Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29337/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ello [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Langella per i delitti di cui agli artt. 640-ter e di cui agli artt. 617-quater e 617-sexies cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo proposto, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Rilevato, in particolare, che, per un verso, l'imputato assume che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che non era emersa la prova del suopossesso di conoscenze informatiche tanto raffinate da consentirgli di clonare e intercettare messaggi inviati sull'utenza telefonica clonata della persona offesa in modo da carpire i codici pin per accedere al conto corrente della stessa e che, per un altro, egli non era stato il diretto beneficiario delle somme sottratte, ma solo il secondo soggetto che aveva ricevuto il bonifico di dette somme; [OSCURATO:PERSONA] che la decisione censurata ha, in modo idoneo, evidenziato, senza che il motivo si confronti in maniera specifica con tali argomentazioni, da un lato, che a fronte della direzione finale delle somme nel conto corrente del ricorrente non rileva che egli abbia compiuto direttamente o in concorso con altri soggetti le condotte volte a carpire il pin della persona offesa e, da un altro, che il primo conto corrente era solo un conto "ponte", aperto con documenti falsi; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MPOSITATA C;SNCELLE qU\i t a vt! Pe,pm ,e 3- AGO 202S 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Langella per i delitti di cui agli artt. 640-ter e di cui agli artt. 617-quater e 617-sexies cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo proposto, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Rilevato, in particolare, che, per un verso, l'imputato assume che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che non era emersa la prova del suopossesso di conoscenze informatiche tanto raffinate da consentirgli di clonare e intercettare messaggi inviati sull'utenza telefonica clonata della persona offesa in modo da carpire i codici pin per accedere al conto corrente della stessa e che, per un altro, egli non era stato il diretto beneficiario delle somme sottratte, ma solo il secondo soggetto che aveva ricevuto il bonifico di dette somme; [OSCURATO:PERSONA] che la decisione censurata ha, in modo idoneo, evidenziato, senza che il motivo si confronti in maniera specifica con tali argomentazioni, da un lato, che a fronte della direzione finale delle somme nel conto corrente del ricorrente non rileva che egli abbia compiuto direttamente o in concorso con altri soggetti le condotte volte a carpire il pin della persona offesa e, da un altro, che il primo conto corrente era solo un conto "ponte", aperto con documenti falsi; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MPOSITATA C;SNCELLE qU\i t a vt! Pe,pm ,e 3- AGO 202S 2
Sentenza Cassazione n. 29337/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris