Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24424/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come dall'esame della dinamica del fatto non emergesse alcun elemento di segno positivo ai fini della valutazione dell'applicabilità delle circostanze invocate); che a tale riguardo i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo dei giudici di appello risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 6 e 7, paragrafo 6, della sentenza impugnata), dovendosi inoltre rilevare come non risulti necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 - 01); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato;che, per quanto attiene alla prima delle due doglianze proposte, deve segnalarsi come in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione qualora, come nel caso di specie, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); che deve infine osservarsi come i giudici di appello abbiano altresì congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione della pena detentiva, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01 - si veda pagina 7, paragrafo 7, della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come dall'esame della dinamica del fatto non emergesse alcun elemento di segno positivo ai fini della valutazione dell'applicabilità delle circostanze invocate); che a tale riguardo i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo dei giudici di appello risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 6 e 7, paragrafo 6, della sentenza impugnata), dovendosi inoltre rilevare come non risulti necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 - 01); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato;che, per quanto attiene alla prima delle due doglianze proposte, deve segnalarsi come in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione qualora, come nel caso di specie, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); che deve infine osservarsi come i giudici di appello abbiano altresì congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione della pena detentiva, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01 - si veda pagina 7, paragrafo 7, della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24424/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris