CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 1965
Cassazione n. 25533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1965 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s.entite le conclusioni del PG P - 41) ' Ar rv c.f2A-e c-c2-L2 C C') ›c' rit›k_ k 4 J d-e-41 (-9)149 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 19 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto le domande di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare introdotte da D'[OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) i fatti in espiazione si riferiscono in parte all'anno 2012 ed in parte all'anno 2019 e sono espressivi di una consolidata tendenza a commettere reati contro il patrimonio; b) il secondo episodio delittuoso è stato commesso mentre il D'Acunzo era sottoposto a una precedente misura alternativa; c) vi sono altri procedimenti pendenti. Da tutti questi indicatori viene dedotta una prognosi negativa in punto di efficacia contenitiva e risocializzante della misura alternativa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si tf2A1 deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente il Tribunale ha trascurato, in sede di valutazione, una serie di elementi positivi, soffermandosi solo su quelli negativi. In particolare si evidenzia che : a) l'ultimo reato risale, appunto, al 2019 ed il fatto è posteriore alla sottoposizione ad una precedente misura alternativa (terminata nel 2018); b) non vi è più alcuna forma di dipendenza da sostanze stupefacenti; c) nel periodo di libertà il D'Acunzo aveva trovato una occupazione. Non vi sarebbe, pertanto, alcun ostacolo alla fruizione della misura alternativa, potendo essere formulata una prognosi favorevole in punto di risocializzazione. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implica la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo - sempre in via prognostica - del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).Secondo la costante interpretazione nomofilattica nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l'obbligo di indicare in modo analitico e coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, senza trascurare - pena la violazione del dovere di completezza motivazionale - gli eventuali elementi conoscitivi favorevoli all'istante. 3.2 Nel caso in esame l'esame svolto dal Tribunale risulta adeguato e non inficiato da omissioni rilevanti. Ed invero, il nucleo centrale del ragionamento sfociato nel diniego sta nella presa d'atto del 'fallimento' di precedente misura alternativa, posto che vi è stata - in ogni caso - ricaduta nel reato (nel 2019) dopo la sottoposizione ad un affidamento conclusosi nel 2018. Si tratta di una motivazione per nulla illogica, posto che la reiterazione di condotte illecite, posteriore ad una espiazione realizzata in affidamento, è un chiaro sintomo di non 'incidenza' del percorso risocializzante e impone di adottare maggior cautela e gradualità nel trattamento esecutivo. Alo rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame