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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 10542/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROavverso la sentenza resa dal Tribunale di Crotone in data 31/3/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. in Bulgaria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, DI 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata aTh [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Crotone dichiarava l'estinzione del reato di truffa ascritto all'imputato per intervenuta remissione di querela.

2. Ha proposto ricorso diretto per Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro, deducendo la violazione degli artt. 640, comma 3, e 649 bis cod.pen. in quanto il giudice ha dichiarato l'estinzione del reato senza tener conto che, a norma dell'art. 649bis cod.pen., la fattispecie ex art. 640 cod.pen. è perseguibile d'ufficio in presenza di aggravanti ad effetto speciale e nella specie risulta contestata la recidiva infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, la censura del P.g., sicuramente fondata alla luce del principio affermato da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280262 - 01), risulta allo stato superata dalla novella introdotta con D. Lgs n. 150 del 10/10/2022.

Il cennato provvedimento all'art. 2, lett. q), ha espressamente previsto che la procedibilità d'ufficio per i reati previsti dagli artt. 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma e 646, secondo comma o aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma, numero 11, permanga nell'ipotesi di contestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale "diverse dalla recidiva".

Allo stato, dunque, la recidiva qualificata è circostanza neutra al fine della determinazione del regime di procedibilità. 3.1 Inoltre, in considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela, più volte affermata da questa Corte a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. 2 n. 225 del 8/11/2018, dep. 2019, Rv. 274734-01; n. 21700 del 17/4/2019, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, Rv. 275924-01), da cui discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti, l'intervenuta remissione di querela comporta l'obbligo di dichiarare la causa estintiva in ogni stato e grado del procedimento ex art. 129 cod.proc.pen. 4.

Il richiamato intervento novellatore ha, dunque, reso conforme a legge la decisione censurata, originariamente adottata in violazione dell'art. 649 bis cod.pen. all'epoca vigente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del P.g. impugnante, stante l'elisione per via normativa del vizio denunziato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROavverso la sentenza resa dal Tribunale di Crotone in data 31/3/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. in Bulgaria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, DI 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata aTh [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Crotone dichiarava l'estinzione del reato di truffa ascritto all'imputato per intervenuta remissione di querela. 2. Ha proposto ricorso diretto per Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro, deducendo la violazione degli artt. 640, comma 3, e 649 bis cod.pen. in quanto il giudice ha dichiarato l'estinzione del reato senza tener conto che, a norma dell'art. 649bis cod.pen., la fattispecie ex art. 640 cod.pen. è perseguibile d'ufficio in presenza di aggravanti ad effetto speciale e nella specie risulta contestata la recidiva infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Invero, la censura del P.g., sicuramente fondata alla luce del principio affermato da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280262 - 01), risulta allo stato superata dalla novella introdotta con D. Lgs n. 150 del 10/10/2022. Il cennato provvedimento all'art. 2, lett. q), ha espressamente previsto che la procedibilità d'ufficio per i reati previsti dagli artt. 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma e 646, secondo comma o aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma, numero 11, permanga nell'ipotesi di contestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale "diverse dalla recidiva". Allo stato, dunque, la recidiva qualificata è circostanza neutra al fine della determinazione del regime di procedibilità. 3.1 Inoltre, in considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela, più volte affermata da questa Corte a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. 2 n. 225 del 8/11/2018, dep. 2019, Rv. 274734-01; n. 21700 del 17/4/2019, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, Rv. 275924-01), da cui discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti, l'intervenuta remissione di querela comporta l'obbligo di dichiarare la causa estintiva in ogni stato e grado del procedimento ex art. 129 cod.proc.pen. 4. Il richiamato intervento novellatore ha, dunque, reso conforme a legge la decisione censurata, originariamente adottata in violazione dell'art. 649 bis cod.pen. all'epoca vigente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del P.g. impugnante, stante l'elisione per via normativa del vizio denunziato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
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