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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 1985

Cassazione n. 39586/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1985 avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per evasione, per essersi l'imputato allontanato dall'abitazione nella quale si trovava in regime di detenzione domiciliare.

2. Contro la sentenza presenta ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, nell'unico motivo, violazione delle leggi processuali e, precisamente erronea applicazione degli artt. 591, 581 e 592 cod. proc. pen.

La sentenza di appello ha infatti ritenuto inammissibili per difetto di specificità i motivi di appello, nonostante essi contenessero, nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice, precisando sia i punti della sentenza impugnati, sia i motivi di dissenso dalla decisione appellata, sia l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.

In particolare, essendo stata dedotta la sussistenza dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), derivante dal bisogno dell'imputato di allontanarsi dall'abitazione per recarsi al supermercato (all'uscita del quale era stato colto dai carabinieri), allo scopo di acquistare beni per il proprio sostentamento, alle considerazioni fondanti il diniego opposto dal giudice di primo grado i motivi di appello avevano replicato che: il fratello convivente dell'imputato ben poteva rifiutarsi di effettuare acquisti per conto del congiunto; lo stesso si trovava spesso fuori casa; contrastava con il senso di umanità esigere che il ricorrente aspettasse, per uscire, il mattino seguente, restando nel frattempo a digiuno perché nessuno provvedeva al suo sostentamento.

Che la conclusione non potesse essere l'inammissibilità del ricorso, d'altro canto, sarebbe dimostrato dal fatto che la Corte d'appello, nel valutare generiche le allegazioni difensive, affermava non essere stato dimostrato che l'imputato si fosse recato al supermercato per acquistare beni di prima necessità, esprimendo, nella sostanza, un giudizio di rigetto nel merito, piuttosto che di inammissibilità.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2.

Dopo aver argomentato in modo ampio e serrato le ragioni per cui la natura dell'appello come impugnazione "a critica libera" non contrasta con la necessità che i relativi motivi siano specifici, ed essersi a tal fine soffermata sull'insegnamento di legittimità (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv., 268822), la sentenza impugnata precisa, dunque, che la specificità deve essere non soltanto "intrinseca", ma anche "estrinseca".

Quindi, sotto tale specifico profilo - vale a dire sotto il profilo della correlazione fra i motivi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata -, osserva come l'appellante non si fosse confrontato con «l'attenta ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e con l'argomentata conclusione secondo la quale lo stato di necessità postula [...] "una situazione di pericolo" avente un "carattere di indilazionabilità e cogenza da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione di legge"».

3. La sentenza di secondo grado ha ravvisato l'aspecificità dell'appello ritenendo che tale atto non si era effettivamente confrontato con tali univoche (oltre che pacifiche) premesse di diritto.

I motivi di appello, come riportato nel ricorso in Cassazione, si erano infatti limitati a lamentare la "disumanità" insita nel costringere l'imputato al digiuno per mezza giornata e l'impossibilità di gravare il fratello convivente dell'imputato dell'onere di fare la spesa, senza spiegare — come invece avrebbero dovuto astrattamente fare - in che cosa consistesse, nel caso di specie, quel pericolo cogente e indilazionabile per la persona in assenza del quale non può configurarsi la "necessità" di cui all'invocato art. 54 cod. pen.

La motivazione della sentenza impugnata appare, dunque, esente dal lamentato vizio di inosservanza di norme processuali, oltre che compiutamente e coerentemente motivata.

4. Al giudizio di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1985 avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per evasione, per essersi l'imputato allontanato dall'abitazione nella quale si trovava in regime di detenzione domiciliare. 2. Contro la sentenza presenta ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, nell'unico motivo, violazione delle leggi processuali e, precisamente erronea applicazione degli artt. 591, 581 e 592 cod. proc. pen. La sentenza di appello ha infatti ritenuto inammissibili per difetto di specificità i motivi di appello, nonostante essi contenessero, nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice, precisando sia i punti della sentenza impugnati, sia i motivi di dissenso dalla decisione appellata, sia l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. In particolare, essendo stata dedotta la sussistenza dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), derivante dal bisogno dell'imputato di allontanarsi dall'abitazione per recarsi al supermercato (all'uscita del quale era stato colto dai carabinieri), allo scopo di acquistare beni per il proprio sostentamento, alle considerazioni fondanti il diniego opposto dal giudice di primo grado i motivi di appello avevano replicato che: il fratello convivente dell'imputato ben poteva rifiutarsi di effettuare acquisti per conto del congiunto; lo stesso si trovava spesso fuori casa; contrastava con il senso di umanità esigere che il ricorrente aspettasse, per uscire, il mattino seguente, restando nel frattempo a digiuno perché nessuno provvedeva al suo sostentamento. Che la conclusione non potesse essere l'inammissibilità del ricorso, d'altro canto, sarebbe dimostrato dal fatto che la Corte d'appello, nel valutare generiche le allegazioni difensive, affermava non essere stato dimostrato che l'imputato si fosse recato al supermercato per acquistare beni di prima necessità, esprimendo, nella sostanza, un giudizio di rigetto nel merito, piuttosto che di inammissibilità. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2. Dopo aver argomentato in modo ampio e serrato le ragioni per cui la natura dell'appello come impugnazione "a critica libera" non contrasta con la necessità che i relativi motivi siano specifici, ed essersi a tal fine soffermata sull'insegnamento di legittimità (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv., 268822), la sentenza impugnata precisa, dunque, che la specificità deve essere non soltanto "intrinseca", ma anche "estrinseca". Quindi, sotto tale specifico profilo - vale a dire sotto il profilo della correlazione fra i motivi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata -, osserva come l'appellante non si fosse confrontato con «l'attenta ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e con l'argomentata conclusione secondo la quale lo stato di necessità postula [...] "una situazione di pericolo" avente un "carattere di indilazionabilità e cogenza da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione di legge"». 3. La sentenza di secondo grado ha ravvisato l'aspecificità dell'appello ritenendo che tale atto non si era effettivamente confrontato con tali univoche (oltre che pacifiche) premesse di diritto. I motivi di appello, come riportato nel ricorso in Cassazione, si erano infatti limitati a lamentare la "disumanità" insita nel costringere l'imputato al digiuno per mezza giornata e l'impossibilità di gravare il fratello convivente dell'imputato dell'onere di fare la spesa, senza spiegare — come invece avrebbero dovuto astrattamente fare - in che cosa consistesse, nel caso di specie, quel pericolo cogente e indilazionabile per la persona in assenza del quale non può configurarsi la "necessità" di cui all'invocato art. 54 cod. pen. La motivazione della sentenza impugnata appare, dunque, esente dal lamentato vizio di inosservanza di norme processuali, oltre che compiutamente e coerentemente motivata. 4. Al giudizio di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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