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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09693/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Germania avverso la sentenza emessa il 04/01/2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 gennaio 2022 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato non luogo a provvedere con riferimento alla documentazione pervenuta il 14 dicembre 2021 dall'Autorità giudiziaria tedesca (Procura di Mannheim) a seguito della richiesta di consegna suppletiva avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con un mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 21 ottobre 2020 per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta, dopo che, in data 30 settembre 2019, la medesima Corte ne aveva già disposto la consegna al Tribunale di Stoccarda in esecuzione di un m.a.e. precedentemente emesso il 14 giugno 2019.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 26, comma 3, della legge n. 69 del 2005, per avere la Corte distrettuale omesso di provvedere sulla richiesta di consegna suppletiva formulata dalle Autorità tedesche, facendo erroneamente riferimento al mancato consenso del condannato, senza effettuare le verifiche necessarie ai fini della estensione della consegna a titoli diversi ed ulteriori, secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione normativa.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 febbraio 2022 il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché dalla documentazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria tedesca, ed inoltrata alla Corte d'appello di Palermo dal Ministero della Giustizia con nota del 14 dicembre 2021, emergeva: a) l'informazione che il Bonello, richiesto in consegna suppletiva per effetto di un ulteriore mandato di arresto europeo esecutivo del 21 ottobre 2020, aveva dichiarato, nel verbale dell'audizione svoltasi il 14 ottobre 2021 dinanzi alle competenti Autorità tedesche, di non rinunciare alla garanzia della specialità; b) la contestuale richiesta della Procura di Mannheim di autorizzare la consegna suppletiva del Bonello per l'esecuzione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Mannheim il 30 aprile 2013, quale oggetto del secondo m.a.e.

L'ordinanza impugnata, di contro, ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di consegna suppletiva, sull'erroneo assunto che alcuna ulteriore istanza fosse stata formulata dall'Autorità di emissione.

Secondo l'art. 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 21 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, «successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto.

A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro.

La corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter».

Alla procedura descritta dalla richiamata disposizione normativa, pertanto, la Corte di appello deve dar seguito, secondo le modalità e le condizioni ivi previste, ai fini del rilascio dell'eventuale assenso alla richiesta di consegna suppletiva avanzata dall'Autorità di emissione, verificando in particolare: a) se la richiesta contenga le informazioni indicate dall'art. 8, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002; b) se per il reato oggetto della richiesta la decisione quadro consente la consegna; c) se ricorra o meno una delle cause ostative previste dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge cit.

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Germania avverso la sentenza emessa il 04/01/2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 gennaio 2022 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato non luogo a provvedere con riferimento alla documentazione pervenuta il 14 dicembre 2021 dall'Autorità giudiziaria tedesca (Procura di Mannheim) a seguito della richiesta di consegna suppletiva avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con un mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 21 ottobre 2020 per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta, dopo che, in data 30 settembre 2019, la medesima Corte ne aveva già disposto la consegna al Tribunale di Stoccarda in esecuzione di un m.a.e. precedentemente emesso il 14 giugno 2019. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 26, comma 3, della legge n. 69 del 2005, per avere la Corte distrettuale omesso di provvedere sulla richiesta di consegna suppletiva formulata dalle Autorità tedesche, facendo erroneamente riferimento al mancato consenso del condannato, senza effettuare le verifiche necessarie ai fini della estensione della consegna a titoli diversi ed ulteriori, secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione normativa. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 febbraio 2022 il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché dalla documentazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria tedesca, ed inoltrata alla Corte d'appello di Palermo dal Ministero della Giustizia con nota del 14 dicembre 2021, emergeva: a) l'informazione che il Bonello, richiesto in consegna suppletiva per effetto di un ulteriore mandato di arresto europeo esecutivo del 21 ottobre 2020, aveva dichiarato, nel verbale dell'audizione svoltasi il 14 ottobre 2021 dinanzi alle competenti Autorità tedesche, di non rinunciare alla garanzia della specialità; b) la contestuale richiesta della Procura di Mannheim di autorizzare la consegna suppletiva del Bonello per l'esecuzione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Mannheim il 30 aprile 2013, quale oggetto del secondo m.a.e. L'ordinanza impugnata, di contro, ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di consegna suppletiva, sull'erroneo assunto che alcuna ulteriore istanza fosse stata formulata dall'Autorità di emissione. Secondo l'art. 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 21 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, «successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter». Alla procedura descritta dalla richiamata disposizione normativa, pertanto, la Corte di appello deve dar seguito, secondo le modalità e le condizioni ivi previste, ai fini del rilascio dell'eventuale assenso alla richiesta di consegna suppletiva avanzata dall'Autorità di emissione, verificando in particolare: a) se la richiesta contenga le informazioni indicate dall'art. 8, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002; b) se per il reato oggetto della richiesta la decisione quadro consente la consegna; c) se ricorra o meno una delle cause ostative previste dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge cit. 2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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