CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 25638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESSIA, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - ri corrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio avvocati [OSCURATO:PERSONA]. Rep. CC 15.6.23 [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n.233/21, depositata il 14.10.21; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 15.6.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di addebito notificatole dall’Inps per il pagamento di contributi e relative sanzioni sul reddito da lavoro autonomo percepito, per l’attività di avvocato, nell’anno 2011 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Inps. Riteneva la Corte che la prescrizione non fosse decorsa, posto che Biscuola non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, così occultando dolosamente l’esistenza del debito contributivo, con correlata sospensione della prescrizione. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza ex art.132 c.p.c. per motivazione apparente, in quanto la Corte non avrebbe spiegato le ragioni della sussistenza del dolo ai fini dell’art.2941 n.8 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la presentazione della denuncia dei redditi per l’anno d’imposta 2021. Il primo motivo è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza, lungi dal risultare apparente, ha spiegato le ragioni per cui è stato ravvisato il dolo dovuto alla mancata compilazione del quadro RR della denuncia dei redditi. In particolare, si è rilevato che: a) la ricorrente aveva la consapevolezza che, non compilando il quadro RR, avrebbe suscitato nell’Inps la convinzione dell’inesistenza dell’obbligazione contributiva; b) la ricorrente, sebbene fosse eventualmente in dubbio sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, avrebbe potuto autodenunciare il reddito e poi opporsi alla pretesa dell’Inps; c) la mancata compilazione integrava un occultamento doloso, siccome volontario, nella speranza di eludere i controlli; d) il dolo non richiede il raggiro, ma basta il solo mendacio, integrato dalla mancata comunicazione di dati richiesti a tutela di un interesse pubblico. Il secondo motivo è infondato.La sentenza dà atto di aver esaminato il fatto asseritamente omesso, poiché a p.5 ammette come pacifico che la ricorrente avesse presentato la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011. La Corte ha però dato rilievo all’ulteriore fatto rappresentato dalla mancata compilazione del quadro RR. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric