CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 45015/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Elíto avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza in data 8/9/2020 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché -a parte l'assoluta genericità di quanto dedotto- propone questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata sulla base del concordato in appello. Infatti, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277196 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA • I