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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14608/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha condannato il ricorrente per il delitto di cui all'art. 624-bis, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2, prima e seconda ipotesi, cod. pen.; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché anche dopo la riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022 il reato di furto in abitazione è procedibile d'ufficio; Considerato, quanto al secondo motivo, che il ricorrente, nell'assumere che il delitto si sia prescritto in data 7 giugno 2023, non considera che è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica infra-quinquennale; Rilevato che il terzo motivo è privo della necessaria specificità perché assume in generale che la recidiva è stata ritenuta in assenza dei relativi presupposti senza confrontarsi in alcuna misura con le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha condannato il ricorrente per il delitto di cui all'art. 624-bis, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2, prima e seconda ipotesi, cod. pen.; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché anche dopo la riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022 il reato di furto in abitazione è procedibile d'ufficio; Considerato, quanto al secondo motivo, che il ricorrente, nell'assumere che il delitto si sia prescritto in data 7 giugno 2023, non considera che è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica infra-quinquennale; Rilevato che il terzo motivo è privo della necessaria specificità perché assume in generale che la recidiva è stata ritenuta in assenza dei relativi presupposti senza confrontarsi in alcuna misura con le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 14608/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris