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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25318/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 25.5.2019, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati responsabili di essersi associati tra loro e con altre persone allo scopo di commettere più delitti in materia di sostanze stupefacenti, [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di organizzatore e gli ulteriori imputati quali partecipi (capo A), nonché dei reati fine rubricati per [OSCURATO:PERSONA] ai capi E e J, per [OSCURATO:PERSONA] ai capi B e J, per [OSCURATO:PERSONA] ai capi B, C, D e K. La riforma ha riguardato il trattamento sanzionatorio, rideterminato alla luce degli effetti prodotti dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, co. 1 T.U.

Stup., nella parte in cui prevede quale pena minima edittale otto anni di reclusione, anziché quella di sei anni di reclusione).

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto la mancanza della motivazione in relazione ai criteri di commisurazione dell'aumento di pena disposto per la continuazione con il reato principale.

Ad avviso del ricorrente la Corte di appello, nel rimodulare la pena in aumento per la continuazione, non ha illustrato il criterio proporzionale che avrebbe adottato.

Il giudice di secondo grado si è limitato ad applicare uguali aumenti di pena, riportandosi a quanto già statuito dalla medesima corte nella sentenza parzialmente annullata, senza spiegare le ragioni dell'adesione a tale quantificazione.

3. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge per aver la Corte di appello determinato la pena per il reato di cui al capo J, in aumento a titolo di continuazione, in misura pari a quello determinato per il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso della ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente fatto riferimento al giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee poiché esso trova applicazione solo per le circostanze che si riferiscono alla violazione più grave; peraltro, la Corte di appello ha valorizzato le attenuanti generiche per tutti gli imputati salvo che per [OSCURATO:PERSONA] e, ciò nonostante, in modo contraddittorio ha applicato ai due imputati il medesimo aumento per la continuazione.

In altri termini, la manifesta illogicità si rinviene nell'incoerenza tra i criteri enunciati, incentrati sull'esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riconoscendo solo alla prima le attenuanti generiche, e l'equiparazione delle pene.

La mancata individualizzazione della pena si traduce in una violazione di legge e segnatamente del principio di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

3.2. La medesima ricorrente ha depositato Motivi nuovi, con i quali ha ribadito il proprio motivo, rimarcando che a [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta ed applicata la recidiva, con un trattamento sanzionatorio più grave coerente con il ruolo apicale e del curriculum criminale di questi.

Ciò evidenzia la contraddittorietà della motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della medesima sentenza, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la mancanza di motivazione in merito all'incremento della pena base per i reati satelliti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

1.1. Nella giurisprudenza di legittimità il tema dell'onere motivazionale incombente sul giudice che riconosce la continuazione tra reati è stato affrontato con esiti dissonanti che hanno determinato un recente intervento delle Sezioni Unite.

Secondo l'insegnamento di queste, nel caso di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Tale principio si è accompagnato alla precisazione secondo la quale il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi; la motivazione deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Orbene, nel caso che occupa, la Corte distrettuale ha individuato l'ammontare dei singoli aumenti, non cadendo nell'errore di stabilire un aumento indifferenziato negli addendi; ha fatto chiaramente riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della misura degli aumenti che, laddove ha ravvisato omogeneità tra i reati satelliti, ha quantificato in egual misura (capi E, 3, K, aumento di mesi quattro di reclusione), mentre in assenza di tale omogeneità - per la rilevante diversità dei quantitativi di droga oggetto materiale del reato - ha coerentemente quantificato in diversa misura (capo B, aumento di mesi otto di reclusione).

Ne consegue la manifesta infondatezza della censura mossa dai ricorrenti in parola.

Vi è solo da aggiungere che [OSCURATO:PERSONA] si è visto infliggere anche l'aumento di un anno di reclusione per il reato sub C e altro, di mesi sei dii reclusione per il reato sub D, che sul punto ha solo confermato la sentenza di primo grado, posto che, afferendo tali aumenti ai reati in materia di armi, risultavano ormai non più modificabili da parte del giudice del rinvio.

1.2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti in parola al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2.1. Non coglie il vero la censura per la quale la Corte di appello sarebbe venuta meno alla premessa posta di una diversificazione delle pene tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Diversa è stata la pena base inflitta, essendo d'altronde diverso il ruolo svolto dal secondo rispetto a quello assunto dalla prima all'interno del sodalizio criminoso; diversa la pena complessivamente inflitta a titolo di continuazione, coerentemente alla diversità dei reati posti in continuazione rispettivamente per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Solo per il reato di cui al capo 3, ritenuto per entrambi gli imputati, è stato inflitto un eguale aumento di pena (quattro mesi di reclusione).

Operazione del tutto lecita e che non presenta alcun deficit logico poiché, da un verso, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269317); dall'altro, la diversificazione non deve essere operata necessariamente in rapporto ad ogni quota di pena inflitta.

2.2. Segue al rigetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 25.5.2019, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati responsabili di essersi associati tra loro e con altre persone allo scopo di commettere più delitti in materia di sostanze stupefacenti, [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di organizzatore e gli ulteriori imputati quali partecipi (capo A), nonché dei reati fine rubricati per [OSCURATO:PERSONA] ai capi E e J, per [OSCURATO:PERSONA] ai capi B e J, per [OSCURATO:PERSONA] ai capi B, C, D e K. La riforma ha riguardato il trattamento sanzionatorio, rideterminato alla luce degli effetti prodotti dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, co. 1 T.U. Stup., nella parte in cui prevede quale pena minima edittale otto anni di reclusione, anziché quella di sei anni di reclusione). 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto la mancanza della motivazione in relazione ai criteri di commisurazione dell'aumento di pena disposto per la continuazione con il reato principale. Ad avviso del ricorrente la Corte di appello, nel rimodulare la pena in aumento per la continuazione, non ha illustrato il criterio proporzionale che avrebbe adottato. Il giudice di secondo grado si è limitato ad applicare uguali aumenti di pena, riportandosi a quanto già statuito dalla medesima corte nella sentenza parzialmente annullata, senza spiegare le ragioni dell'adesione a tale quantificazione. 3. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge per aver la Corte di appello determinato la pena per il reato di cui al capo J, in aumento a titolo di continuazione, in misura pari a quello determinato per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente fatto riferimento al giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee poiché esso trova applicazione solo per le circostanze che si riferiscono alla violazione più grave; peraltro, la Corte di appello ha valorizzato le attenuanti generiche per tutti gli imputati salvo che per [OSCURATO:PERSONA] e, ciò nonostante, in modo contraddittorio ha applicato ai due imputati il medesimo aumento per la continuazione. In altri termini, la manifesta illogicità si rinviene nell'incoerenza tra i criteri enunciati, incentrati sull'esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riconoscendo solo alla prima le attenuanti generiche, e l'equiparazione delle pene. La mancata individualizzazione della pena si traduce in una violazione di legge e segnatamente del principio di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena. 3.2. La medesima ricorrente ha depositato Motivi nuovi, con i quali ha ribadito il proprio motivo, rimarcando che a [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta ed applicata la recidiva, con un trattamento sanzionatorio più grave coerente con il ruolo apicale e del curriculum criminale di questi. Ciò evidenzia la contraddittorietà della motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della medesima sentenza, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la mancanza di motivazione in merito all'incremento della pena base per i reati satelliti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.1. Nella giurisprudenza di legittimità il tema dell'onere motivazionale incombente sul giudice che riconosce la continuazione tra reati è stato affrontato con esiti dissonanti che hanno determinato un recente intervento delle Sezioni Unite. Secondo l'insegnamento di queste, nel caso di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Tale principio si è accompagnato alla precisazione secondo la quale il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi; la motivazione deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Orbene, nel caso che occupa, la Corte distrettuale ha individuato l'ammontare dei singoli aumenti, non cadendo nell'errore di stabilire un aumento indifferenziato negli addendi; ha fatto chiaramente riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della misura degli aumenti che, laddove ha ravvisato omogeneità tra i reati satelliti, ha quantificato in egual misura (capi E, 3, K, aumento di mesi quattro di reclusione), mentre in assenza di tale omogeneità - per la rilevante diversità dei quantitativi di droga oggetto materiale del reato - ha coerentemente quantificato in diversa misura (capo B, aumento di mesi otto di reclusione). Ne consegue la manifesta infondatezza della censura mossa dai ricorrenti in parola. Vi è solo da aggiungere che [OSCURATO:PERSONA] si è visto infliggere anche l'aumento di un anno di reclusione per il reato sub C e altro, di mesi sei dii reclusione per il reato sub D, che sul punto ha solo confermato la sentenza di primo grado, posto che, afferendo tali aumenti ai reati in materia di armi, risultavano ormai non più modificabili da parte del giudice del rinvio. 1.2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti in parola al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Non coglie il vero la censura per la quale la Corte di appello sarebbe venuta meno alla premessa posta di una diversificazione delle pene tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Diversa è stata la pena base inflitta, essendo d'altronde diverso il ruolo svolto dal secondo rispetto a quello assunto dalla prima all'interno del sodalizio criminoso; diversa la pena complessivamente inflitta a titolo di continuazione, coerentemente alla diversità dei reati posti in continuazione rispettivamente per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Solo per il reato di cui al capo 3, ritenuto per entrambi gli imputati, è stato inflitto un eguale aumento di pena (quattro mesi di reclusione). Operazione del tutto lecita e che non presenta alcun deficit logico poiché, da un verso, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269317); dall'altro, la diversificazione non deve essere operata necessariamente in rapporto ad ogni quota di pena inflitta. 2.2. Segue al rigetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Co
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