Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30283/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di CASSINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale lo ha condannato alla pena dell'ammenda di C 1.733,00 per il reato di cui all'art. 256 co. 1 d.lgs. n. 152/2006, per aver, in qualità di amministratore unico della società, gestito terre provenienti da scavo in difformità a quanto previsto dalla legge, trasportandole su altro sito senza verificare preliminarmente i valori delle matrici ambientali e dei valori di fondo naturali.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato ex art. 157 cod. pen.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità di atti e violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.

Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato, essendo formulati dal ricorrente enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Quanto al primo motivo di ricorso, si precisa che l'art. 2 comma 3 della legge n. 134 del 27 settembre 2021, ha stabilito che l'art. 344 bis cod. proc. pen. si applica ai procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Nel caso in disamina, il procedimento di impugnazione ha ad oggetto fatti commessi nel 2021.

Pertanto, opera la disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale, mentre non è applicabile l'istituto della prescrizione.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che, in tema di tutela dell'ambiente, la sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti ed atti similari da chi ne invoca l'applicazione, mentre, per ciò che concerne i titoli abilitativi, non è sottratta al giudice del merito la possibilità di valutarne la validità ed efficacia (Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Rv. 281587 - 04).

Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato la regolarità della procedura di prelievo dei campioni, evidenziando che tutti gli atti dell'ARPAL sono stati redatti con il coinvolgimento dell'imputato, il quale li ha altresì sottoscritti.

Quanto all'annesso deposito di alcuni atti nel fascicolo delle indagini preliminari, il giudice ha osservato che le analisi risultavano comunque documentate nelle note di trasmissione dell'ARPAL, corredate dai relativi rapporti di prova, già ritualmente acquisiti al fascicolo dibattimentale all'apertura del dibattimento.

Pertanto, il giudice ha rilevato che, sebbene l'omesso deposito degli atti contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini ne possa determinare, in linea di principio, l'inutilizzabilità, non essendo neppure possibile acquisire d'ufficio atti irripetibili, non sussiste alcuna preclusione in quanto l'acquisizione è avvenuta nell'esercizio dei poteri istruttori riconosciuti al giudice dall'istruzione dibattimentale.

In tale ambito, infatti, il giudice può disporre, anche d'ufficio, 1l'assunzione di prove assolutamente necessarie, senza che il principio di discovery, operante esclusivamente nei rapporti tra le parti, ne limiti l'esercizio.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di CASSINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale lo ha condannato alla pena dell'ammenda di C 1.733,00 per il reato di cui all'art. 256 co. 1 d.lgs. n. 152/2006, per aver, in qualità di amministratore unico della società, gestito terre provenienti da scavo in difformità a quanto previsto dalla legge, trasportandole su altro sito senza verificare preliminarmente i valori delle matrici ambientali e dei valori di fondo naturali. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato ex art. 157 cod. pen. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità di atti e violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Il ricorso è manifestamente infondato, essendo formulati dal ricorrente enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Quanto al primo motivo di ricorso, si precisa che l'art. 2 comma 3 della legge n. 134 del 27 settembre 2021, ha stabilito che l'art. 344 bis cod. proc. pen. si applica ai procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Nel caso in disamina, il procedimento di impugnazione ha ad oggetto fatti commessi nel 2021. Pertanto, opera la disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale, mentre non è applicabile l'istituto della prescrizione. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che, in tema di tutela dell'ambiente, la sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti ed atti similari da chi ne invoca l'applicazione, mentre, per ciò che concerne i titoli abilitativi, non è sottratta al giudice del merito la possibilità di valutarne la validità ed efficacia (Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Rv. 281587 - 04). Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato la regolarità della procedura di prelievo dei campioni, evidenziando che tutti gli atti dell'ARPAL sono stati redatti con il coinvolgimento dell'imputato, il quale li ha altresì sottoscritti. Quanto all'annesso deposito di alcuni atti nel fascicolo delle indagini preliminari, il giudice ha osservato che le analisi risultavano comunque documentate nelle note di trasmissione dell'ARPAL, corredate dai relativi rapporti di prova, già ritualmente acquisiti al fascicolo dibattimentale all'apertura del dibattimento. Pertanto, il giudice ha rilevato che, sebbene l'omesso deposito degli atti contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini ne possa determinare, in linea di principio, l'inutilizzabilità, non essendo neppure possibile acquisire d'ufficio atti irripetibili, non sussiste alcuna preclusione in quanto l'acquisizione è avvenuta nell'esercizio dei poteri istruttori riconosciuti al giudice dall'istruzione dibattimentale. In tale ambito, infatti, il giudice può disporre, anche d'ufficio, 1l'assunzione di prove assolutamente necessarie, senza che il principio di discovery, operante esclusivamente nei rapporti tra le parti, ne limiti l'esercizio. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30283/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris