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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2022

Cassazione n. 33655/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eett; Aes2-ta: '2, 2 i‘ [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, la Corte d'assise d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di commutazione della pena in esecuzione, irrogata con sentenza del 25 gennaio 1999, irrevocabile il 16 gennaio 2000, relativamente a plurimi delitti tra i quali omicidi aggravati e strage continuata, dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni, in quella temporanea di anni trenta di reclusione. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv.

F. G Conte, denunciando violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 117 Cost., in combinato disposto con gli artt. 2 cod. pen., 7 CEDU, violazione del divieto di applicazione retroattiva di norma incriminatrice o di trattamento sanzionatorio più sfavorevole, vizio di motivazione nella forma della carenza, illogicità e contraddittorietà.

2.1. Rilevato che con memoria depositata il 24 aprile 2022, la difesa Avv.

A. Gaito ha proposto motivi nuovi sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter dl. 7 aprile 2000 n. 82, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 11, 117 Cost. chiedendo, inoltre, l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria competente.

3. Considerato che il rigetto fonda sulla circostanza che avverso la sentenza di condanna, è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale, tra l'altro è stato chiesto il giudizio abbreviato, ricorso rigettato con sentenza del 16 novembre 2000, considerando non applicabile la normativa di cui alla legge n. 479 del 1999 nel giudizio di legittimità.

3.1. Rilevato che il provvedimento dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto, nel procedimento di merito n. 1835/1992, il giudizio abbreviato né nell'udienza preliminare, né nelle successive fasi di merito, in particolare escludendo che nel verbale del 21 febbraio 1994 (e in quelli successivi relativi alle udienze del 23, 24 e 25 febbraio 1994) risultasse detta richiesta, avanzata, dunque, per la prima volta in cassazione.

3.2. Considerato che l'ordinanza richiama il noto indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009 (Scoppola c.

Italia), la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 e cioè nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b, L. 479 del 1999 (Sez. 1, n. 4008 del 10/01/2014, Ganci, Rv. 258272), precisando che nel diverso caso in esame, in cui il procedimento di merito svolto nelle forme del rito ordinario, il rito abbreviato non risulta mai chiesto nel corso del giudizio di merito e, comunque, mai ammesso, nemmeno in sede di legittimità, ove era stato, per la prima volta, richiesto.

3.2. Reputato che, secondo il giudice dell'esecuzione il presente caso deve essere regolato dal principio interpretativo fissato, tra le altre, dalla pronuncia n. 40373 del 20/06/2013 secondo la quale è necessario, perché possa discutersi in fase esecutiva su quale sia il legittimo trattamento sanzionatorio, nella successione di leggi che hanno inciso sulla previsione della diminuente per il rito, che il giudizio abbreviato sia stato ammesso, e che, dunque, la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di un processo con quelle forme (Sez. 1, n. 40303 del 20/06/2013, Piras). 3.3.Considerato, che nella specie la Corte di cassazione aveva escluso potersi ammettere in fase di legittimità, il rito abbreviato e aveva anche ritenuto infondata la proposta eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all'art.3 Cost., per coloro il cui procedimento, al momento di entrata in vigore della riforma, era pendente in sede di legittimità, reputando compatibile l'effetto con il normale succedersi delle leggi processuali nel tempo, dovendosi collegare necessariamente il beneficio dello sconto di pena ad una contrazione dei tempi del processo che, per [OSCURATO:PERSONA], non si era mai verificata.

3.4. Rilevato che il provvedimento censurato richiama anche gli approdi di questa Corte, anche a Sezioni unite (Sez.

U, n. 44985 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, Rv. 259543), nella parte in cui hanno affermato che il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, di cui alla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 (Scoppola c.

Italia), non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio tempus regit actum (in ordine agli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).

3.5. Rilevato che il provvedimento censurato evidenzia quanto alla devoluta questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 117 Cost. e 6 e 7 CEDU, che questa è stata già affrontata e risolta dalla Corte Cost. con pronuncia del 23 luglio 2013 n. 235.

4. Ritenuto che le censure non risultano scandite dalla necessaria critica-k analisi delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, con motivazione coerente, logica e immune da censure di ogni tipo e che reiterano i medesimi argomenti con i quali si è già confrontato il giudice dell'esecuzione, con ragionamento corretto in diritto, nella parte in cui attribuisce valore dirimente, ai fini del diniego, alla mancata richiesta del rito abbreviato, in sede di merito e, comunque, all'avvenuta celebrazione del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA], con il rito ordinario, oltre che alla mancata ammissione del rito in sede di legittimità.

4.1. Considerato, invero, che il ricorso contiene la richiesta di rideterminazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, sulla base dell'intervenuta richiesta di abbreviato (mai ammesso), tra il 2 gennaio e 23 novembre 2000, in sede di legittimità, presupposto reputato insufficiente per la consolidata giurisprudenza richiamata anche nel ricorso (tra le altre, Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275324; Sez. 1, n. 20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv. 255388; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212; Sez. 1, n. 5134 del 11/01/2012, Gelsomino, Rv. 251857).

4.2. Rilevato, inoltre, che la censura prospetta una critica anche in ordine alla pronuncia di questa Corte, Sez. 2, del 10 novembre 2000, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui non ha ammesso il richiesto rito abbreviato, non consentita in questa sede e che si ravvisa anche in quest'ultima decisione di legittimità, la violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 2 cod. pen. e 7 CEDU, eccezione esaminata dal provvedimento censurato ed indicata come già risolta dal giudice delle leggi in data 23 luglio 2013 n. 235.

4.3. Considerato che anche i rilievi svolti con il richiamo alle due decisioni di questa Corte, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed Ercolano e al principio di legalità della pena come principio destinato a prevalere su quello dell'intangibilità del giudicato (Corte Cost. n. 210 del 18 luglio 2013), sono stati in sostanza, disattesi dal giudice dell'esecuzione, con il ragionamento esposto, in senso decisivo, laddove si sottolinea la mancanza di richiesta, oltre che di ammissione, del rito abbreviato in sede di merito.

4.4. Ritenuto che i motivi nuovi prospettati dall'Avv.

A. Gaito, nell'articolata memoria, depositata tempestivamente, alla stregua dei quali si renderebbe necessaria la riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria (cfr. pag. 5 e ss, ove si invoca la illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000, per contrasto con il principio di retroattività o ultrattività favorevole di cui all'art. 7 CEDU, 3, 24, 25, 11, 117 Cost.) non possono essere esaminati, posto che in caso di inammissibilità del ricorso principale, a mente dell'art. 593 cod. proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, questa si estende anche ai motivi nuovi, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anche se successivamente, come nel caso al vaglio, sono stati depositati (ammissibili) motivi nuovi ad integrazione, nei termini di legge (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).5.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eett; Aes2-ta: '2, 2 i‘ [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, la Corte d'assise d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di commutazione della pena in esecuzione, irrogata con sentenza del 25 gennaio 1999, irrevocabile il 16 gennaio 2000, relativamente a plurimi delitti tra i quali omicidi aggravati e strage continuata, dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni, in quella temporanea di anni trenta di reclusione. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. F. G Conte, denunciando violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 117 Cost., in combinato disposto con gli artt. 2 cod. pen., 7 CEDU, violazione del divieto di applicazione retroattiva di norma incriminatrice o di trattamento sanzionatorio più sfavorevole, vizio di motivazione nella forma della carenza, illogicità e contraddittorietà. 2.1. Rilevato che con memoria depositata il 24 aprile 2022, la difesa Avv. A. Gaito ha proposto motivi nuovi sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter dl. 7 aprile 2000 n. 82, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 11, 117 Cost. chiedendo, inoltre, l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria competente. 3. Considerato che il rigetto fonda sulla circostanza che avverso la sentenza di condanna, è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale, tra l'altro è stato chiesto il giudizio abbreviato, ricorso rigettato con sentenza del 16 novembre 2000, considerando non applicabile la normativa di cui alla legge n. 479 del 1999 nel giudizio di legittimità. 3.1. Rilevato che il provvedimento dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto, nel procedimento di merito n. 1835/1992, il giudizio abbreviato né nell'udienza preliminare, né nelle successive fasi di merito, in particolare escludendo che nel verbale del 21 febbraio 1994 (e in quelli successivi relativi alle udienze del 23, 24 e 25 febbraio 1994) risultasse detta richiesta, avanzata, dunque, per la prima volta in cassazione. 3.2. Considerato che l'ordinanza richiama il noto indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia), la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 e cioè nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b, L. 479 del 1999 (Sez. 1, n. 4008 del 10/01/2014, Ganci, Rv. 258272), precisando che nel diverso caso in esame, in cui il procedimento di merito svolto nelle forme del rito ordinario, il rito abbreviato non risulta mai chiesto nel corso del giudizio di merito e, comunque, mai ammesso, nemmeno in sede di legittimità, ove era stato, per la prima volta, richiesto. 3.2. Reputato che, secondo il giudice dell'esecuzione il presente caso deve essere regolato dal principio interpretativo fissato, tra le altre, dalla pronuncia n. 40373 del 20/06/2013 secondo la quale è necessario, perché possa discutersi in fase esecutiva su quale sia il legittimo trattamento sanzionatorio, nella successione di leggi che hanno inciso sulla previsione della diminuente per il rito, che il giudizio abbreviato sia stato ammesso, e che, dunque, la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di un processo con quelle forme (Sez. 1, n. 40303 del 20/06/2013, Piras). 3.3.Considerato, che nella specie la Corte di cassazione aveva escluso potersi ammettere in fase di legittimità, il rito abbreviato e aveva anche ritenuto infondata la proposta eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all'art.3 Cost., per coloro il cui procedimento, al momento di entrata in vigore della riforma, era pendente in sede di legittimità, reputando compatibile l'effetto con il normale succedersi delle leggi processuali nel tempo, dovendosi collegare necessariamente il beneficio dello sconto di pena ad una contrazione dei tempi del processo che, per [OSCURATO:PERSONA], non si era mai verificata. 3.4. Rilevato che il provvedimento censurato richiama anche gli approdi di questa Corte, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 44985 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, Rv. 259543), nella parte in cui hanno affermato che il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, di cui alla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia), non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio tempus regit actum (in ordine agli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49). 3.5. Rilevato che il provvedimento censurato evidenzia quanto alla devoluta questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 117 Cost. e 6 e 7 CEDU, che questa è stata già affrontata e risolta dalla Corte Cost. con pronuncia del 23 luglio 2013 n. 235. 4. Ritenuto che le censure non risultano scandite dalla necessaria critica-k analisi delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, con motivazione coerente, logica e immune da censure di ogni tipo e che reiterano i medesimi argomenti con i quali si è già confrontato il giudice dell'esecuzione, con ragionamento corretto in diritto, nella parte in cui attribuisce valore dirimente, ai fini del diniego, alla mancata richiesta del rito abbreviato, in sede di merito e, comunque, all'avvenuta celebrazione del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA], con il rito ordinario, oltre che alla mancata ammissione del rito in sede di legittimità. 4.1. Considerato, invero, che il ricorso contiene la richiesta di rideterminazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, sulla base dell'intervenuta richiesta di abbreviato (mai ammesso), tra il 2 gennaio e 23 novembre 2000, in sede di legittimità, presupposto reputato insufficiente per la consolidata giurisprudenza richiamata anche nel ricorso (tra le altre, Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275324; Sez. 1, n. 20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv. 255388; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212; Sez. 1, n. 5134 del 11/01/2012, Gelsomino, Rv. 251857). 4.2. Rilevato, inoltre, che la censura prospetta una critica anche in ordine alla pronuncia di questa Corte, Sez. 2, del 10 novembre 2000, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui non ha ammesso il richiesto rito abbreviato, non consentita in questa sede e che si ravvisa anche in quest'ultima decisione di legittimità, la violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 2 cod. pen. e 7 CEDU, eccezione esaminata dal provvedimento censurato ed indicata come già risolta dal giudice delle leggi in data 23 luglio 2013 n. 235. 4.3. Considerato che anche i rilievi svolti con il richiamo alle due decisioni di questa Corte, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed Ercolano e al principio di legalità della pena come principio destinato a prevalere su quello dell'intangibilità del giudicato (Corte Cost. n. 210 del 18 luglio 2013), sono stati in sostanza, disattesi dal giudice dell'esecuzione, con il ragionamento esposto, in senso decisivo, laddove si sottolinea la mancanza di richiesta, oltre che di ammissione, del rito abbreviato in sede di merito. 4.4. Ritenuto che i motivi nuovi prospettati dall'Avv. A. Gaito, nell'articolata memoria, depositata tempestivamente, alla stregua dei quali si renderebbe necessaria la riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria (cfr. pag. 5 e ss, ove si invoca la illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000, per contrasto con il principio di retroattività o ultrattività favorevole di cui all'art. 7 CEDU, 3, 24, 25, 11, 117 Cost.) non possono essere esaminati, posto che in caso di inammissibilità del ricorso principale, a mente dell'art. 593 cod. proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, questa si estende anche ai motivi nuovi, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anche se successivamente, come nel caso al vaglio, sono stati depositati (ammissibili) motivi nuovi ad integrazione, nei termini di legge (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).5. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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