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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:T:2001:66
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000B0209 - IT Avis juridique important | 62000B0209 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 22 febbraio 2001. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo e [OSCURATO:PERSONA] europeo. - Responsabilità extracontrattuale - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] - Manifesta irricevibilità del ricorso diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]209/00. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-00765 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Ricorso diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e volto al risarcimento di un danno che sarebbe stato subìto in ragione del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] - Ricorso diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] - Irricevibilità (Art. 195, n. 3, CE)

[OSCURATO:PERSONA]

$$Va dichiarato irricevibile un ricorso diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il [OSCURATO:PERSONA] e volto al risarcimento di un danno assertivamente subìto in ragione del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell'esame di una denuncia, in quanto il ricorso sia diretto contro il [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, come risulta dall'art. 195, n. 3, CE, quest'ultimo non ha alcuna possibilità legale di influenzare l'azione del [OSCURATO:PERSONA] relativa a una denuncia, talché illeciti eventualmente commessi dal [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dei compiti conferitigli a norma del Trattato non possono in alcun caso essere imputati al [OSCURATO:PERSONA]. ( v. punti 15-19 ) [OSCURATO:PERSONA] causa T-209/00, [OSCURATO:PERSONA], residente a Linkebeek (Belgio), rappresentato dall'avv.

É. Boigelot, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] européen, rappresentato dal sig.

J. Sant'anna, in qualità di agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg.

H. Krück e C. Karamarcos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], convenuti, avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali assertivamente subiti dal ricorrente in ragione del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell'esame di una denuncia che il ricorrente ha presentato dinanzi a quest'ultimo il 23 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dai sigg.

J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Sfondo giuridico 1 L'art. 195 CE prevede: «1. [OSCURATO:PERSONA] europeo nomina un [OSCURATO:PERSONA], abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il [OSCURATO:PERSONA], di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.

Qualora il [OSCURATO:PERSONA] constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. [OSCURATO:PERSONA] trasmette poi una relazione al [OSCURATO:PERSONA] europeo e all'istituzione interessata.

La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il [OSCURATO:PERSONA] presenta una relazione al [OSCURATO:PERSONA] europeo sui risultati delle sue indagini.

2. [OSCURATO:PERSONA] è nominato dopo ogni elezione del [OSCURATO:PERSONA] europeo per la durata della legislatura.

Il suo mandato è rinnovabile. [OSCURATO:PERSONA] può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. [OSCURATO:PERSONA] esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo.

Per tutta la durata del suo mandato, il [OSCURATO:PERSONA] non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il [OSCURATO:PERSONA] europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del [OSCURATO:PERSONA]». 2 Il 9 marzo 1994 il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in conformità dell'art. 195, n. 4, del Trattato, la decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del [OSCURATO:PERSONA], 94/262/CECA, CE, Euratom (GU L 113, pag. 15).

Fatti all'origine della controversia 3 La presente controversia è originata dalla partecipazione del ricorrente ad un concorso interno di titolarizzazione di agenti temporanei della categoria A (COM/T/A/98) bandito dalla Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] europee.

Dopo aver superato le prove scritte, il ricorrente si è presentato alla prova orale il 27 aprile 1998 malgrado il fatto che avesse subito, il 2 aprile 1998, un incidente necessitante importanti cure mediche e trattamento a base di medicinali.

Informato del fatto che, in seguito a tale prova orale, non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per l'insieme delle prove e che, pertanto, non era stato iscritto nell'elenco degli idonei, il ricorrente ha chiesto al presidente della commissione giudicatrice del concorso il riesame del suo caso.

A tal fine egli ha fatto valere il fatto di aver sostenuto la prova orale sotto l'influenza di medicinali che possono causare uno stato di fatica ma che, malgrado tale circostanza, aveva ritenuto di dover presentarsi a tale prova dato che, nella lettera di convocazione a quest'ultima, si segnalava che«l'organizzazione delle prove non [consentiva] di modificare l'orario che [gli era] stato indicato».

Con lettera 10 giugno 1998 il capo unità responsabile della Commissione ha confermato il risultato del concorso. 4 Il 23 giugno 1998 il ricorrente ha presentato una denuncia dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione 10 giugno 1998 che confermava il risultato del concorso. [OSCURATO:PERSONA] sua decisione 21 ottobre 1999 relativa a tale denuncia, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, nell'interesse di una sana amministrazione, la Commissione avrebbe dovuto includere nella lettera di convocazione alla prova orale una clausola intesa ad informare i candidati circa la possibilità di chiedere, in circostanze eccezionali che impediscono ad un candidato di essere presente alla data indicata nella convocazione stessa, il differimento di tale data.

Egli ha tuttavia concluso che, poiché la denuncia del ricorrente «concerneva procedimenti relativi a fatti specifici appartenenti al passato, non occorreva ricercare una soluzione in via amichevole» al fine di dare soddisfazione al ricorrente.

Reagendo a tale decisione, il ricorrente si è rivolto a molteplici riprese al [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di ricercare una soluzione in via amichevole con la Commissione in merito al suo caso.

Tale proposta è stata rigettata dal [OSCURATO:PERSONA].

Procedimento e conclusioni 5 Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo 9 agosto 2000, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2000. 6 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso, diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], ricevibile e fondato; - condannare il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] a versare in solido, da un lato, la somma di EUR 2 468 787 o, in subordine, la somma di EUR 1 234 394 quale risarcimento dei danni materiali e, dall'altro, la somma di EUR 124 000 quale risarcimento dei danni morali, maggiorati degli interessi legali sino al pagamento integrale; - condannare in solido il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 7 Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 ed il 16 ottobre 2000, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato ciascuno un'eccezione d'irricevibilità ex art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. 8 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile; - statuire sulle spese come in diritto. 9 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile; - condannare il ricorrente alle spese. 10 Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione il 21 novembre 2000.

Sulla ricevibilità 11 A norma dell'art. 114, nn. 1 e 4, del regolamento di procedura, il Tribunale, se una parte lo chiede, può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. 12 Nel caso di specie il ricorso è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] misura in cui il ricorso è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si ritiene sufficientemente informato sulla base degli atti di causa per statuire sulla domanda senza passare alla fase orale, in conformità dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura.

Conseguentemente, la presente ordinanza attiene unicamente alla ricevibilità del ricorso per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. 13 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è irricevibile per la parte in cui è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] in quanto gli atti del [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio delle sue funzioni non possono in alcun caso essere imputati al [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il ricorrente ammette che il [OSCURATO:PERSONA] non è un organo del [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia egli sarebbe comparabile ad un mandatario che deve compiere integralmente e fedelmente la sua missione salvo impegnare la responsabilità civile del suo mandante, cioè il [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, secondo il ricorrente, gli atti del [OSCURATO:PERSONA] vanno imputati al [OSCURATO:PERSONA] a causa di un insieme di circostanze che istituisce un collegamento fra tale istituzione ed il [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene al riguardo che dall'art. 195 CE risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è nominato dal [OSCURATO:PERSONA], che può essere dichiarato dimissionario dalla Corte su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo esercita una missione di controllo sul [OSCURATO:PERSONA] nella misura in cui tale istituzione fissa lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni del [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro egli sostiene che l'azione del [OSCURATO:PERSONA] è complementare a quella del [OSCURATO:PERSONA] giacché sussiste una cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la commissione parlamentare delle petizioni ed in quanto esisterebbe un potere di controllo e di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'esame della relazione annuale di quest'ultimo.

Infine, il [OSCURATO:PERSONA] dipenderebbe finanziariamente dal [OSCURATO:PERSONA]. 15 Il Tribunale constata anzitutto che, nel contesto del presente ricorso, il ricorrente addebita al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di non avergli consigliato in tempo utile un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non iscriverlo nell'elenco degli idonei e, dall'altro, di aver colpevolmente omesso di ricercare una soluzione in via amichevole con la Commissione tale da dargli soddisfazione.

Il presente ricorso ha quindi ad oggetto il versamento di un indennizzo in ragione di un comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio delle funzioni assegnategli dall'art. 195 CE. 16 Orbene, va ricordato che, ai sensi dell'art. 195, n. 3, CE: «[OSCURATO:PERSONA] esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo». 17 [OSCURATO:PERSONA] non ha pertanto avuto alcuna possibilità legale di influenzare l'azione del [OSCURATO:PERSONA] relativa alla denuncia presentata dinnanzi a quest'ultimo dal ricorrente il 23 giugno 1998, talché illeciti eventualmente commessi dal [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dei compiti conferitigli a norma del Trattato CE non possono in alcun caso essere imputati al [OSCURATO:PERSONA]. 18 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale conclusione non è infirmata dall'esistenza dei diversi collegamenti che sussistono, a norma dell'art. 195 CE, tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA].

Infatti tali collegamenti, che sono rilevanti unicamente sotto un profilo organizzativo generale e non hanno carattere funzionale, non permettono al [OSCURATO:PERSONA] di influenzare l'azione del [OSCURATO:PERSONA] in merito all'esame di una denuncia specifica da lui ricevuta in conformità dell'art. 195, n. 1, CE. 19 Deriva dalle precedenti considerazioni che il ricorso va dichiarato irricevibile per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Tuttavia, per motivi eccezionali, il Tribunale può, in forza del n. 3 del medesimo articolo, decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. 21 Nel caso di specie, dato l'interesse generale della questione sollevata nel presente caso che non è stata ancora oggetto di una decisione della Corte o del Tribunale, occorre statuire che ciascuna parte sopporti le proprie spese sostenute nel contesto del presente ricorso per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute nel contesto del presente ricorso per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000B0209 - IT Avis juridique important | 62000B0209 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 22 febbraio 2001. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo e [OSCURATO:PERSONA] europeo. - Responsabilità extracontrattuale - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] - Manifesta irricevibilità del ricorso diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]209/00. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-00765 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Ricorso diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e volto al risarcimento di un danno che sarebbe stato subìto in ragione del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] - Ricorso diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] - Irricevibilità (Art. 195, n. 3, CE) [OSCURATO:PERSONA] $$Va dichiarato irricevibile un ricorso diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il [OSCURATO:PERSONA] e volto al risarcimento di un danno assertivamente subìto in ragione del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell'esame di una denuncia, in quanto il ricorso sia diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come risulta dall'art. 195, n. 3, CE, quest'ultimo non ha alcuna possibilità legale di influenzare l'azione del [OSCURATO:PERSONA] relativa a una denuncia, talché illeciti eventualmente commessi dal [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dei compiti conferitigli a norma del Trattato non possono in alcun caso essere imputati al [OSCURATO:PERSONA]. ( v. punti 15-19 ) [OSCURATO:PERSONA] causa T-209/00, [OSCURATO:PERSONA], residente a Linkebeek (Belgio), rappresentato dall'avv. É. Boigelot, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] européen, rappresentato dal sig. J. Sant'anna, in qualità di agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück e C. Karamarcos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], convenuti, avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali assertivamente subiti dal ricorrente in ragione del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell'esame di una denuncia che il ricorrente ha presentato dinanzi a quest'ultimo il 23 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Sfondo giuridico 1 L'art. 195 CE prevede: «1. [OSCURATO:PERSONA] europeo nomina un [OSCURATO:PERSONA], abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Conformemente alla sua missione, il [OSCURATO:PERSONA], di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il [OSCURATO:PERSONA] constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. [OSCURATO:PERSONA] trasmette poi una relazione al [OSCURATO:PERSONA] europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. Ogni anno il [OSCURATO:PERSONA] presenta una relazione al [OSCURATO:PERSONA] europeo sui risultati delle sue indagini. 2. [OSCURATO:PERSONA] è nominato dopo ogni elezione del [OSCURATO:PERSONA] europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile. [OSCURATO:PERSONA] può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. 3. [OSCURATO:PERSONA] esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il [OSCURATO:PERSONA] non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno. 4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il [OSCURATO:PERSONA] europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del [OSCURATO:PERSONA]». 2 Il 9 marzo 1994 il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in conformità dell'art. 195, n. 4, del Trattato, la decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del [OSCURATO:PERSONA], 94/262/CECA, CE, Euratom (GU L 113, pag. 15). Fatti all'origine della controversia 3 La presente controversia è originata dalla partecipazione del ricorrente ad un concorso interno di titolarizzazione di agenti temporanei della categoria A (COM/T/A/98) bandito dalla Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] europee. Dopo aver superato le prove scritte, il ricorrente si è presentato alla prova orale il 27 aprile 1998 malgrado il fatto che avesse subito, il 2 aprile 1998, un incidente necessitante importanti cure mediche e trattamento a base di medicinali. Informato del fatto che, in seguito a tale prova orale, non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per l'insieme delle prove e che, pertanto, non era stato iscritto nell'elenco degli idonei, il ricorrente ha chiesto al presidente della commissione giudicatrice del concorso il riesame del suo caso. A tal fine egli ha fatto valere il fatto di aver sostenuto la prova orale sotto l'influenza di medicinali che possono causare uno stato di fatica ma che, malgrado tale circostanza, aveva ritenuto di dover presentarsi a tale prova dato che, nella lettera di convocazione a quest'ultima, si segnalava che«l'organizzazione delle prove non [consentiva] di modificare l'orario che [gli era] stato indicato». Con lettera 10 giugno 1998 il capo unità responsabile della Commissione ha confermato il risultato del concorso. 4 Il 23 giugno 1998 il ricorrente ha presentato una denuncia dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione 10 giugno 1998 che confermava il risultato del concorso. [OSCURATO:PERSONA] sua decisione 21 ottobre 1999 relativa a tale denuncia, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, nell'interesse di una sana amministrazione, la Commissione avrebbe dovuto includere nella lettera di convocazione alla prova orale una clausola intesa ad informare i candidati circa la possibilità di chiedere, in circostanze eccezionali che impediscono ad un candidato di essere presente alla data indicata nella convocazione stessa, il differimento di tale data. Egli ha tuttavia concluso che, poiché la denuncia del ricorrente «concerneva procedimenti relativi a fatti specifici appartenenti al passato, non occorreva ricercare una soluzione in via amichevole» al fine di dare soddisfazione al ricorrente. Reagendo a tale decisione, il ricorrente si è rivolto a molteplici riprese al [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di ricercare una soluzione in via amichevole con la Commissione in merito al suo caso. Tale proposta è stata rigettata dal [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento e conclusioni 5 Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo 9 agosto 2000, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2000. 