CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria di spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 15 aprile 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino, che aveva condannato anche agli effetti civili — [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, quale amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino il 14 febbraio 2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione e omesso esame della relazione e della testimonianza del consulente della difesa. Dopo aver ricordato che, in dibattimento, era stato escusso il tecnico di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente assume che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, aveva fornito alla curatrice un elenco affidabile dei beni della società fallita, coincidente con le immobilizzazioni indicate nella contabilità generale e riepilogate nella situazione contabile al 31 dicembre 2010, immutata dal 2008, consentendo sia di conoscere la consistenza dei beni che la loro ubicazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta contraddittorietà della motivazione quanto all'elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale e alla valutazione delle prove documentali e testimoniali, in tesi travisate. Si legge nel ricorso, riguardo alla deposizione dell'arch. Sgueglia, che questi aveva confermato che i beni della SIE dislocati presso [OSCURATO:SOCIETA]. si trovavano presso la sede di quest'ultima e che tale notizia era stata comunicata alla curatrice; l'informazione sarebbe altresì dimostrata da un fax acquisito agli atti. Anche quanto ai beni della SIE depositati presso la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il curatore di quest'ultima aveva confermato la presenza di due container (risultanti anche dal verbale di inventario della [OSCURATO:PERSONA], acquisito agli atti) e che non era mai stato contattato dalla curatrice della SIE. In ordine ai beni depositati presso il padre dell'imputato — continua il ricorso essi erano obsoleti e non funzionanti già all'epoca del fallimento, come affermato dal consulente tecnico della difesa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta distrattiva, che sarebbe affidato ad argomentazioni viziate ed apparenti. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA] di appello — sostiene il ricorrente — avrebbe, anche in questo caso, pretermesso il contributo del consulente della difesa, che aveva spiegato come, dalle scritture depositate dall'imputato, fosse possibile ricostruire la situazione patrimoniale e contabile della SIE. 2.5. Il quinto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente, in particolare, contesta il ragionamento inferenziale svolto dai Giudici di appello.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi riguardano la sussistenza oggettiva della bancarotta fraudolenta distrattiva e possono essere trattati insieme. 1.1. Prima di procedere, occorre precisare che molte delle proposizioni critiche sono accompagnate dal richiamo alle pagine dei verbali in cui sono documentate le dichiarazioni che sosterrebbero la tesi del ricorrente, ma che, comunque, il ricorso patisce un difetto di impostazione, perché evoca le deposizioni ma non contesta un vero e proprio travisamento della prova. Quest'ultimo vizio consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, devono ritenersi inammissibili i motivi contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Trasposti questi principi nell'odierna regiudicanda, si osserva che il ricorrente, più che cogliere veri e propri travisamenti nei sensi sopra precisati, cerca di indurre un nuovo scrutinio delle prove secondo una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata, che è estranea alle regole che presidiano il giudizio di legittimità. 1.2. A prescindere da questo difetto generale di impostazione, il Collegio osserva altresì che il ricorso non coglie falle logiche nell'affermazione della Corte di merito secondo cui era proprio la base per il controllo da parte del curatore sui beni della società che era fallace, dal momento che il mancato deposito del libro dei beni strumentali non consentiva di verificare l'affidabilità dell'elenco informale consegnato dall'imputato al curatore e la rispondenza dei beni ivi annotati con quelli nella effettiva disponibilità della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]."; ne consegue che, del tutto razionalmente, la Corte distrettuale ha sminuito la valenza pro reo delle verifiche che trovavano la loro origine nel mero elenco di cui sopra, argomentazioni che il ricorso finisce per non contestare specificamente. Vi sono poi delle ulteriori proposizioni, nella sentenza impugnata, che danno conto dell'esito negativo delle verifiche, pur svolte partendo dall'elenco informale fornito al curatore. A questo proposito, il Collegio ha dovuto prendere atto che il ricorso insiste solo su alcuni dei beni, ma non si confronta con l'intera motivazione, che fa riferimento anche ad altri luoghi di possibile deposito diversi da quelli di cui si legge nell'impugnativa (si pensi alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e alla Imprecal sr.1) e, comunque, al mancato riscontro delle società presso le quali i cespiti dovevano essere dislocati, il che equivale ad una mancata giustificazione da parte del prevenuto circa la sorte dei beni non rintracciati. A ciò si aggiunga quanto segue, a denotare ulteriormente la mancanza di confronto del ricorso: quanto alle dichiarazioni dell'Arch. Sgueglia e del curatore della società [OSCURATO:PERSONA], l'indicazione della consistenza e del valore dei beni della SIE rende evidente che non si tratta dell'intero compendio; in ordine a quelli depositati presso [OSCURATO:PERSONA], la curatrice ha tentato invano di apprenderli, come spiegato nella sentenza impugnata, e il ricorrente non fa altro che opporvi, genericamente, la deposizione e la relazione del consulente di parte. 2. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta distrattiva — è del tutto generico nonché affidato a proposizioni disorganiche e, a tratti, dalla portata censoria non facilmente comprensibile. 3. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale — è, in primo luogo, formulato in termini del tutto assertivi, proponendo una lettura dei dati processuali apoditticamente conformata alle conclusioni del consulente della difesa. L'inammissibilità del motivo in esame si coglie, tuttavia, anche da un altro punto di vista, dal momento che il corrispondente motivo di appello era, a sua volta, inammissibile in quanto agitava genericamente, a sostegno della tesi per cui la mancata consegna delle scritture mancanti non aveva impedito la ricostruzione della situazione economica della società, l'indicazione della relazione e della deposizione del consulente tecnico di parte, senza chiarire in quali termini tali atti istruttori avrebbero smentito la tesi del Tribunale. A quest'ultimo riguardo, il Collegio ricorda che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 4. Il quinto motivo di ricorso — che investe il vaglio circa il coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale — è manifestamente infondato dal momento che la Corte di appello ha tratto, in termini del tutto logici che sfuggono alle censure del ricorrente, la prova in tal senso dalla riflessione secondo cui la mancata produzione del libro dei cespiti e di quello degli inventari era funzionale ad occultare l'effettiva consistenza dei beni della società, proprio quelli che la curatela non aveva rinvenuto, ricavandone finanche la prova del dolo specifico della fattispecie sottrattiva. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). All'esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest'ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a concludere per l'inammissibilità e per la condanna alle spese, senza alcuna argomentazione a supporto. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe