (...) corrisponda
alla nozione di “esperienza professionale”, la cui definizione è contenuta nell’art. 1, lett. e), della medesima direttiva,
e possa essere intesa come l’esperienza che presenta cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) è stata acquisita dall’interessato dopo il conseguimento del diploma che gli garantisce l’accesso ad una determinata professione
regolamentata nello Stato membro di provenienza;
b) è stata acquisita con l’esercizio della professione a cui si riferisce la domanda presentata ai sensi della direttiva 89/48
(...) (v. i termini “the profession concerned”, “la profession concernée” e “des betreffenden Berufs”, impiegati rispettivamente nelle versioni in lingua inglese, francese e tedesca [di detta] direttiva),
e
c) l’attività professionale in parola è stata esercitata legittimamente, cioè nel rispetto dei termini e delle condizioni della
normativa pertinente nello Stato membro in cui ha avuto luogo, in modo da escludere che venga presa in considerazione l’esperienza
acquisita nella professione in questione nello Stato membro ospitante prima dell’accoglimento della domanda, poiché nello
Stato membro ospitante la professione in questione non può essere esercitata legittimamente prima dell’accoglimento della
domanda (con riserva ovviamente dell’applicazione dell’art. 5 della medesima direttiva, che consente, a talune condizioni
– per il compimento di una formazione professionale che non si è svolta nello Stato membro di provenienza – l’esercizio della
professione nello Stato membro ospitante sotto la guida di un professionista qualificato)».
Il procedimento C‑426/09 ([OSCURATO:PERSONA])
44
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un diploma di laurea in fisica della Facoltà di Fisica dell’Università di Creta ([OSCURATO:PERSONA])
nonché di un diploma di studi post-universitari con specializzazione in ingegneria delle telecomunicazioni della Facoltà di
Ingegneria elettronica e Informatica dell’Università di Monaco (Germania). In virtù di quest’ultimo, egli è autorizzato ad
esercitare in Germania attività professionali regolamentate nel settore dell’ingegneria delle telecomunicazioni.
45
Il 21 ottobre 2003, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una domanda al [OSCURATO:PERSONA] affinché gli fosse riconosciuto in [OSCURATO:PERSONA] il diritto
ad esercitare la professione di ingegnere delle telecomunicazioni. Oltre ai documenti attestanti la sua formazione accademica,
egli ha prodotto un attestato del Centro di informatica dell’Istituto di ricerca e tecnologia (in prosieguo: l’«ITE») da cui
risulta che egli ha lavorato presso il medesimo, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2002 ed il 28 febbraio 2003, nell’ambito
di programmi di ricerca dell’Istituto e, a partire dal 1° marzo 2003, come tecnico scientifico specializzato, in particolare,
nel laboratorio di «reti e telecomunicazioni». Su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre prodotto un secondo
attestato dell’ITE che descrive in modo più dettagliato l’oggetto del suo lavoro presso tale Istituto.
46
Con atto 21 settembre 2004, n. 87 (in prosieguo: il «quinto atto impugnato»), il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di imporre al sig. [OSCURATO:PERSONA]
misure compensative per coprire le differenze sostanziali esistenti tra la formazione che egli aveva seguito e le materie
coperte dalla formazione offerta dai politecnici greci per la professione di ingegnere informatico, delle telecomunicazioni
e delle reti in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, deciso di riunire una commissione composta da tre membri per precisare il
contenuto di tali misure compensative.
47
La commissione così costituita, con la relazione del 10 febbraio 2005, ha raccomandato una prova attitudinale o un tirocinio
di adattamento triennale nelle seguenti materie: «A. Progettazione di circuiti digitali, elettrici e analogici. Analisi di
reti. B. Settore elaboratori. Sistemi di microelaboratori. Sistemi funzionali di elaboratori. Progettazione e realizzazione
di linguaggi di programmazione. Algoritmi e Complessità. Strutture e Banche dati. Tecnologia dei software. C. Telecomunicazioni
e Reti. Formattazione. Rivelazione. Valutazione e Diffusione di Segnali. Collegamenti senza fili e Diffusione. Internet e
sue applicazioni».
48
Con atto 8 marzo 2005, n. 96 (in prosieguo: il «sesto atto impugnato»), il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di accogliere tale relazione
e ha imposto le misure compensative soprammenzionate al sig. [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto dell’esperienza professionale
acquisita dal medesimo nell’ambito dell’ITE.
49
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso, segnatamente contro il quinto ed il sesto atto impugnato.
50
In primo luogo, per quanto riguarda il quinto atto impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias ritiene che tale atto debba essere
annullato poiché non è sufficientemente motivato nella parte in cui impone al sig. [OSCURATO:PERSONA] di sottoporsi a misure compensative.
Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a riferirsi, in modo generico ed indeterminato, a «differenze sostanziali», mentre
avrebbe dovuto riferirsi in modo specifico e concreto alle materie su cui verte la formazione seguita dal sig. [OSCURATO:PERSONA]
e alle materie che costituiscono il contenuto degli studi che si concludono in [OSCURATO:PERSONA] con l’acquisizione del diploma che consente
l’esercizio della professione regolamentata di ingegnere delle telecomunicazioni, individuare le differenze tra queste materie
ed emettere una decisione pienamente e specificamente motivata sul carattere sostanziale di tali differenze.
51
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il sesto atto impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias constata che la validità del
medesimo è subordinata alla validità del quinto atto impugnato e che, pertanto, l’annullamento del quinto atto impugnato dovrebbe
comportare l’annullamento del sesto.
52
Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias ritiene che, in tale contesto, occorra anche esaminare il motivo di annullamento secondo
cui la motivazione del sesto atto impugnato è viziata da errori di diritto in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto dell’esperienza
professionale dimostrata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudice del rinvio, l’esame di tale motivo si rivela necessario
allo scopo di definire, mediante l’individuazione delle questioni che l’autorità nazionale competente dovrà esaminare dopo
l’annullamento degli atti impugnati, gli obblighi di quest’ultima nel momento in cui essa dovrà adeguarsi alla sentenza di
annullamento e offrire in tal modo al sig. [OSCURATO:PERSONA], in considerazione anche del principio di economia processuale, una
tutela giudiziale piena ed effettiva.
53
Nell’ambito dell’esame di tale motivo, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se l’impiego del sig. [OSCURATO:PERSONA]
presso l’ITE costituisca un’«esperienza professionale» che deve essere presa in considerazione in sede di applicazione dell’art. 4,
n. 1, lett. b), della direttiva 89/48.
54
Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se la nozione di “esperienza professionale” contenuta nell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48 (...) corrisponda
alla nozione di “esperienza professionale” la cui definizione à contenuta nell’art. 1, lett. e), della medesima direttiva,
e possa essere intesa come l’esperienza che presenta cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) è stata acquisita dall’interessato dopo il conseguimento del diploma che gli garantisce l’accesso ad una determinata professione
regolamentata nello Stato membro di provenienza;
b) è stata acquisita con l’esercizio della professione a cui si riferisce la domanda presentata ai sensi della direttiva 89/48
(...) (v. i termini “the profession concerned”, “la profession concernée” e “des betreffenden Berufs”, impiegati rispettivamente nelle versioni in lingua inglese, francese e tedesca [di detta] direttiva),
e
c) l’attività professionale in parola è stata esercitata legittimamente, cioè nel rispetto dei termini e delle condizioni della
normativa pertinente nello Stato membro in cui ha avuto luogo, così da escludere che venga presa in considerazione l’esperienza
acquisita nella professione in questione nello Stato membro ospitante prima dell’accoglimento della domanda, poiché nello
Stato membro ospitante la professione in questione non può essere esercitata legittimamente prima dell’accoglimento della
domanda [con riserva ovviamente dell’applicazione dell’art. 5 della medesima direttiva, che consente, a talune condizioni
– per il compimento di una formazione professionale che non si è svolta nello Stato membro di provenienza – l’esercizio della
professione nello Stato membro ospitante sotto la guida di un professionista qualificato]».
55
Con ordinanza del presidente della Corte 3 febbraio 2009, i procedimenti C‑422/09, C‑425/09 e C‑426/09 sono stati riuniti
ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
56
Dai fascicoli trasmessi alla Corte emerge che ciascuno dei tre richiedenti nella causa principale tenta di esercitare una
professione regolamentata in [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sua abilitazione ad esercitare una professione regolamentata corrispondente
in un altro Stato membro. Nel caso di ciascuno dei richiedenti, il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato differenze sostanziali tra le formazioni
acquisite dai richiedenti nella causa principale e quelle normalmente offerte in vista dell’esercizio di professioni corrispondenti
in [OSCURATO:PERSONA], e tale autorità ha, di conseguenza, ritenuto necessaria l’imposizione di misure compensative come previsto dall’art. 4
della direttiva 89/48.
57
In sede di determinazione della portata di tali misure compensative, il [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’esperienza pratica acquisita
dai richiedenti nella causa principale non potesse essere presa in considerazione, senza esaminare se tale esperienza fosse
idonea a coprire, in tutto in parte, dette differenze sostanziali tra le formazioni.
58
Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio cerca, sostanzialmente, di
sapere in che misura un’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in altri Stati
membri sia tenuta a prendere in considerazione, stabilendo eventuali misure compensative dirette a colmare differenze sostanziali
tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, un’esperienza pratica
idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
59
A tal riguardo occorre innanzitutto constatare che l’esperienza pratica acquisita dai richiedenti nella causa principale nell’ambito
del loro lavoro non è, secondo le informazioni fornite alla Corte, idonea a costituire un’«esperienza professionale» ai sensi
dell’art. 1, lett. e), della direttiva 89/48.
60
Infatti, tale espressione si riferisce, come emerge dalla definizione di tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 1,
lett. a), c) e d), di questa medesima direttiva, all’esercizio di attività professionali regolamentate il cui accesso o esercizio
sia normalmente subordinato, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un «diploma»
ai sensi di detto art. 1, lett. a).
61
Orbene, l’esperienza acquisita dai richiedenti nella causa principale prima dell’ottenimento del diploma che conferisce loro
il diritto di esercitare la professione in questione in uno Stato membro non può includere l’esercizio di tali attività professionali
regolamentate. Ciò avviene, segnatamente, nel caso dell’esperienza acquisita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] e la
[OSCURATO:PERSONA] prima di diventare membro dell’ACCA nonché di quella acquisita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:PERSONA] prima di diventare membro dell’Istituto degli ingegneri meccanici del [OSCURATO:PERSONA].
62
Peraltro, in linea di principio, non si può nemmeno considerare esercizio di attività professionali regolamentate, seppure
in seguito all’ottenimento del diploma che conferisce il diritto di esercitare la professione in questione in uno Stato membro,
un lavoro prestato in un altro Stato membro in cui l’abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora stata acquisita.
63
Così, l’esperienza acquisita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ottenuto la qualità di membro
dell’ACCA, lavorando in [OSCURATO:PERSONA], non può essere qualificata come «esperienza professionale» ai sensi dell’art. 1, lett. e),
della direttiva 89/48. Lo stesso si verifica per quanto riguarda l’esperienza acquisita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:PERSONA], dopo essere diventato membro dell’Istituto degli ingegneri meccanici del [OSCURATO:PERSONA], e l’esperienza
acquisita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] presso l’ETR.
64
Di conseguenza, dall’art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 89/48 non deriva alcun obbligo di prendere in
considerazione un’esperienza pratica, come quella dei richiedenti nella causa principale, che non costituisca un’«esperienza
professionale» ai sensi dell’art. 1, lett. e), della medesima direttiva.
65
Occorre, tuttavia, sottolineare che le misure adottate in applicazione del diritto dell’Unione devono conformarsi ai principi
generali di tale diritto, segnatamente al principio di proporzionalità. Emerge, a tal riguardo, dalla giurisprudenza della
Corte che l’ambito di applicazione dell’art. 4 della direttiva 89/48, il quale esplicitamente consente misure compensative,
deve essere limitato ai casi in cui queste ultime si rivelino proporzionate al fine perseguito (v. sentenze 19 gennaio 2006,
causa C‑330/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑801, punto 24, e 17 aprile 2008, causa C‑197/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2627, punto
39).
66
Come la Corte ha peraltro già precisato, l’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dagli artt. 39 CE e 43 CE
può essere ostacolato in modo ingiustificato se le autorità nazionali competenti incaricate del riconoscimento di titoli professionali
acquisiti in un altro Stato membro prescindono dalle conoscenze e dalle qualifiche pertinenti già acquisite da un richiedente
che cerca di esercitare, nel territorio nazionale, una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato
al possesso di un diploma o di una qualifica professionale (v., in tal senso, sentenze 7 maggio 1991, causa C‑340/89, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2357, punto 15, e 8 luglio 1999, causa C‑234/97, Fernández de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4773, punto 33).
67
Prima di imporre misure compensative dirette a coprire differenze esistenti tra le formazioni offerte negli Stati membri di
origine e quelle offerte nello Stato membro ospitante di un richiedente spetta, di conseguenza, alle autorità nazionali competenti
valutare se le conoscenze acquisite da un richiedente, incluse le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nel contesto
di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze richieste da quest’ultimo (v.,
in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 20; Fernández de [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 33; 13 novembre 2003, causa C‑313/01,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13467, punto 62, e 10 dicembre 2009, causa C‑345/08, Peśla, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11677, punto 41).
68
È vero che l’esperienza acquisita nell’esercizio della professione regolamentata in questione nello Stato membro di origine
sarà il più delle volte quella maggiormente pertinente nell’ambito di tale valutazione, circostanza che giustifica pienamente
l’imposizione esplicita dell’obbligo, figurante all’art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 89/48, per l’autorità
competente di uno Stato membro ospitante, di prendere in considerazione una tale esperienza.
69
Tuttavia, poiché qualsiasi esperienza pratica nell’esercizio di attività collegate può aumentare le conoscenze di un richiedente,
spetta all’autorità competente prendere in considerazione qualsiasi esperienza pratica utile all’esercizio della professione
a cui viene richiesto l’accesso. Il valore preciso da collegare a tale esperienza dovrà essere determinato dall’autorità competente
alla luce delle funzioni specifiche esercitate, delle conoscenze acquisite e applicate nell’esercizio di tali funzioni, nonché
delle responsabilità conferite e del grado di indipendenza accordato all’interessato di cui trattasi.
70
In tale contesto occorre rilevare che, il più delle volte, l’esercizio di attività collegate ad una professione regolamentata
sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato nello Stato membro ospitante, pur non
costituendo di per sé esercizio della professione regolamentata in questione in detto Stato membro, conferisce all’interessato
conoscenze pertinenti di valore certo. Sebbene, come ha sostenuto anche la Commissione europea, l’esperienza legittima e quella
non legittima non possano essere paragonate, ciò non toglie che, contrariamente ai timori espressi dal governo ellenico in
udienza, l’esercizio di un’attività professionale inquadrata in tale maniera non dovrebbe peraltro essere considerata illegittima,
poiché l’interessato non esercita egli stesso in tali condizioni la professione regolamentata.
71
Occorre aggiungere che l’obbligo di prendere in considerazione tutta l’esperienza pertinente del richiedente non cessa di
esistere in conseguenza dell’adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v., in tal senso, sentenze
14 settembre 2000, causa C‑238/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6623, punti 23 e 31; 16 maggio 2002, causa C‑232/99, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4235, punto 22, nonché [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 58).
72
Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre risolvere le questioni proposte nel senso che un’autorità nazionale incaricata
del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro è tenuta, in virtù degli artt. 39 CE e 43 CE,
a prendere in considerazione, in sede di determinazione di eventuali misure compensative dirette a colmare le differenze sostanziali
tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, qualsiasi esperienza pratica
idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
Sulle spese
73
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
Un’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro è tenuta,
in virtù degli artt. 39 CE e 43 CE, a prendere in considerazione, in sede di determinazione di eventuali misure compensative
dirette a colmare le differenze sostanziali tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato
membro ospitante, qualsiasi esperienza pratica idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
Firme
*
Lingua processuale: il greco.