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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 1972

Cassazione n. 12264/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1972avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del Tribunale di LocriUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Locri ha dichiarato, ai sensidell’art. 168-quater cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen., l’esito negativo dellamessa alla prova concessa a [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto, e hadisposto che il procedimento, sospeso con ordinanza emessa dallo stesso Tribunalein data 19 settembre 2024, riprendesse il suo corso.A sostegno della decisione assunta il Tribunale ha addotto che l’imputato nonsi era reso parte attiva nel doveroso rispetto del programma di messa alla provada lui sottoscritto, del quale era elemento essenziale lo svolgimento di un bendeterminato “monte ore” di lavoro di pubblica utilità, posto che del relativoeffettivo svolgimento egli non era stato in grado di fornire nessuna dimostrazione.2.

Con il ricorso per cassazione proposto avverso l’indicata ordinanza ildifensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, sotto l’egida dell’inosservanza degli artt.168-bis, 168-ter, 168-quater cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen. e del vizio dimotivazione, come si fossero fatte ricadere sull’imputato le gravi negligenzedell’associazione cui egli era stato affidato per l’espletamento del lavoro di pubblicautilità, che non aveva istituito un registro in cui annotare le ore di lavoroeffettivamente svolte, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA], che avevaomesso di vigilare sull’adempimento da parte dell’associazione dell’obbligo diistituire il predetto registro.

Ha eccepito, altresì, che il Tribunale non avrebbeadeguatamente lumeggiato le ragioni che l’avevano indotto a consideraretamquam non esset il certificato di svolgimento del lavoro di pubblica utilità,comunque rilasciato all’imputato dall’associazione affidataria, posto che a questinon era possibile addebitare alcuna delle condotte cui la legge ricollega la revocadella sospensione del processo per messa alla prova o la dichiarazione di esitonegativo della stessa.3.

Con requisitoria in data 26 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarilia di Nardo ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

La disciplina processuale dell'istituto della messa alla prova non definiscecon precisione gli strumenti e gli spazi di impugnabilità da parte dell'imputato deiprovvedimenti adottati dal giudice nella suddetta materia.Infatti, mentre l’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen. prevedeespressamente che l'imputato può proporre immediatamente ricorso percassazione per violazione di legge avverso l'ordinanza con cui il giudice revoca ilproprio precedente provvedimento di sospensione del procedimento con messaalla prova (impugnazione che, peraltro, ha efficacia sospensiva rispettoall'ordinanza impugnata, dato che il comma 4 del predetto art. 464-octies stessocodice stabilisce che il procedimento riprende il suo corso solo quando quelladecisione di revoca sia divenuta definitiva), nulla è stabilito in ordine al rimedioimpugnatorio esperibile avverso l'ordinanza con la quale il giudice rigetta larichiesta dell'imputato di sospensione del procedimento ex art. 464-ter cod. proc.pen. com anche avverso l'ordinanza con cui il giudice, al termine del periodo diprova, ne accerta l'esito negativo e dispone che il processo riprenda il suo corso amente dell'art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen.Per tali ultimi provvedimenti non può che valere, quindi, la regola generalefissata dall'art. 586 cod. proc. pen., secondo cui «Quando non è diversamentestabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degliinammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

L'impugnazione ètuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessionecon l'ordinanza»: in questo senso, del resto, in relazione all'impugnazionedell'ordinanza di rigetto ex art. 464-ter cod. proc. pen. si sono espresse le SezioniUnite Rigacci (sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237).2.

Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: «In tema di messa allaprova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone laripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello direvoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen.- non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamentealla sentenza che definisce il grado di giudizio» (Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020,Sega, Rv. 279256).3.

S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cuiconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1972avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del Tribunale di LocriUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Locri ha dichiarato, ai sensidell’art. 168-quater cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen., l’esito negativo dellamessa alla prova concessa a [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto, e hadisposto che il procedimento, sospeso con ordinanza emessa dallo stesso Tribunalein data 19 settembre 2024, riprendesse il suo corso.A sostegno della decisione assunta il Tribunale ha addotto che l’imputato nonsi era reso parte attiva nel doveroso rispetto del programma di messa alla provada lui sottoscritto, del quale era elemento essenziale lo svolgimento di un bendeterminato “monte ore” di lavoro di pubblica utilità, posto che del relativoeffettivo svolgimento egli non era stato in grado di fornire nessuna dimostrazione.2. Con il ricorso per cassazione proposto avverso l’indicata ordinanza ildifensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, sotto l’egida dell’inosservanza degli artt.168-bis, 168-ter, 168-quater cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen. e del vizio dimotivazione, come si fossero fatte ricadere sull’imputato le gravi negligenzedell’associazione cui egli era stato affidato per l’espletamento del lavoro di pubblicautilità, che non aveva istituito un registro in cui annotare le ore di lavoroeffettivamente svolte, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA], che avevaomesso di vigilare sull’adempimento da parte dell’associazione dell’obbligo diistituire il predetto registro. Ha eccepito, altresì, che il Tribunale non avrebbeadeguatamente lumeggiato le ragioni che l’avevano indotto a consideraretamquam non esset il certificato di svolgimento del lavoro di pubblica utilità,comunque rilasciato all’imputato dall’associazione affidataria, posto che a questinon era possibile addebitare alcuna delle condotte cui la legge ricollega la revocadella sospensione del processo per messa alla prova o la dichiarazione di esitonegativo della stessa.3. Con requisitoria in data 26 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarilia di Nardo ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. La disciplina processuale dell'istituto della messa alla prova non definiscecon precisione gli strumenti e gli spazi di impugnabilità da parte dell'imputato deiprovvedimenti adottati dal giudice nella suddetta materia.Infatti, mentre l’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen. prevedeespressamente che l'imputato può proporre immediatamente ricorso percassazione per violazione di legge avverso l'ordinanza con cui il giudice revoca ilproprio precedente provvedimento di sospensione del procedimento con messaalla prova (impugnazione che, peraltro, ha efficacia sospensiva rispettoall'ordinanza impugnata, dato che il comma 4 del predetto art. 464-octies stessocodice stabilisce che il procedimento riprende il suo corso solo quando quelladecisione di revoca sia divenuta definitiva), nulla è stabilito in ordine al rimedioimpugnatorio esperibile avverso l'ordinanza con la quale il giudice rigetta larichiesta dell'imputato di sospensione del procedimento ex art. 464-ter cod. proc.pen. com anche avverso l'ordinanza con cui il giudice, al termine del periodo diprova, ne accerta l'esito negativo e dispone che il processo riprenda il suo corso amente dell'art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen.Per tali ultimi provvedimenti non può che valere, quindi, la regola generalefissata dall'art. 586 cod. proc. pen., secondo cui «Quando non è diversamentestabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degliinammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione ètuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessionecon l'ordinanza»: in questo senso, del resto, in relazione all'impugnazionedell'ordinanza di rigetto ex art. 464-ter cod. proc. pen. si sono espresse le SezioniUnite Rigacci (sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237).2. Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: «In tema di messa allaprova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone laripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello direvoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen.- non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamentealla sentenza che definisce il grado di giudizio» (Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020,Sega, Rv. 279256).3. S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cuiconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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