CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23401/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 05/12/2016 dal Tribunale di Palmi. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge, in relazione all'art. 585 cod. proc. pen., alla legge n.67/2014 e all'art. 15 bis 1.118/2014, è manifestamente infondato, perché incentrato sulla pretesa applicabilità della disciplina sulla contumacia al procedimento di primo grado, svoltosi invece in presenza dell'imputato, come risulta dalla sentenza in atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Presidente