CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 03948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O R.G. 15440/2021 Roma, sul ricorso proposto da: G_Qu_ 3‘ ce2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Edoardol~ giusta procura in atti; FErulac, ira) RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in attif E- 01'4c:te., f)-(V.'.;) .3C^','nN: ci tt_s.r.: 1.41 D./JC e)C7a-n- CONTRORICORRENTI avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 284/2021 depositata in data 1.04.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto contestuale di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] _...4 Pres '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i L i L'.> ì L -