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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07806/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr 15593-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "CONIGER", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cronol. 4239/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 7/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, visti gli artt. 42 e 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso per regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA], con rimessione degli atti al Tribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza 7 aprile 2020, n. 4239, con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza "in favore del Giudice di pace". [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c.

La ricorrente aveva citato in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] "Coniger", chiedendo di accertare la nullità o di annullare delle delibere condominiali; era intervenuto in giudizio il condomino [OSCURATO:PERSONA] e si era costituito il convenuto [OSCURATO:PERSONA], senza nulla eccepire in ordine alla competenza del Tribunale adito.

Al termine della prima udienza, tenutasi il 25 febbraio 2020, il giudice riservava la decisione.

Con ordinanza depositata in data 26 febbraio 2020, il giudice rilevava "la necessità di decidere sulla questione pregiudiziale della competenza del giudice adito, astrattamente idonea a definire il giudizio ai sensi degli art. 187, 189 c.p.c." e rinviava la causa Ric. 2020 n. 15593 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- all'udienza del 7 aprile 2020, "invitando le parti a prendere posizione sulla questione". [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare rispetto all'esame dei due motivi di ricorso, va rilevata la tardività del rilievo dell'incompetenza operato dal Tribunale di Lecce.

Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle conclusioni scritte, il regolamento di competenza non è assoggettato agli ordinari limiti del ricorso per cassazione, in quanto questa Corte è investita del compito di pronunciare in modo definitivo sulla competenza e non è, pertanto, vincolata ai motivi e alle censure sollevate dalle parti sia nel giudizio di merito che nel regolamento di competenza (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 14569/2002).

L'art. 38, comma 3, c.p.c. prescrive che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, nei casi previsti dall'art. 28, è rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

Nel caso in esame, l'incompetenza rilevata dal giudice è stata l'incompetenza per valore, avendo il Tribunale ritenuto che il petitum fatto valere dalla ricorrente e dal condomino intervenuto rientrasse nella competenza per valore del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.

Tale rilievo è però stato effettuato tardivamente: il giudice, all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., si è infatti limitato a riservare la decisione, senza nulla specificare al riguardo (v. l'ultima pagina del verbale d'udienza) e, sciogliendo la riserva con l'ordinanza del 26 febbraio 2020, si è limitato a prospettare in modo dubitativo l'esistenza di una questione astrattamente idonea a definire il giudizio, senza ancora rilevare la propria incompetenza.

Ric. 2020 n. 15593 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -3- Il rilievo dell'incompetenza è avvenuto soltanto con la ulteriore, e successiva, ordinanza impugnata innanzi a questa Corte.

Il Tribunale di Lecce ha quindi dichiarato una incompetenza per valore che non poteva più rilevare.

Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e le parti vanno rimesse innanzi al Tribunale di Lecce, che deciderà la controversia; il giudice di merito provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti davanti al Tribunale di Lecce nei termini di legge; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. , P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr 15593-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "CONIGER", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cronol. 4239/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 7/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, visti gli artt. 42 e 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso per regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA], con rimessione degli atti al Tribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza 7 aprile 2020, n. 4239, con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza "in favore del Giudice di pace". [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c. La ricorrente aveva citato in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] "Coniger", chiedendo di accertare la nullità o di annullare delle delibere condominiali; era intervenuto in giudizio il condomino [OSCURATO:PERSONA] e si era costituito il convenuto [OSCURATO:PERSONA], senza nulla eccepire in ordine alla competenza del Tribunale adito. Al termine della prima udienza, tenutasi il 25 febbraio 2020, il giudice riservava la decisione. Con ordinanza depositata in data 26 febbraio 2020, il giudice rilevava "la necessità di decidere sulla questione pregiudiziale della competenza del giudice adito, astrattamente idonea a definire il giudizio ai sensi degli art. 187, 189 c.p.c." e rinviava la causa Ric. 2020 n. 15593 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- all'udienza del 7 aprile 2020, "invitando le parti a prendere posizione sulla questione". [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare rispetto all'esame dei due motivi di ricorso, va rilevata la tardività del rilievo dell'incompetenza operato dal Tribunale di Lecce. Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle conclusioni scritte, il regolamento di competenza non è assoggettato agli ordinari limiti del ricorso per cassazione, in quanto questa Corte è investita del compito di pronunciare in modo definitivo sulla competenza e non è, pertanto, vincolata ai motivi e alle censure sollevate dalle parti sia nel giudizio di merito che nel regolamento di competenza (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 14569/2002). L'art. 38, comma 3, c.p.c. prescrive che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, nei casi previsti dall'art. 28, è rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Nel caso in esame, l'incompetenza rilevata dal giudice è stata l'incompetenza per valore, avendo il Tribunale ritenuto che il petitum fatto valere dalla ricorrente e dal condomino intervenuto rientrasse nella competenza per valore del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7 c.p.c. Tale rilievo è però stato effettuato tardivamente: il giudice, all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., si è infatti limitato a riservare la decisione, senza nulla specificare al riguardo (v. l'ultima pagina del verbale d'udienza) e, sciogliendo la riserva con l'ordinanza del 26 febbraio 2020, si è limitato a prospettare in modo dubitativo l'esistenza di una questione astrattamente idonea a definire il giudizio, senza ancora rilevare la propria incompetenza. Ric. 2020 n. 15593 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- Il rilievo dell'incompetenza è avvenuto soltanto con la ulteriore, e successiva, ordinanza impugnata innanzi a questa Corte. Il Tribunale di Lecce ha quindi dichiarato una incompetenza per valore che non poteva più rilevare. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e le parti vanno rimesse innanzi al Tribunale di Lecce, che deciderà la controversia; il giudice di merito provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti davanti al Tribunale di Lecce nei termini di legge; spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. , P
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