CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 30412/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5560/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Umberto I di Roma, elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Manno, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro n. 25 -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Roma «[OSCURATO:PERSONA]», in persona del Rettore pro tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che l a rappresenta e difendeope legis -resistente - e contro I.N.P.S. –[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2872 /20 18 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 24.7.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Aziendaricorrente impugna la sent e nza con cui la Corte d’Appello di Roma, riformando la decisione di primo grado del Tribunale della medesima città, l’ha condanna al pagamento della somma di € 116.000, oltre agli accessori, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di arricchimento senza causa in relazionealle prestazioni lavorative da lui rese tra il 1°.11.2003 e il 31.12.2006. Ilricorso per cassazione è affidato a un unico motivo. Si è difesacon controricorso la moglie ed erede di [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempoè deceduto. L’INPS è rimasto intimato. L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Roma «[OSCURATO:PERSONA]» non ha svolto difese, avendo deposita to soltanto un atto intestato «controricorso», ma nella sostanza contenente una mera dichiarazione di costituzione in giudizio. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia « vizio di viol a zione di legge – art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – della sentenza per “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, censurabile dunque ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». 2. Preliminare ed assorbente rispetto all’esame del contenuto del ricorso e di ogni altra questione èil rilievo della improcedibilitàdel ricorso, come eccepita nel controricorso, per mancanza di tempestivo deposito in cancelleria dopo la sua notificazione alle altre parti del processo. 2.1. L’art. 369, comma 1, c.p.c.– testo vigente all’epoca della notificazione del ricorso per cassazione– stabilisce che « Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto». 2.2. Nel caso di specie il deposito del ricorso in cancelleria fu effettuato il 22.2.2019, mentre la notificazione del ricorso al de cuiusdell’attuale controricorrente e all’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Roma «[OSCURATO:PERSONA]» risale al [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dalle relative ricevute di avvenuta consegna del messaggio PEC prodotte dal ricorrente. A tali ricevute sono abbinate le corrispondenti ricevute di accettazione del gestore , che immediatamente trasm ise e consegn ò il messaggio ai destinatari. Per quanto riguarda la notifica all’I.N.P.S., parte ricorrente ha depositato una ricevuta di accettazione di data 24.1.2019 – ovverosia la medesima data in cui la notificazione fu regolarmente effettuata al de cuiusdell’attuale controricorrente e all’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Roma «[OSCURATO:PERSONA]» – ma priva della corrispondente ricevuta attestante l’esito dell’inoltro, ovverosia la consegna oppure l’omessa consegna. La ricorrente ha invece depositato una ricevuta di accettazione e una ricevuta di avvenuta consegna del ricorso all’indirizzo PEC del difensore dell’I.N.P.S. costituito in appello, avv. [OSCURATO:PERSONA],datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In definitiva,dai documenti prodotti risulta che : in data 24.1.2019, la ricorrente effettuò tre notifiche a mezzo PEC ai difensori delle controparti costituiti in appello, tutte accettate regolarmente dal sistema e due delle quali sicuramente consegnateai destinatari ( i l difensore del de cuius dell’attuale controricorrente e l’Avvocatura dello Stato per l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Roma «[OSCURATO:PERSONA]» ) ; con riguard o alla terza notificazione – destinata all’I.N.P.S. , tramite il suo difensore , avv. [OSCURATO:PERSONA] – non è dato di sapere quale si a stato il seguito all’accettazione del messaggio da parte del sistema informatico. La notificazione all’I.N.P.S.è stata poi «rinnovata» in data 15.2.2019, sempre al medesimo indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Per completare il quadro, si deveaggiungere che l’I.N.P.S. è rimasto intimato, mentre l’erede di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato nel controricorso esplicita eccezione di improcedibilità per tardività del deposito del ricorso in cancelleria, eccezione poi ulteriormente illustrata con memoria. 2.3. Ebbene, poiché il deposito del ricorso nella cancelleria della Cassazione deve avvenire, a pena d’improcedibilità, nel termine di venti giorni «dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto», il deposito avvenuto il 22.2.2019 risulta tardivo, se il dies a quo viene fissato al 24.1.2019 , mentre risulta tempestivo seil dies a quo deve essere fissato alla data del 15.2.2019. Ma, per fissare la decorrenza in tale ultima data, la ricorrente avrebbe avuto l’onere di dimostrare il mancato esito della notificazione all’I.N.P.S. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], producendo –oltre alla ricevuta di accettazione –la ricevuta di omessa consegna . E, prima ancora di provarlo, avrebbe dovutoalmeno dichiarare il verificarsi di un esito diverso dalla consegna e, quindi, del la necessitàdi rinnova r e un a notificazione non perfezionata o non validamente perfezionata.Ciò tenendo anche presente che sia la notificazione del 24.1.2019, sia quella del 15.2.2019 vennero effettuate al medesimo indirizzo PEC del difensore dell’I.N.P.S., il che rende verosimile che l’esito della prima non sia stato diverso da quello della seconda. Invece, nulla è dato di sapere in merito all’esito della notificazione all’I.N.P.S. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche dopo l’esplicita eccezione di improcedibilità sollevata d a ll’erede di [OSCURATO:PERSONA]. È chiaramente onere della parte ricorrente dare la prova dei requisiti di ammissibilità e di procedibilità del ricorso e, quindi, anche della tempestività del deposito in cancelleria , dimostrando la data di effettuazione dell’ultima notificazione del ricorso. E tale onere il ricorrente avrebbe potuto agevolmente assolvere producendo un documento che deve essere in suo possesso, ovverosia la ricevuta da cui risulta l’esito positivo o negativo della consegna della PEC; mentre nulla potrebbe dire o provare in proposito la parte che ha sollevato l’eccezione (peraltro rilevabile anche d’ufficio), che non è la parte destinataria di quella notificazione(sulla ripartizione degli oneri, probatori anche sulla base del principio di vicinanza della prova, con riferimento al caso analogo del la prova della tempestività del ricorso rispetto alla notificazione della sentenza impugnata, v. Cass. nn. 6864/2019; 19750/2014). Fermo restando che, ovviamente, la rinnovazione di una notificazione che si fosse già precedentemente perfezionatanon potrebbe avere l’effetto di spostare i l dies a quo della decorrenza del termine per il deposito del ricorso. 3. Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e controricorrente, comeliquidate in dispositivo. Non occorre invece provvedere sulle spese nei confronti dell’I.N.P.S., intimato, ma neanche dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Roma «[OSCURATO:PERSONA]», essendosi questa limitataa depositare un atto che, seppure denominato «controricorso», non contiene i requisiti minimi per essere definito tale, bensì una mera dichiarazione di costituzione in giudizio conrichiesta di reiezione del ricorso e dirifusione delle spese (v. Cass. nn. 30596/2021 ; 20110/2021). 4. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono, a carico della ricorrente , i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in €5.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ric