Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 35999/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11924/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] individuale CALCAGNO [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo titolare CALCAGNO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77A23 L259U), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Pomezia n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R65 G999I) e [OSCURATO:PERSONA] Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H22 G999F), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel Appalto – Risoluzione per inadempimento –Penale ritardo R.G.N. 11924/17 U.P.7/11/2023 cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via della Libertà n. 54, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1819/2016, pubblicata in data 8 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; sentitoil P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; viste le memorie depositate nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; richiamate le precedenti ordinanze interlocutorie n. 20756/2018, depositata il 16 agosto 2018, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 27 aprile 2018, che ha rimesso la trattazione all’udienza pubblica, e n. 38084/2022, depositata il 29 dicembre 2022, all’esito dell’udienza pubblica del 6 dicembre 2022, che ha rimesso la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 4932/2022, depositata il 15 febbraio 2022; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega del difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione del 14 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Prato, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale di lavori edili, chiedendo: a) che fosse pronunciata la risoluzione – per inadempimento dell’appaltatore (ossia per la mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito) – del contratto di appalto concluso il 16 novembre 2011, finalizzato al frazionamento e alla ristrutturazione del fabbricato di cui gli istanti erano nudi proprietari; b) che l’assuntore fosse conseguentemente condannato al pagamento delle penali pattuite dagli artt. 14 e 15 del contratto, a titolo di inadempimento e di ritardo nella consegna, nonché all’ulteriore risarcimento dei danni per il ripristino dei lavori mal eseguiti.

Non si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, di cui era dichiarata la contumacia.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 161/2014, depositata il 22 ottobre 2014, pronunciava la risoluzione dell’appalto e condannava l’appaltatore al pagamento, a titolo di penale per il ritardo, in favore dei committenti, della somma di euro 18.800,00. 2.– Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il quale deduceva la nullità insanabile del giudizio di primo grado per la radicale assenza di procura conferita al difensore degli attori.

Si costituivano nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano all’appello e ne chiedevano il rigetto, sostenendo che, sulla scorta della rituale procura rilasciata al loro difensore in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di gravame, il difetto originario della procura era stato regolarizzato.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, dato atto del deposito della procura in favore del legale delle parti appellate, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che nel procedimento d’appello le parti appellate avevano rilasciato rituale procura al difensore, in calce alla comparsa di costituzione, mentre era sfornito di prova l’assunto di tali parti appellate in ordine allo smarrimento della procura in tesi rilasciata per il giudizio di primo grado; b) che, ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, norma applicabile alla fattispecie, era possibile, ed anzi doverosa, la regolarizzazione del difetto di procura e la conseguente sanatoria anche dopo la costituzione della parte in giudizio, con efficacia sanante ex tunc; c) che la previsione, in applicazione del principio costituzionale di ragionevole durata del giudizio, aveva inteso escludere, per quanto possibile, pronunce di mero rito, tanto da rendere obbligatoria per il giudicante la concessione del termine in sanatoria nel caso di verificato difetto di procura, escludendo così una declaratoria in rito, se non nell’ipotesi di mancato rispetto del termine perentorio concesso per la sanatoria del vizio; d) che nel contesto della norma solo in senso atecnico si faceva riferimento alla nullità della procura, sicché tale nozione avrebbe compreso anche l’ipotesi dell’inesistenza della procura alle liti, prevedendo, infatti, la parte finale della disposizione la concessione del termine “per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della omonima impresa individuale di lavori edili.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Con ordinanza interlocutoria n. 20756/2018, depositata il 16 agosto 2018, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Quindi, con successiva ordinanza interlocutoria n. 38084/2022, depositata il 29 dicembre 2022, la causa è stata rimessa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 4932/2022, depositata il 15 febbraio 2022. 5.– Il ricorrente ha presentato, prima delle due udienze pubbliche fissate, rituale memoria illustrativa, ai sensi dell’art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 182 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sanata ex tunc l’originaria inesistenza della procura alle liti per l’introduzione del giudizio di primo grado, mediante il deposito della procura con la comparsa di costituzione nel giudizio d’appello. 1.1.–Il motivo è fondato.

Si premette che la questione giuridica involta dal motivo di ricorso è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte all’esito dell’ordinanza interlocutoria di Cass., Sez. 2, n. 4932 del 15 febbraio 2022, la quale ha posto il seguente quesito: “Se, ai sensi del secondo comma dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla legge. n. 69 del 18 giugno 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litemo per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest’ultima rilasciata in suo favore”.

E ciò sulla scorta del testo vigente ratione temporisdell’art. 182, secondo comma, c.p.c., a mente del quale: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”.

Invece, l’attuale testo dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. –come risultante all’esito della novella di cui all’art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, norma applicabile ai soli giudizi incardinati in prime cure a decorrere dal 28 febbraio 2023 (tra cui non rientra pacificamente il caso di specie), ai sensi dell’art. 35, primo comma, del medesimo d.lgs. n. 149/2022, come modificato dal d.lgs. n. 197 del 29 dicembre 2022 – dispone che: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

Senonché, in ordine al contenuto precettivo della norma vigente ratione temporis, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, secondo comma, della legge n. 69/2009, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022).

E questa stessa Corte successivamente ha ribadito che l’art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28251 del 09/10/2023). 2.– Pertanto, applicando tali principi alla fattispecie, deve ritenersi che la produzione in appello della procura alle liti, relativamente al conferimento dello ius postulandi anche per il giudizio di prime cure, in ragione di un non comprovato smarrimento della procura a suo tempo rilasciata, contrariamente all’assunto della Corte distrettuale, non costituiva elemento sufficiente a consentire la sanatoria retroattiva del radicale difetto del mandato difensivo.

In conseguenza, la pronuncia impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. e deve altresì essere dichiarata la nullità del procedimento di primo grado e della relativa sentenza per difetto di ius postulandidegli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14474 del 28/05/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 19399 del 20/07/2018).

In ragione dell’intervento dirimente (nel corso del presente giudizio di legittimità) delle richiamate Sezioni Unite sulla questione della sanatoria (rectedella non sanabilità) della procura inesistente e del concorrente intervento normativo – non applicabile alla fattispecie – di segno contrario, sussistono gravi ed eccezionali ragioni affinché sia disposta l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio ex art. 92, secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e dichiara la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per difetto di procura in favore del difensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11924/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] individuale CALCAGNO [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo titolare CALCAGNO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77A23 L259U), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Pomezia n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R65 G999I) e [OSCURATO:PERSONA] Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H22 G999F), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel Appalto – Risoluzione per inadempimento –Penale ritardo R.G.N. 11924/17 U.P.7/11/2023 cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via della Libertà n. 54, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1819/2016, pubblicata in data 8 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; sentitoil P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; viste le memorie depositate nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; richiamate le precedenti ordinanze interlocutorie n. 20756/2018, depositata il 16 agosto 2018, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 27 aprile 2018, che ha rimesso la trattazione all’udienza pubblica, e n. 38084/2022, depositata il 29 dicembre 2022, all’esito dell’udienza pubblica del 6 dicembre 2022, che ha rimesso la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 4932/2022, depositata il 15 febbraio 2022; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega del difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione del 14 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Prato, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale di lavori edili, chiedendo: a) che fosse pronunciata la risoluzione – per inadempimento dell’appaltatore (ossia per la mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito) – del contratto di appalto concluso il 16 novembre 2011, finalizzato al frazionamento e alla ristrutturazione del fabbricato di cui gli istanti erano nudi proprietari; b) che l’assuntore fosse conseguentemente condannato al pagamento delle penali pattuite dagli artt. 14 e 15 del contratto, a titolo di inadempimento e di ritardo nella consegna, nonché all’ulteriore risarcimento dei danni per il ripristino dei lavori mal eseguiti. Non si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, di cui era dichiarata la contumacia. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 161/2014, depositata il 22 ottobre 2014, pronunciava la risoluzione dell’appalto e condannava l’appaltatore al pagamento, a titolo di penale per il ritardo, in favore dei committenti, della somma di euro 18.800,00. 2.– Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il quale deduceva la nullità insanabile del giudizio di primo grado per la radicale assenza di procura conferita al difensore degli attori. Si costituivano nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano all’appello e ne chiedevano il rigetto, sostenendo che, sulla scorta della rituale procura rilasciata al loro difensore in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di gravame, il difetto originario della procura era stato regolarizzato. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, dato atto del deposito della procura in favore del legale delle parti appellate, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che nel procedimento d’appello le parti appellate avevano rilasciato rituale procura al difensore, in calce alla comparsa di costituzione, mentre era sfornito di prova l’assunto di tali parti appellate in ordine allo smarrimento della procura in tesi rilasciata per il giudizio di primo grado; b) che, ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, norma applicabile alla fattispecie, era possibile, ed anzi doverosa, la regolarizzazione del difetto di procura e la conseguente sanatoria anche dopo la costituzione della parte in giudizio, con efficacia sanante ex tunc; c) che la previsione, in applicazione del principio costituzionale di ragionevole durata del giudizio, aveva inteso escludere, per quanto possibile, pronunce di mero rito, tanto da rendere obbligatoria per il giudicante la concessione del termine in sanatoria nel caso di verificato difetto di procura, escludendo così una declaratoria in rito, se non nell’ipotesi di mancato rispetto del termine perentorio concesso per la sanatoria del vizio; d) che nel contesto della norma solo in senso atecnico si faceva riferimento alla nullità della procura, sicché tale nozione avrebbe compreso anche l’ipotesi dell’inesistenza della procura alle liti, prevedendo, infatti, la parte finale della disposizione la concessione del termine “per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della omonima impresa individuale di lavori edili. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Con ordinanza interlocutoria n. 20756/2018, depositata il 16 agosto 2018, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Quindi, con successiva ordinanza interlocutoria n. 38084/2022, depositata il 29 dicembre 2022, la causa è stata rimessa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 4932/2022, depositata il 15 febbraio 2022. 5.– Il ricorrente ha presentato, prima delle due udienze pubbliche fissate, rituale memoria illustrativa, ai sensi dell’art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 182 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sanata ex tunc l’originaria inesistenza della procura alle liti per l’introduzione del giudizio di primo grado, mediante il deposito della procura con la comparsa di costituzione nel giudizio d’appello. 1.1.–Il motivo è fondato. Si premette che la questione giuridica involta dal motivo di ricorso è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte all’esito dell’ordinanza interlocutoria di Cass., Sez. 2, n. 4932 del 15 febbraio 2022, la quale ha posto il seguente quesito: “Se, ai sensi del secondo comma dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla legge. n. 69 del 18 giugno 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litemo per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest’ultima rilasciata in suo favore”. E ciò sulla scorta del testo vigente ratione temporisdell’art. 182, secondo comma, c.p.c., a mente del quale: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”. Invece, l’attuale testo dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. –come risultante all’esito della novella di cui all’art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, norma applicabile ai soli giudizi incardinati in prime cure a decorrere dal 28 febbraio 2023 (tra cui non rientra pacificamente il caso di specie), ai sensi dell’art. 35, primo comma, del medesimo d.lgs. n. 149/2022, come modificato dal d.lgs. n. 197 del 29 dicembre 2022 – dispone che: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. Senonché, in ordine al contenuto precettivo della norma vigente ratione temporis, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, secondo comma, della legge n. 69/2009, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022). E questa stessa Corte successivamente ha ribadito che l’art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28251 del 09/10/2023). 2.– Pertanto, applicando tali principi alla fattispecie, deve ritenersi che la produzione in appello della procura alle liti, relativamente al conferimento dello ius postulandi anche per il giudizio di prime cure, in ragione di un non comprovato smarrimento della procura a suo tempo rilasciata, contrariamente all’assunto della Corte distrettuale, non costituiva elemento sufficiente a consentire la sanatoria retroattiva del radicale difetto del mandato difensivo. In conseguenza, la pronuncia impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. e deve altresì essere dichiarata la nullità del procedimento di primo grado e della relativa sentenza per difetto di ius postulandidegli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14474 del 28/05/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 19399 del 20/07/2018). In ragione dell’intervento dirimente (nel corso del presente giudizio di legittimità) delle richiamate Sezioni Unite sulla questione della sanatoria (rectedella non sanabilità) della procura inesistente e del concorrente intervento normativo – non applicabile alla fattispecie – di segno contrario, sussistono gravi ed eccezionali ragioni affinché sia disposta l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio ex art. 92, secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e dichiara la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per difetto di procura in favore del difensor
Sentenza Cassazione n. 35999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris