CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20966/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/-' Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 133 co. 2, cod. pen., per aver l'ordinanza impugnata erroneamente rigettato l'istanza di rideterminazione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 30/01/2018, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 20/2/2020, irrevocabile il 19/11/2021, per effetto di un errato certificato del casellario giudiziario valutato dal giudice della cognizione - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dall'ordinanza impugnata. Invero, nel dichiarare inammissibile l'istanza, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha evidenziato conformemente alla giurisprudenza di questa Corte - si veda per tutte Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879 - che l'illegittimità della pena inflitta con sentenza irrevocabile può essere rilevata in sede esecutiva soltanto quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico, ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non, invece, quando risulti errato il calcolo attraverso il quale la pena è stata determinata, trattandosi in tal caso di un errore sindacabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza; e che nel caso di specie, la valutazione nella determinazione della pena, che è legittima e rientra nei limiti edittali del reato, si fonda su un dato erroneo risultante dal certificato penale non aggiornato presente nel fascicolo, circostanza che avrebbe dovuto essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. per. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio