CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 27434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteisentlte le conclusioni del PG „- ‹ 12 ti reetit-e-41-dife.i4sor-e-- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 11.02.2022, la Corte di Appello di Palermo confermava il decreto del 02.04.2021 con il quale il Tribunale di Palermo applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, ritenendo che il proposto - già condannato in via definitiva per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso - non abbia abbandonato la consorteria di appartenenza, del quale era elemento di spicco prima della detenzione in carcere, e che tale permanente intraneità porti, con alta probabilità, alla futura reiterazione delle condotte malavitose già in passato poste in essere dal proposto. 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso lo Speciale, con atto a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 1 e ss. D.Lgvo n. 159/2011 quanto alla ritenuta attualità della pericolosità sociale del proposto, atteso che la Corte di Appello ha mancato di accertarla concretamente tenuto conto del tempo trascorso dai fatti (aprile 2013); tale accertamento - che avrebbe dovuto comporsi di due differenti momenti, ossia di un primo momento avente carattere constatativo, volto ad accertare la commissione di condotte contrarie alle regole di pacifica convivenza e di un secondo momento di carattere prognostico, volto invece alla concreta valutazione della probabilità di reiterazione da parte del proposto di tali condotte - é stato condotto soltanto apparentemente dai giudici di merito, che si sono limitati a desumere la perdurante e attuale pericolosità del proposto da passati procedimenti giudiziali, non valorizzando che proprio da tali pronunce definitive emerge che lo Speciale, sottoposto ad un lungo periodo di carcerazione, da circa nove anni (aprile 2013) non è coinvolto in attività criminose di carattere associativo, né è stato coinvolto in altri fatti di reato; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla durata della misura di sicurezza applicata, che la Corte di Appello ha ritenuto di confermare mancando di confrontarsi con le censure specificamente avanzate sul punto, dalla difesa nell'atto di gravame. 3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, in Persona del sostituto procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Va premesso che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (cfr. art. 10/3 del d.lgvo n. 159/2011), sicchè il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. prpc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che la motivazione del provvedimento si traduca in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile per tali ragioni nella violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). In particolare, è sindacabile da questa Corte la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1 26.2.2009, Rv 242887). 2.Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la sussistenza di una motivazione apparente del provvedimento impugnato quanto alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale, non essendo stato adeguatamente considerato il tempo trascorso dall'accertamento in sede penale della condotta criminosa. In proposito, richiama i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (cfr S.U. n. 111 del 30/11/2017 Rv. 271511). 2.1. Le censure del ricorrente non sono fondate, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi di legittimità invocati in ricorso, come interpretati anche nelle successive pronunce di questa Corte. In tali pronunce, invero, è stato messo in risalto come cruciale ai fini dell'attualità della pericolosità sia analizzare l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (cfr. Sez. 2, n.24585 del 09/02/2018, Rv. 272937) e tale analisi risulta nella fattispecie compiuta. Ed invero, il provvedimento impugnato- dopo aver messo in risalto che lo Speciale è stato condannato con sentenza definitiva, perché ritenuto partecipe della famiglia mafiosa di Partinico, essendo presente a riunioni tra associati, compresi esponenti di vertice del sodalizio mafioso facenti parte di altre articolazioni territoriali di "cosa nostra" della provincia di Palermo e partecipando attivamente all'attività di consolidamento del mandamento mafioso di Partinico, assumendo un ruolo di primaria importanza in seno al sodalizio- ha specificamente considerato la circostanza che l'imputato è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 2013 al 2018, allorquando la condanna a suo carico diveniva definitiva, e dunque il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione. Sulla base di tale precisazione la Corte territoriale non ha applicato tout court la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, ma ha verificato la sua validità alla luce degli specifici elementi di fatto, desumibili dal caso concreto (in ossequio ai principi affermati dalla sentenza Gattuso), indicativi di una marcata propensione criminale dello Speciale e, quindi, di perdurante pericolosità. 2.2. Tra questi ha, dunque, considerato oltre al ruolo di primaria importanza assunto dal ricorrente all'interno del sodalizio, accertato con sentenza divenuta definitiva, la sua radicata collaborazione strutturale con il sodalizio mafioso con compiti di notevole rilievo, con un grado, dunque, di compenetrazione rispetto ai fini dell' associazione stessa, da lasciar ragionevolmente presumere che i suoi legami con il sodalizio siano non soltanto stabili e duraturi ma si proiettino fisiologicamente verso il futuro, considerata la perdurante operatività dell'associazione. A ciò ha aggiunto la Corte territoriale l'assenza nella fattispecie di elementi rappresentativi di un'effettiva rivisitazione critica da parte dello Speciale del proprio vissuto delinquenziale pregresso, non apparendo sufficiente a tal fine l'aver tenuto nel periodo di detenzione una condotta conforme alla disciplina penitenziaria. Peraltro, con ordinanza del 18.07.2019, il Magistrato di Sorveglianza applicava allo Speciale la misura di sicurezza della libertà vigilata, in ragione dell'elevato pericolo di recidiva connesso al rientro nel contesto ambientale di riferimento criminale, rappresentato anche dai legami familiari (il padre e il fratello della moglie risultano detenuti in regime di 41 bis O.F. e un altro fratello è sottoposto a misura di prevenzione). Inoltre, come correttamente rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta, deve considerarsi che il periodo di detenzione sia stato espletato dal ricorrente in custodia cautelare e la misura cautelare personale non consente in sé di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della peric:olosità sociale, perché si pone proprio come indiretta conferma del giudizio di pericolosità, in ragione della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari riferibili alla personalità dell'indagato ed al concreto rischio di commissione di reati (in tal senso, Cass. Sez. 6, Sentenza n.10931 del 01/02/2017, Rv. 270494) , laddove la detenzione per espiazione di pena ncrementa, invece, la possibilità, favorita dal trattamento rieducativo individualizzato, che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti di valori della convivenza civile. In definitiva se l'evoluzione positiva della personalità del proposto deve essere desunta da emergenze processuali significative, la Corte territoriale ha concluso senza illogicità nel senso che nella fattispecie non sussistono tali emergenze. 2.3. In tale contesto, peraltro, non può ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, essendo compiuta ed articolata, non scalfita decisivamente dai rilievi formulati dal ricorrente. 3. Inammissibile si presenta il secondo motivo di ricorso, circa la riduzione della durata della misura personale. Invero, la Corte territoriale ha congruamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la misura applicata dal primo giudice, in considerazione dell'entità delle condotte delittuose ascritte al proposto, nonché dell'arco temporale nel quale le condotte in questione "costituenti un quadro associativo intermedio" risultano consumate, con la conseguenza che deve essere presa in adeguata considerazione la peculiare pericolosità sociale manifestata dallo Speciale. Inoltre dal compendio istruttorio raccolto nel giudizio penale emerge che l'attività associativa svolta dal proposto si è estrinsecata anche al di fuori del territorio comunale di residenza del ricorrente, sicché risulta vieppiù adeguata la misura applicata, nonché congrua nella sua determinazione. Il ricorso va, dunque, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. R