CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/01/2020 che confermava la pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 15/05/2017 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in punto di qualificazione giuridica del fatto. Il motivo è privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Peraltro, il motivo di ricorso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità del prevenuto, fondata anche sull'ammissione dell'addebito da parte di quest'ultimo, ed in punto di trattamento sanzionatorio, che i giudici di seconde cure ritengono "modesto ed adeguato al fatto", anche considerata la personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali specifici). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 ir favore della Cassa delle ammende. Cos