6 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso, diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], ricevibile e fondato; - condannare il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] a versare in solido, da un lato, la somma di EUR 2 468 787 o, in subordine, la somma di EUR 1 234 394 quale risarcimento dei danni materiali e, dall'altro, la somma di EUR 124 000 quale risarcimento dei danni morali, maggiorati degli interessi legali sino al pagamento integrale; - condannare in solido il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 7 Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 ed il 16 ottobre 2000, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato ciascuno un'eccezione d'irricevibilità ex art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. 8 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile; - statuire sulle spese come in diritto. 9 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile; - condannare il ricorrente alle spese. 10 Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione il 21 novembre 2000. Sulla ricevibilità 11 A norma dell'art. 114, nn. 1 e 4, del regolamento di procedura, il Tribunale, se una parte lo chiede, può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. 12 Nel caso di specie il ricorso è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] misura in cui il ricorso è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si ritiene sufficientemente informato sulla base degli atti di causa per statuire sulla domanda senza passare alla fase orale, in conformità dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura. Conseguentemente, la presente ordinanza attiene unicamente alla ricevibilità del ricorso per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. 13 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è irricevibile per la parte in cui è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA] in quanto gli atti del [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio delle sue funzioni non possono in alcun caso essere imputati al [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il ricorrente ammette che il [OSCURATO:PERSONA] non è un organo del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia egli sarebbe comparabile ad un mandatario che deve compiere integralmente e fedelmente la sua missione salvo impegnare la responsabilità civile del suo mandante, cioè il [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo il ricorrente, gli atti del [OSCURATO:PERSONA] vanno imputati al [OSCURATO:PERSONA] a causa di un insieme di circostanze che istituisce un collegamento fra tale istituzione ed il [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene al riguardo che dall'art. 195 CE risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è nominato dal [OSCURATO:PERSONA], che può essere dichiarato dimissionario dalla Corte su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo esercita una missione di controllo sul [OSCURATO:PERSONA] nella misura in cui tale istituzione fissa lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro egli sostiene che l'azione del [OSCURATO:PERSONA] è complementare a quella del [OSCURATO:PERSONA] giacché sussiste una cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la commissione parlamentare delle petizioni ed in quanto esisterebbe un potere di controllo e di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'esame della relazione annuale di quest'ultimo. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] dipenderebbe finanziariamente dal [OSCURATO:PERSONA]. 15 Il Tribunale constata anzitutto che, nel contesto del presente ricorso, il ricorrente addebita al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di non avergli consigliato in tempo utile un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non iscriverlo nell'elenco degli idonei e, dall'altro, di aver colpevolmente omesso di ricercare una soluzione in via amichevole con la Commissione tale da dargli soddisfazione. Il presente ricorso ha quindi ad oggetto il versamento di un indennizzo in ragione di un comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio delle funzioni assegnategli dall'art. 195 CE. 16 Orbene, va ricordato che, ai sensi dell'art. 195, n. 3, CE: «[OSCURATO:PERSONA] esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo». 17 [OSCURATO:PERSONA] non ha pertanto avuto alcuna possibilità legale di influenzare l'azione del [OSCURATO:PERSONA] relativa alla denuncia presentata dinnanzi a quest'ultimo dal ricorrente il 23 giugno 1998, talché illeciti eventualmente commessi dal [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dei compiti conferitigli a norma del Trattato CE non possono in alcun caso essere imputati al [OSCURATO:PERSONA]. 18 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale conclusione non è infirmata dall'esistenza dei diversi collegamenti che sussistono, a norma dell'art. 195 CE, tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. Infatti tali collegamenti, che sono rilevanti unicamente sotto un profilo organizzativo generale e non hanno carattere funzionale, non permettono al [OSCURATO:PERSONA] di influenzare l'azione del [OSCURATO:PERSONA] in merito all'esame di una denuncia specifica da lui ricevuta in conformità dell'art. 195, n. 1, CE. 19 Deriva dalle precedenti considerazioni che il ricorso va dichiarato irricevibile per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, per motivi eccezionali, il Tribunale può, in forza del n. 3 del medesimo articolo, decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. 21 Nel caso di specie, dato l'interesse generale della questione sollevata nel presente caso che non è stata ancora oggetto di una decisione della Corte o del Tribunale, occorre statuire che ciascuna parte sopporti le proprie spese sostenute nel contesto del presente ricorso per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute nel contesto del presente ricorso per quanto è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris