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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 21109/2026

Testo disponibile della fonte

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Corte di appello di Bologna;parte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senzarinvio della sentenza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bolognaper l'ulteriore corso;lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Diogene, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato limitatamente alprimo motivo;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 04/11/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendosull'appello dell'imputata, ha confermato la sentenza del 20/09/2022 con laquale il Tribunale di Ravenna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penaritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 comma 2 n. 2bis cod. pen.nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge processuale.

La difesa eccepisce la nullità della sentenzadi secondo grado in quanto: 1) nel giudizio di appello, trattato in camera diconsiglio non partecipata, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte, in accoglimentodell’istanza congiunta avanzata dalla difesa dell’imputata e della parte civile, harinviato il processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo la comunicazione alleparti private del rinvio (come peraltro aveva fatto, per analoghe ragioni, nelleprecedenti udienze); 2) l’avviso del rinvio dell’udienza, tuttavia, non era maistato notificato o comunicato alle parti; 3) l’appello era stato poi deciso senza lapresenza delle parti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La difesa rileva che, sebbene ilprocedimento sia stato trattato con rito cartolare, era suo interesse conoscere ladata del rinvio in quanto avrebbe potuto documentare, come accaduto nelleprecedenti udienze, le ulteriori somme che l’imputata stava versando alla vittimaa titolo di risarcimento del danno (secondo gli accordi con quest’ultima in atto),tanto al fine sia di una eventuale remissione di querela sia per poter fruire di unariduzione della pena.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimentodelle attenuanti generiche prevalenti sulla aggravanti (e non solo equivalenti aqueste ultime), al rigetto dell’istanza difensiva di escludere la subordinazione delbeneficio della pena sospesa al risarcimento del danno.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione allaliquidazione del danno in favore della parte civile effettuata dai giudici di merito.3.

Il 04/05/2026 il difensore della parte civile ha depositato memoria con laquale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso dell'imputata.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro) – risulta quanto dedotto dal difensore.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] laCorte di appello, in accoglimento dell’istanza congiunta avanzata dall'imputata edalla parte civile, ha rinviato il processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendola comunicazione del rinvio alle parti non presenti alla lettura del provvedimento.Tale comunicazione non risulta essere stata effettuata in quanto non ve ne ètraccia negli atti trasmessi.

L'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è quindi nulla giusto ildisposto dell'art. 178 cod. proc. pen. e tale nullità, non sanata etempestivamente eccepita, comporta quella della sentenza di appello emessa intale udienza.

Del resto, nonostante l'appello sia stato trattato col cd ritocartolare, il difensore dell'imputata ha comunque indicato le (condivisibili efondate) ragioni per le quali aveva comunque interesse ad essere edotto delladata di trattazione al fine di poter comunicare elementi favorevoli utili alladecisione.La sentenza di appello, essendo affetta da nullità, deve essere dunqueannullata con restituzione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso delprocedimento.2.

L'accoglimento del primo motivo, stante il suo carattere processuale epregiudiziale, ha una valenza assorbente rispetto all'esame degli ulteriori motiviconcernenti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, che sarannooggetto di nuova valutazione da parte del Giudice del rinvio.3.

Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata per unnuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti adaltra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Bologna;parte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senzarinvio della sentenza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bolognaper l'ulteriore corso;lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Diogene, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato limitatamente alprimo motivo;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 04/11/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendosull'appello dell'imputata, ha confermato la sentenza del 20/09/2022 con laquale il Tribunale di Ravenna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penaritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 comma 2 n. 2bis cod. pen.nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge processuale. La difesa eccepisce la nullità della sentenzadi secondo grado in quanto: 1) nel giudizio di appello, trattato in camera diconsiglio non partecipata, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte, in accoglimentodell’istanza congiunta avanzata dalla difesa dell’imputata e della parte civile, harinviato il processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo la comunicazione alleparti private del rinvio (come peraltro aveva fatto, per analoghe ragioni, nelleprecedenti udienze); 2) l’avviso del rinvio dell’udienza, tuttavia, non era maistato notificato o comunicato alle parti; 3) l’appello era stato poi deciso senza lapresenza delle parti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La difesa rileva che, sebbene ilprocedimento sia stato trattato con rito cartolare, era suo interesse conoscere ladata del rinvio in quanto avrebbe potuto documentare, come accaduto nelleprecedenti udienze, le ulteriori somme che l’imputata stava versando alla vittimaa titolo di risarcimento del danno (secondo gli accordi con quest’ultima in atto),tanto al fine sia di una eventuale remissione di querela sia per poter fruire di unariduzione della pena.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimentodelle attenuanti generiche prevalenti sulla aggravanti (e non solo equivalenti aqueste ultime), al rigetto dell’istanza difensiva di escludere la subordinazione delbeneficio della pena sospesa al risarcimento del danno.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione allaliquidazione del danno in favore della parte civile effettuata dai giudici di merito.3. Il 04/05/2026 il difensore della parte civile ha depositato memoria con laquale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso dell'imputata.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro) – risulta quanto dedotto dal difensore. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] laCorte di appello, in accoglimento dell’istanza congiunta avanzata dall'imputata edalla parte civile, ha rinviato il processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendola comunicazione del rinvio alle parti non presenti alla lettura del provvedimento.Tale comunicazione non risulta essere stata effettuata in quanto non ve ne ètraccia negli atti trasmessi. L'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è quindi nulla giusto ildisposto dell'art. 178 cod. proc. pen. e tale nullità, non sanata etempestivamente eccepita, comporta quella della sentenza di appello emessa intale udienza. Del resto, nonostante l'appello sia stato trattato col cd ritocartolare, il difensore dell'imputata ha comunque indicato le (condivisibili efondate) ragioni per le quali aveva comunque interesse ad essere edotto delladata di trattazione al fine di poter comunicare elementi favorevoli utili alladecisione.La sentenza di appello, essendo affetta da nullità, deve essere dunqueannullata con restituzione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso delprocedimento.2. L'accoglimento del primo motivo, stante il suo carattere processuale epregiudiziale, ha una valenza assorbente rispetto all'esame degli ulteriori motiviconcernenti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, che sarannooggetto di nuova valutazione da parte del Giudice del rinvio.3. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata per unnuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti adaltra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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