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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 09869/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Messina in data 8 giugno 2020, e, per l'effetto, previa rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nei suoi confronti in anni uno e mesi due di reclusione la pena inflittagli in relazione ai reati violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., di resistenza a pubblico ufficiale e di guida in assenza della patente.

Nel resto confermava la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per violazione della legge penale in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto la notifica del decreto che ha disposto il giudizio è avvenuta fuori dai termini di legge, ossia il 23 novembre 2020 per l'udienza del 30 novembre 2020.

La richiesta di concordato sui motivi di appello non comporta la rinuncia a sollevare la questione di nullità per difetto di notificazione in pregiudizio di diritti irrinunciabili dell'imputato.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché diretto a contestare sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. 1.1 Dalla sentenza impugnata e dal verbale del processo di appello emerge che le parti risultavano avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità. 1.2 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, compreso quello sulla violazione del termine a comparire, che dà luogo a nullità generale a regime intermedio, sanata se non eccepita nel primo atto utile.

Nel caso di specie, tale occasione processuale non utilizzata va individuata nella richiesta di concordato, avanzata nel giudizio di appello dopo che la pretesa nullità si era già verificata, sicchè sulla questione risulta, già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali, liberamente effettuate dall'imputato (sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M, rv. 278170; sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, rv. 276102). 1.3 Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Messina in data 8 giugno 2020, e, per l'effetto, previa rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nei suoi confronti in anni uno e mesi due di reclusione la pena inflittagli in relazione ai reati violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., di resistenza a pubblico ufficiale e di guida in assenza della patente. Nel resto confermava la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per violazione della legge penale in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto la notifica del decreto che ha disposto il giudizio è avvenuta fuori dai termini di legge, ossia il 23 novembre 2020 per l'udienza del 30 novembre 2020. La richiesta di concordato sui motivi di appello non comporta la rinuncia a sollevare la questione di nullità per difetto di notificazione in pregiudizio di diritti irrinunciabili dell'imputato. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché diretto a contestare sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. 1.1 Dalla sentenza impugnata e dal verbale del processo di appello emerge che le parti risultavano avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità. 1.2 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, compreso quello sulla violazione del termine a comparire, che dà luogo a nullità generale a regime intermedio, sanata se non eccepita nel primo atto utile. Nel caso di specie, tale occasione processuale non utilizzata va individuata nella richiesta di concordato, avanzata nel giudizio di appello dopo che la pretesa nullità si era già verificata, sicchè sulla questione risulta, già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali, liberamente effettuate dall'imputato (sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M, rv. 278170; sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, rv. 276102). 1.3 Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10
Decreto Cassazione n. 09869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris