CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06330/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: appare fondato il motivo relativo alla intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta agli imputati e che ciò impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in particolare, si tratta di contravvenzione contestata come commessa il 10 agosto 2016 e che, in assenza di cause di sospensione, il termine di cinque anni di cui all'art. 157 cod. pen applicabile ratione temporis è decorso ancora prima della pronuncia della sentenza di appello; ritenuto che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885); considerato che non risulta la prova evidente della insussistenza del fatto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci