CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 21965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che si procede de plano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il provvedimento, i cui estremi sono riportati nella intestazione, è oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, che è stato presentato dal condannato [OSCURATO:PERSONA] personalmente. Esso, pertanto, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cessazione". 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione ccnsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.