CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 04247/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di reati tra il delitto di ricettazione e il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia; che, invero, la Corte d'appello ha richiamato nella sentenza impugnata il consolidato orientamento di legittimità a mente del quale non vi è alcun assorbimento ma vi è il concorso materiale di reati tra la fattispecie di ricettazione e quella di indebito utilizzo, il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento quali distinte ipotesi di reato (Sez. H, n. 46652 del 18/09/2019); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il ConsiglierefEstensore [OSCURATO:PERSONA] te