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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18599/2026

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rte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERIche ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Torino con sentenza del 16 settembre 2025, pronunciandoquale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza emessa dalla medesimaCorte in data 17 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale diNovara, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 L.F., harideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi otto di reclusione per ildelitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ha ridotto la durata delle pene accessoriaad anni tre e mesi otto.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiduciaarticolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.Secondo il ricorrente il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il mandato conferitodalla Corte di legittimità con la sentenza rescindente che avrebbe imposto una disaminacirca la effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, stante il ruolo di mero esecutoremateriale del [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA].Di fatto la Corte con la sentenza impugnata non si è mai confrontata con l’assoluzionedell’imputato dal reato sub b).2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 216 Leggefallimentare.Il giudice del rinvio avrebbe dovuto rigorosamente accertare la consapevolezza e lavolontà in capo a [OSCURATO:PERSONA] di arrecare pregiudizio ai creditori; la Corte, per contro, nonavrebbe accertato la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva.La stessa posizione di assoluta subordinazione dell’imputato rispetto all’amministratoredi fatto ha portato all’assoluzione del medesimo dal reato di cui al capo b).2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.La sentenza impugnata, infatti, non esplicita il percorso logico seguito per ritenereintegrato il dolo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Preliminarmente è necessario puntualizzare che le ragioni dell’assoluzione diGherlone dal reato sub b), consistente in una bancarotta impropria da reato societario,collegata al falso in bilancio realizzato nella rendicontazione dell’esercizio 2009, sonoesplicitate dal Tribunale di Novara a pag. 21- 22 e, escluso in capo al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo diamministratore di fatto della fallita, riguardano la mancanza di prova che [OSCURATO:PERSONA] abbiadato un contributo psicologico o eziologico alla redazione e alla approvazione del bilancioposto che egli – che, appunto, non ricopriva il ruolo di amministratore di fatto - non era conassoluta certezza il professionista che aveva consigliato, ovvero redatto, tale non veritierarendicontazione, poiché lo studio del [OSCURATO:PERSONA] era subentrato ad altri professionisti ma nonvi era certezza circa il momento esatto del detto avvicendamento.Dunque, lungi dall’attenere all’insussistenza dell’elemento psicologico, tale assoluzionerisposa sulla prova del mancato apporto causale dell’imputato alla condotta che gli vienecontestata; sotto tale profilo, quindi, la censura rivolta alla sentenza impugnata che non sisarebbe misurata con tale decisione è priva di fondamento, poiché nessuna inferenza hatale assoluzione con l’oggetto della condanna.3.

La sentenza rescindente ha rilevato l’omessa valutazione, da parte della Corteterritoriale, del ruolo avuto nella bancarotta distrattiva del [OSCURATO:PERSONA], certamente nonamministratore di fatto e, anzi, indicato quale mero esecutore materiale delle volontà diMorettini, titolare della società.La Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con l’argomentazione difensiva circa lasussistenza di un gruppo di società e con il ruolo di longa manus attribuito all’imputatodall’amministratore di diritto.Ciò di cui si rileva la mancanza è un approfondimento circa l’elemento soggettivo deldelitto di bancarotta fraudolenta in capo all’imputato.4.

La sentenza impugnata affronta funditus la questione del gruppo di società e su talepunto nel ricorso non vi sono appunti critici, per poi affrontare il nucleo della sentenzarescindente, ovverossia la sussistenza in capo all’imputato del dolo di bancarotta fraudolentaper distrazione.Distingue il ruolo dell’imputato che, fino al 17 marzo 2011, era concorrente esterno nelreato proprio di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della fallita e che poi,successivamente al 18 marzo 2011, aveva ricoperto il ruolo di liquidatore della fallita edunque risponde di reato proprio.5.

L’indagine circa la configurabilità dell’elemento soggettivo è stata condotta dallaCorte territoriale facendo riferimento ad un insegnamento di questa Corte che qui si intenderichiamare, secondo il quale, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consistenella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con laconsapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni deicreditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societàche può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione dellapericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).Circa l’asserita incolpevolezza dell’imputato, stante il suo ruolo di mero esecutore delpiano distrattivo di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato come tale tesi difensiva si scontri con ladelega rilasciata all’imputato per operare sui conti correnti della fallita e con le numeroseoperazioni poste in essere dall’imputato in prima persona, in autonomia, nella pienaconsapevolezza che si trattava di condotte che andavano in pregiudizio ai creditori, stanteanche il ruolo che aveva di commercialista della società.Proprio in ragione di tale ruolo [OSCURATO:PERSONA] aveva un punto di osservazione privilegiatosulla situazione di compromissione finanziaria della società; egli, infatti, aveva curato lacontabilità e redatto i bilanci societari.Come ritenuto nel provvedimento impugnato, quando l’imputato, pur essendo aconoscenza di tale situazione di illiquidità, che si riverberava anche nel costante ritardo nelpagamento degli stipendi ai dipendenti, operava sui conti correnti del società, incassavaassegni, percepiva bonifici ovvero prelevava contanti per sé, per l’amministratore di diritto oin favore di società che non avevano alcuna ragione di credito nei confronti delle fallita, stavaall’evidenza agendo nella piena consapevolezza di porre in essere condotte distrattive cheandavano ad erodere la garanzia dei creditori, ovvero imprimeva ai beni societari unadestinazione estranea a quella loro propria.Dunque, qualunque qualif icazione giuridica differente delle condotte tenutedall’imputato sarebbe stata errata, non vertendosi né in tema di bancarotta semplice, né dibancarotta preferenziale.6.

Per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 12 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERIche ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 16 settembre 2025, pronunciandoquale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza emessa dalla medesimaCorte in data 17 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale diNovara, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 L.F., harideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi otto di reclusione per ildelitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ha ridotto la durata delle pene accessoriaad anni tre e mesi otto.2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiduciaarticolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.Secondo il ricorrente il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il mandato conferitodalla Corte di legittimità con la sentenza rescindente che avrebbe imposto una disaminacirca la effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, stante il ruolo di mero esecutoremateriale del [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA].Di fatto la Corte con la sentenza impugnata non si è mai confrontata con l’assoluzionedell’imputato dal reato sub b).2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 216 Leggefallimentare.Il giudice del rinvio avrebbe dovuto rigorosamente accertare la consapevolezza e lavolontà in capo a [OSCURATO:PERSONA] di arrecare pregiudizio ai creditori; la Corte, per contro, nonavrebbe accertato la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva.La stessa posizione di assoluta subordinazione dell’imputato rispetto all’amministratoredi fatto ha portato all’assoluzione del medesimo dal reato di cui al capo b).2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.La sentenza impugnata, infatti, non esplicita il percorso logico seguito per ritenereintegrato il dolo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Preliminarmente è necessario puntualizzare che le ragioni dell’assoluzione diGherlone dal reato sub b), consistente in una bancarotta impropria da reato societario,collegata al falso in bilancio realizzato nella rendicontazione dell’esercizio 2009, sonoesplicitate dal Tribunale di Novara a pag. 21- 22 e, escluso in capo al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo diamministratore di fatto della fallita, riguardano la mancanza di prova che [OSCURATO:PERSONA] abbiadato un contributo psicologico o eziologico alla redazione e alla approvazione del bilancioposto che egli – che, appunto, non ricopriva il ruolo di amministratore di fatto - non era conassoluta certezza il professionista che aveva consigliato, ovvero redatto, tale non veritierarendicontazione, poiché lo studio del [OSCURATO:PERSONA] era subentrato ad altri professionisti ma nonvi era certezza circa il momento esatto del detto avvicendamento.Dunque, lungi dall’attenere all’insussistenza dell’elemento psicologico, tale assoluzionerisposa sulla prova del mancato apporto causale dell’imputato alla condotta che gli vienecontestata; sotto tale profilo, quindi, la censura rivolta alla sentenza impugnata che non sisarebbe misurata con tale decisione è priva di fondamento, poiché nessuna inferenza hatale assoluzione con l’oggetto della condanna.3. La sentenza rescindente ha rilevato l’omessa valutazione, da parte della Corteterritoriale, del ruolo avuto nella bancarotta distrattiva del [OSCURATO:PERSONA], certamente nonamministratore di fatto e, anzi, indicato quale mero esecutore materiale delle volontà diMorettini, titolare della società.La Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con l’argomentazione difensiva circa lasussistenza di un gruppo di società e con il ruolo di longa manus attribuito all’imputatodall’amministratore di diritto.Ciò di cui si rileva la mancanza è un approfondimento circa l’elemento soggettivo deldelitto di bancarotta fraudolenta in capo all’imputato.4. La sentenza impugnata affronta funditus la questione del gruppo di società e su talepunto nel ricorso non vi sono appunti critici, per poi affrontare il nucleo della sentenzarescindente, ovverossia la sussistenza in capo all’imputato del dolo di bancarotta fraudolentaper distrazione.Distingue il ruolo dell’imputato che, fino al 17 marzo 2011, era concorrente esterno nelreato proprio di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della fallita e che poi,successivamente al 18 marzo 2011, aveva ricoperto il ruolo di liquidatore della fallita edunque risponde di reato proprio.5. L’indagine circa la configurabilità dell’elemento soggettivo è stata condotta dallaCorte territoriale facendo riferimento ad un insegnamento di questa Corte che qui si intenderichiamare, secondo il quale, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consistenella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con laconsapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni deicreditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societàche può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione dellapericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).Circa l’asserita incolpevolezza dell’imputato, stante il suo ruolo di mero esecutore delpiano distrattivo di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato come tale tesi difensiva si scontri con ladelega rilasciata all’imputato per operare sui conti correnti della fallita e con le numeroseoperazioni poste in essere dall’imputato in prima persona, in autonomia, nella pienaconsapevolezza che si trattava di condotte che andavano in pregiudizio ai creditori, stanteanche il ruolo che aveva di commercialista della società.Proprio in ragione di tale ruolo [OSCURATO:PERSONA] aveva un punto di osservazione privilegiatosulla situazione di compromissione finanziaria della società; egli, infatti, aveva curato lacontabilità e redatto i bilanci societari.Come ritenuto nel provvedimento impugnato, quando l’imputato, pur essendo aconoscenza di tale situazione di illiquidità, che si riverberava anche nel costante ritardo nelpagamento degli stipendi ai dipendenti, operava sui conti correnti del società, incassavaassegni, percepiva bonifici ovvero prelevava contanti per sé, per l’amministratore di diritto oin favore di società che non avevano alcuna ragione di credito nei confronti delle fallita, stavaall’evidenza agendo nella piena consapevolezza di porre in essere condotte distrattive cheandavano ad erodere la garanzia dei creditori, ovvero imprimeva ai beni societari unadestinazione estranea a quella loro propria.Dunque, qualunque qualif icazione giuridica differente delle condotte tenutedall’imputato sarebbe stata errata, non vertendosi né in tema di bancarotta semplice, né dibancarotta preferenziale.6. Per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 12 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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