Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05666/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna applicava al ricorrente la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 642, 477 e 482 cod. pen..

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte celebrato l'udienza in assenza dell'imputato nonostante la richiesta dallo stesso avanzata di presenziare, trovandosi detenuto agli arresti domiciliari.

Il ricorso è manifestamente infondato, dal momento che oltre al rilievo che l'imputato risulta libero nella intestazione della sentenza, alla udienza in cui il procedimento è stato definito, il suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, ha concordato la pena nell'interesse del ricorrente, ottenendo che il procedimento venisse definito ex art. 599-bis cod. pen., circostanza che consente di ritenere priva di un concreto interesse la censura e comunque superata ogni questione in ordine ad una presunta violazione di prerogative difensive che non sono state neanche delineate con specificità nel ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.11.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Beltrani [OSCURATO:PERSONA]..

L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna applicava al ricorrente la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 642, 477 e 482 cod. pen.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte celebrato l'udienza in assenza dell'imputato nonostante la richiesta dallo stesso avanzata di presenziare, trovandosi detenuto agli arresti domiciliari. Il ricorso è manifestamente infondato, dal momento che oltre al rilievo che l'imputato risulta libero nella intestazione della sentenza, alla udienza in cui il procedimento è stato definito, il suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, ha concordato la pena nell'interesse del ricorrente, ottenendo che il procedimento venisse definito ex art. 599-bis cod. pen., circostanza che consente di ritenere priva di un concreto interesse la censura e comunque superata ogni questione in ordine ad una presunta violazione di prerogative difensive che non sono state neanche delineate con specificità nel ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.11.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Beltrani [OSCURATO:PERSONA].. L
Sentenza Cassazione n. 05666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris