CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2021
Cassazione n. 41803/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 15 gennaio 2021 il Tribunale di Torino, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la declaratoria - per decorso del termine di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. - di estinzione del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestatogli nel procedimento definito con decreto penale di condanna, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 1 marzo 2017, irrevocabile 1'8 dicembre 2017. Il giudice dell'esecuzione puntualizzava la differenza tra irrevocabilità e forza esecutiva del decreto penale, osservando che, come nel caso di specie, qualora l'interessato chieda la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, il decreto penale non opposto è definitivo ma la sua esecuzione rimane sospesa fin tanto che sia pendente la procedura sostitutiva della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità. Diversamente opinando, rimarcava il Tribunale, si determinerebbero diverse conseguenze irragionevoli: in primo luogo, l'ufficio esecutivo sarebbe legittimato a richiedere nelle more dei lavori di pubblica utilità il pagamento, anche coattivo, della pena pecuniaria; in secondo luogo, l'effetto estintivo, di cui al comma 5 dell'art. 460 cod. proc. pen., si produrrebbe con il decorso dei due anni dalla data di irrevocabilità del decreto penale per non opposizione, anche qualora siano stati chiesti i lavori di pubblica utilità, non ancora eseguiti o in fase di esecuzione, con conseguente svilimento della loro funzione rieducativa, dato che sarebbero incentivate prassi dilatorie dell'esecuzione da parte dell'interessato che, appunto, potrebbe sempre beneficiare del predetto effetto estintivo. Ebbene, nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sostituzione della pena pecuniaria, di cui al decreto penale dell'i marzo 2017, con i lavori di pubblica utilità, salvo poi non coltivare la procedura causando in tal modo per diverso tempo lo stallo della stessa. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con decreto pronunciato in data 14 dicembre 2018 aveva preso atto che la procedura relativa allo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, richiesta dall'interessato, non risultava attivata e aveva disposto «darsi esecuzione al decreto penale di condanna alla pena pecuniaria». Evidenziava il giudice di merito che il comportamento processualmente scorretto dell'interessato aveva determinato il differimento dell'efficacia esecutiva del decreto penale di condanna e che, quindi, il termine necessario per il prodursi dell'effetto estintivo di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. decorreva dal 14 dicembre 2018, data in cui il giudice aveva ordinato l'esecuzione del decreto, e non da quella di irrevocabilità del decreto penale, risalente all'8 dicembre 2017. 2. Avverso predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 666 cod. proc. pen. e 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. La difesa lamenta che il provvedimento in data 14 dicembre 2018, con il quale il giudice ha disposto l'esecuzione della pena pecuniaria di cui al decreto penale n. 138/17 in data 1 marzo 2017, è viziato da nullità di ordine generale e di carattere assoluto, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto pronunciato inaudita altera parte, in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che impone il contraddittorio tra le parti (tra le altre, Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657). 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento alla individuazione del dies a quo del termine biennale ai fini dell'estinzione del reato. Rimarca la difesa che il termine previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., la cui scadenza determina l'effetto estintivo, decorre dalla data di irrevocabilità del decreto penale di condanna, che, ai sensi dell'art. 648, comma 3, cod. proc. pen., si realizza «quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile». Ne consegue che l'estinzione del reato consegue sol che nel termine di due anni dalla irrevocabilità del decreto il condannato non commetta una contravvenzione della stessa indole (tra le atre, Sez. 1, n. 17411 del 23/04/2019, Caon, Rv. 275248), senza che rilevi l'avvenuta o meno esecuzione della pena inflitta. Pertanto, rimarca la difesa, il comportamento processuale anche "scorretto" dell'interessato, secondo la valutazione del giudice dell'esecuzione, non può comportare il differimento del dies a quo del termine previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. Più in generale, infatti, l'attivazione della procedura dei lavori di pubblica utilità non è idonea ad incidere sul rito, né su suoi effetti penali, ivi compreso quello estintivo del reato, né ad esercitare un effetto sospensivo del procedimento (tra le altre, Sez. 1, n. 58485 del 10/10/2018, Perronek2748iIU In ogni caso, evidenzia la difesa, l'udienza a seguito di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è stata celebrata in data 15 gennaio 2021, quando erano già decorsi più di due anni anche dal 14 dicembre 2018, con effetto estintivo sul reato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino rilevando la fondatezza dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da accogliere, ritenuto il secondo motivo fondato e assorbente rispetto al primo. La giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, ha delineato la corretta esegesi dell'art. 460, comma 5, cod. proc., precisando che il tenore letterale della disposizione subordina l'estinzione del reato, giudicato con decreto penale di condanna, e dei suoi effetti penali, al decorso di un termine dalla esecutività del decreto penale stesso, senza che il condannato commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole; termine pari, rispettivamente, a cinque o a due anni. L'esito premiale prescinde dalla avvenuta esecuzione della pena inflitta con il decreto penale di condanna. Siffatta condizione è, invece, prevista, a parità di presupposti ulteriori, dall'art. 136 disp. att. cod. proc. pen., ai fini della dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali in relazione all'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 136: «L'effetto estintivo dell'art. 445 comma 3 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione»). Ma, come puntualizzato da questa Corte, la natura sostanziale della materia regolata impedisce l'estensione analogica, in malam partem, di tale limite all'effetto estintivo al decreto penale. Invero, la mancata previsione di disposizione analoga, al citato art. 136 è stata positivamente vagliata dalla Corte costituzionale (Corte cost., ord. n. 407 del 2007) che ha riconosciuto il carattere di norma sostanziale dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente preclusione, ai sensi dell'art. 14 preleggi, ad una interpretazione estensiva per effetto della applicazione anche al rito della norma di cui all'art. 136 disp. att. cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 10314 del 30/01/2020 Ciabattari, Rv. 278495; Sez. 1, n. 10235 del 23/01/2018, Marinelli, non mass.). Importante è inoltre il richiamo all'indicazione testuale contenuta nel codice di rito, agli artt. 461, comma 5: «Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.»; 648, comma 3: «Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.», e 650: «Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili». In definitiva, pertanto, il Collegio intende ribadire il principio secondo il quale l'effetto estintivo di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. si produce dal termine di irrevocabilità del decreto penale senza che possano assumere rilievo, spostando in avanti il dies a quo (quindi, a sfavore del condannato), i tempi e gli accadimenti relativi alla messa in esecuzione della pena. Secondo questa prospettiva, pertanto, in assenza di diversa previsione normativa rimane totalmente a carico dello Stato la mancata messa in esecuzione del comando sanzionatorio, e ciò indipendentemente dalle cause. Del resto, la recente pronuncia delle Sez. U, 15/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], di cui si ha notizia dell'informazione provvisoria, pare andare in tale direzione, avendo affermato che, in tema di prescrizione della pena, «il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato.», escludendo che i tempi delle attività necessarie per porre in esecuzione il titolo possano incidere su detto termine, allungandolo. Nel caso in esame, pertanto, l'effetto estintivo del reato comporta il verificarsi dell'estinzione della pena ancora non eseguita, essendo espressamente riconosciuta prevalenza alle cause di estinzione del reato rispetto alle cause di estinzione della pena. L'art. 183 cod. pen., infatti, detta la disciplina, dando prevalenza alla causa di estinzione del reato rispetto alla causa di estinzione della pena, ovvero, nel caso di concorso di cause di estinzione della medesima natura, secondo il criterio della priorità (tra le altre, Sez. 1, n. 10235 del 23/01/2018, Marinelli, non mass.). 2. Il giudice dell'esecuzione non si è uniformato ai principi sopraesposti, avendo fissato un diverso dies a quo per il decorso del termine di estinzione del reato, individuato dalla data del decreto emesso in data 14 ottobre 2018 che ha disposto l'esecuzione del decreto penale di condanna alla pena pecuniaria - divenuto esecutivo in data 8 dicembre 2017 per mancata opposizione - dopo aver preso atto della mancata attivazione della procedura relativa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata come pure quella emessa in data 15 ottobre 2020 in quanto il reato previsto dall'art. 186, comma 7, d. Igs. n. 285 del 1992 (accertato in data 28 gennaio 2017 in Condove - TO), di cui al decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 1 marzo 2017 ed esecutivo 1'8 dicembre 2017, va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del 15 ottobre 2020 e dichiara estinto il reato di cui all'art. 186, comma 7, d. lgs. n. 285 del 1992,