CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,JY Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata, su concorde richiesta delle parti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 12.800,00 di multa, e di [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni di reclusione ed C 15.000 di multa in relazione a plurimi episodi di detenzione e cessione a svariati acquirenti di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, qualificati sin dai rispettivi capi di imputazione ai sensi dell'art 73, primo comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; Rilevato che i ricorsi autonomamente proposti dai due imputati devono essere entrambi dichiarati inammissibili; rilevato che l'impugnativa, con cui il Chegdali lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre ad esulare dalle ipotesi, tassativamente elencate dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte, è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., secondo il quale tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato, quanto al ricorso dell'Alouy con cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che, pur rientrando il motivo di doglianza fra quelli formalmente consentiti ex lege dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., va tuttavia osservato, in via del tutto assorbente, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153) o che la suddetta qualificazione sia con indiscussa immediatezza palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026), mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità non già sulla base di astratte congetture difensive, bensì di quanto emerge incontrovertibilmente dagli atti processuali; rilevato per contro che il ricorso in esame, fondato sulla mera enunciazione della doglianza, seguita da una serie di disquisizioni congetturali in ordine alla sussumibilità dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 senza alcun riferimento alle specifiche imputazioni, che di per sé contraddicono già in ragione del numero degli episodi contestati e della loro reiterazione nel tempo l'assunto difensivo, fuoriesce dai confini in cui è circoscritto il vizio lamentato; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere