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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20871/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; // / , /[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).

2. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è generico, nonché di puro merito, perché non si confronta criticamente con gli elementi - incontroversi - ragionevolmente valorizzati in sentenza per escludere la particolare tenuità dell'offesa (considerevole distanza tra il luogo degli arresti e quello di rinvenimento dell'imputato; suo rinvenimento in compagnia di persona pregiudicata; presenza di numerosi precedenti penali, ancorché non specifici).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; // / , /[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.). 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico, nonché di puro merito, perché non si confronta criticamente con gli elementi - incontroversi - ragionevolmente valorizzati in sentenza per escludere la particolare tenuità dell'offesa (considerevole distanza tra il luogo degli arresti e quello di rinvenimento dell'imputato; suo rinvenimento in compagnia di persona pregiudicata; presenza di numerosi precedenti penali, ancorché non specifici). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris