CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19074/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIA2026CARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1535- controricorrente -avverso la sentenza n. 279/2019 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 13/09/2019 R.G.N. 2/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12525/2020Numero di raccolta generale 19074/2026Boscolo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano laData pubblicazione 11/06/2026sentenza n. 279/2019 della Corte d’appello di Venezia che,riformando il Tribunale della medesima sede, ha respinto ledomande con cui avevano chiesto la ricostituzione dellapensione liquidata dal [OSCURATO:PERSONA] gestito dall’INPSmediante l’accredito dei periodi contributivi specificati in ricorsoe la riliquidazione del trattamento, lamentando che INPS avesseerroneamente accreditato come afferenti all’AGO contributirelativi a periodi in cui avevano svolto navigazione marittimasecondo la previsione generale della legge n. 413/1984.Propongono tre motivi di censura, illustrati da memoria.Resiste INPS con controricorso contenente ricorso incidentalecondizionato.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELe doglianze di cui al ricorso principale sono le seguenti.1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. n.639/1970 come modificato dall’art 4 del d.l. n. 384/1992,convertito nella legge n. 438/1992 ed interpretatoautenticamente dall’art. 6 del d.l. n. 103/1991, convertito nellalegge n. 166/1991, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2.Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della leggen. 413/1984 in combinato disposto con l’art. 1287 codicenavigazione ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.3.Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ. con riferimento ai documenti allegati al ricorso che, seNumero registro generale 12525/2020Numero sezionale 1535/2026esaminati, avrebbero provato inconfutabilmentNeum ero dli era ccolta generale 19074/2026Data pubblicazione 11/06/2026caratteristiche dei mezzi di imbarco nei peridi in questione.Per l’ipotesi in cui le censure di merito del ricorso principaledovessero essere accolte, INPS propone un motivo di ricorsoincidentale per violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970,come novellato dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, deld.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ. perché la Corte non ha applicatoalla fattispecie la decadenza che avrebbe comportato lainammissibilità della domanda giudiziaria.La sentenza ha così motivato.-Non rileva la nuova disciplina della decadenza delle prestazioniprevidenziali di cui all’art. 38 del d.l. n. 98/2011 convertito nellalegge n. 111/2011 che non si applica a prestazioni giàriconosciute prima dell’entrata in vigore della legge, come nellaspecie.- L’art. 47 del d.P.R. n.639/1970, come modificato dall’art. 4 deld.l. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992, prevedeche l’azione giudiziaria possa essere proposta entro tre annidalla comunicazione della decisione del ricorso pronunciata daicompetenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza deltermine stabilito per la pronuncia della predetta decisioneovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimentodel procedimento amministrativo.-La domanda di ricostituzione contributiva è autonoma rispettoa quella di liquidazione della pensione, “sicchè il diritto allarivalutazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla(distinta) domanda amministrativa di liquidazione dell’originariotrattamento pensionistico e non dal triennio anteriore aldeposito giudiziario”.Numero registro generale 12525/2020Numero sezionale 1535/2026-La domanda giudiziale è stata proposta il 29 gennaioN um2e0ro1 d6i r,a ccolta generale 19074/2026Data pubblicazione 11/06/2026ossia entro il triennio dall’inoltro all’INPS, in data 23 aprile 2015,della domanda ammnistrativa di ricostituzione contributiva dellapensione, pertanto, va dichiarata la decadenza del diritto allariliquidazione relativamente alle quote di rateo differenzialerichieste fino all’aprile 2015.-Quanto al merito, l’accredito nell’Ago della contribuzione incontestazione è avvenuto in conformità all’inquadramentocontributivo delle Cooperative datrici di lavoro, peraltro maicontestato dalle stesse aziende, di cui gli appellati erano soci.E’, infatti, pacifico che nei periodi in discussione le aziende eranoinquadrate ai fini previdenziali nel settore industria/trasportomerci per via acque interne rientrante nel campo del d.P.R. n.602/1970, o nel settore industria/edilizia, ed erano quindiescluse dal campo di applicazione della legge n. 413/1984.Il ricorso principale, con i motivi secondo e terzo, lamenta, nelmerito, in sostanza, che la Corte abbia errato nel ritenere che ilmero inquadramento nel settore industria/trasporto merci pervia acque interne della cooperativa comporti automaticamentel’applicabilità del d.P.R. n. 602/1970 con conseguenteesclusione della legge n. 413/1984, laddove, invece, laiscrizione alla gestione marittimi deriverebbe dalla natura dellanave sulla quale sono imbarcati, essendo la legge n. 413/1984,contenente il Riordinamento pensionistico dei lavoratorimarittimi, disciplina speciale.I profili di censura involgono questioni per le quali non siravvisano i presupposti per la trattazione in camera di consiglio,con conseguente rimessione alla pubblica udienzaNumero registro generale 12525/2020Numero sezionale 1535/2026 P.Q.MData pubblicazione 11/06/2026La Corte dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e rinviaa tal fine a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito